DESCRIZIONE
Dal
21 settembre 1999 sono entrati in vigore i provvedimenti,
istituiti con decreto n. 306 del 15/07/99 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/99, che
introducono i nuovi assegni per il nucleo familiare
e quello di maternità:
1.
L’ASSEGNO DI MATERNITA’
L'assegno
di maternità è destinato alle donne cittadine italiane
o comunitarie, oppure straniere in possesso di carta
di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs
n. 286/98, prive di una copertura previdenziale
di indennità di maternità e che non godono di un’elevata
situazione economica. L'assegno viene concesso per
un massimo di 5 mensilità per ogni figlio.
La domanda,
per l'assegno va presentata direttamente al comune
di residenza, entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Sia l'assegno di maternità che quello per il nucleo
familiare non costituiscono reddito ai fini fiscali
e previdenziali e sono tra loro cumulabili, anche
con altre provvidenze erogate dall'Inps e dagli
enti locali.La tabella che segue mostra i limiti
di reddito ISE con i componenti
del nucleo familiare in base ai quali può essere
richiesto l'assegno di maternità.
| NUMERO COMPONENTI |
SITUAZIONE ECONOMICA (Reddito ISE)* |
|
3 |
29.016,13 |
1.1
LE CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
L’assegno
di maternità concesso dal Comune è una prestazione
monetaria rivolta alle donne che, per lo stesso
evento, non abbiano fruito di altra indennità di
maternità o ne abbiano percepita una di importo
inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo
caso le lavoratrici interessate possono avanzare
richiesta per la concessione della quota differenziale
(punto 1.4).
Per
il 2004 l'importo mensile dell'assegno è di euro
278,35 per complessivi euro 1.391,75.
L'assegno
di maternità può essere richiesto dalla madre, residente
nel Comune di Monghidoro, cittadina italiana o comunitaria
o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno
(*):
| - |
Per
ogni figlio entro sei mesi dalla nascita del
bambino. Se l'assegno è richiesto da una cittadina
extracomunitaria, anche il minore, se non
è nato in Italia o non è cittadino di uno
stato dell'Unione Europea, deve essere in
possesso della carta di soggiorno, ossia deve
essere iscritto sulla carta di soggiorno di
uno dei genitori; |
| - |
Per
ogni minore che faccia ingresso nella famiglia
anagrafica della donna che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento,
entro sei mesi dall'ingresso in famiglia.
Il beneficio può essere concesso se, al momento
dell'affidamento preadottivo o dell'adozione
senza affidamento, il minore non ha superato
i 6 anni d'età. In caso di affidamenti e adozioni
internazionale il beneficio può invece essere
concesso per i minori che non abbiano compiuto
la maggiore età. |
(*)
NOTA BENE
L'assegno non può essere richiesto da cittadine
extracomunitarie col solo permesso di soggiorno:
è infatti necessario possedere la carta di soggiorno
o almeno averne fatto richiesta, nel qual caso il
provvedimento di concessione dell'assegno viene
sospeso sino all'ottenimento della carta stessa.
1.2
I REQUISITI DI ACCESSO
Per
ottenere l'assegno occorre:
| - |
che
la richiedente sia residente nel territorio
dello Stato al momento della nascita del figlio
o dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica
di un minore ricevuto in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento (**); |
| - |
che
il figlio o il minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento sia regolarmente
soggiornante e residente nel territorio dello
Stato; |
| - |
che la domanda sia presentata al Comune di
residenza della richiedente nel termine perentorio
di 6 mesi dalla data di nascita del figlio
o dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica della donna che lo riceve
in affidamento predottivo o in adozione senza
affidamento; |
| - |
che
la domanda sia presentata dalla madre legittima
o dalla madre naturale che abbia riconosciuto
il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, oppure da uno
dei soggetti indicati al punto 1.3; |
| - |
che
il nucleo familiare della richiedente presenti
un indicatore della Situazione Economica
(ISE) calcolato ai sensi del decreto legislativo
n. 109/98 (così come modificato dal decreto
legislativo n. 130/00), inferiore o pari a
un valore che per il 2003 è fissato in euro
28.308,40 con riferimento ad una famiglia
di tre componenti. Il requisito della situazione
economica deve essere posseduto al momento
della presentazione della domanda. |
(**) NOTA BENE.
Se il minore in affidamento preadottivo non può
essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario
a causa di particolari misure di tutela stabilite
nei suoi confronti dall'autorità competente, si
fa riferimento all'inizio della coabitazione quale
risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento
preadottivo.
Qualora
la madre del neonato o la donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento sia deceduta e il beneficio non
sia stato ancora erogato, l'assegno che le sarebbe
spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente
al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge
della donna, a condizione che:
| - |
Questi siano regolarmente soggiornanti e residenti
nel territorio dello Stato; |
| - |
Il
minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica
e sia soggetto alla loro potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi. |
In
alternativa questi soggetti possono, se in possesso
dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti
per la persona deceduta, presentare autonoma domanda,
che sostituisce ad ogni effetto quella della persona
deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo.
La
domanda deve essere presentata al Comune di ultima
residenza della persona deceduta nel termine
perentorio di 6 mesi a decorrere dalla
scadenza del termine concesso alla madre o alla
donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno
dalla data del parto o di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica).
La
domanda può essere presentata anche durante il termine
concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi
dalla data del parto o di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il
decesso.
Competente
alla concessione dell'assegno è sempre il Comune
di ultima residenza della persona deceduta.
1.3
GLI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO
DI MATERNITA'
Ai
sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 452/00
il diritto a presentare la domanda per l'assegno
di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti,
oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.
1.3.1
IL PADRE
La
domanda
per accedere al beneficio può essere presentata
dal padre che, al momento della nascita del figlio,
sia residente nel Comune di Monghidoro, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte
della madre o di affidamento esclusivo del figlio
al padre, a condizione che:
| - |
La
madre risulti regolarmente soggiornante e
residente nel territorio dello Stato al momento
del parto; |
| - |
Il
figlio sia stato riconosciuto dal padre, si
trovi presso la famiglia anagrafica del padre
e sia soggetto alla sua potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi. |
Se
sussistono queste condizioni l’assegno spetta in
via esclusiva al padre.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza
entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso
alla madre (cioè entro un anno dalla data della
nascita del figlio).
1.3.2 L'AFFIDATARIO PREADOTTIVO
La domanda
per accedere al beneficio può essere presentata
dall’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso
del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente
nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga
separazione a condizione che:
|
- |
l’assegno non sia già stato concesso alla moglie
affidataria preadottiva; |
|
- |
il
richiedente abbia il minore in affidamento presso
la propria famiglia anagrafica. |
La
domanda deve essere presentata dal richiedente al
Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza
del termine concesso alla donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo (cioè entro
un anno dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica).
1.3.3
L'ADOTTANTE CONIUGATO
La
domanda
per accedere al beneficio può essere presentata
dall’adottante che, al momento dell’ingresso del
minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente
nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga
separazione, a condizione che:
|
- |
L'assegno
non sia già stato concesso alla moglie che ha
ricevuto il minore; |
|
- |
Il
richiedente abbia il minore in adozione presso
la propria famiglia anagrafica. |
La
domanda deve essere presentata dal richiedente al
Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza
del termine concesso alla donna che ha ricevuto
il minore in adozione senza affidamento (cioè entro
un anno dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica).
1.3.4
L'ADOTTANTE NON CONIUGATO
La
domanda per accedere al beneficio può essere presentata
dall’adottante non coniugato che, al momento dell’ingresso
del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente
nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno, in caso di
adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a
condizione che:
- |
Il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
|
- |
Il
minore sia soggetto alla sua potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi. |
La
domanda
è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso
del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.
1.3.5
L'AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO
In
caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto
da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare
il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario
o in possesso di carta di soggiorno, a condizione
che:
|
- |
Il
minore gli sia stato affidato con provvedimento
del giudice; |
|
- |
Il
minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
|
La
domanda è presentata al Comune di residenza del
richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere
dalla scadenza del termine concesso al genitore.
1.4
L'ASSEGNO IN MISURA RIDOTTA: LA QUOTA DIFFERENZIALE
Per
la determinazione della quota differenziale si sottrae
dal beneficio complessivamente conseguibile il trattamento
previdenziale o economico di maternità complessivamente
spettante o percepito dal richiedente per l’intero
periodo di astensione obbligatoria (si considera
anche il trattamento previdenziale o economico di
maternità spettante o percepito dalla madre anche
nel periodo di astensione obbligatoria antecedente
alla nascita).
Quando
l’assegno è richiesto, ai sensi dell’art. 11 del
decreto ministeriale n. 452/00, dal coniuge in occasione
dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza
affidamento, per il calcolo della quota differenziale
si ha riguardo anche al trattamento previdenziale
o economico di maternità spettante o percepito dalla
donna affidataria o dalla madre adottiva.
La
modulistica è reperibile presso l’ufficio Servizi
Sociali del Comune di Monghidoro.
2.1
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
Assegni
per il nucleo familiare:
I
nuclei familiari con quattro o più componenti di
cui tre minori a carico potranno richiedere "l'
assegno per il nucleo familiare". L'importo
dell'assegno può variare e dipende dal reddito (I.S.E.). Gli interessati
possono presentare domanda al comune di residenza,
per richiedere l'assegno entro il 31 gennaio di
ogni anno. L'assegno sarà concesso dai comuni e
corrisposto dall'Inps ogni sei mesi.
La tabella che segue mostra i limiti di reddito
ISE con i componenti del nucleo familiare in base
ai quali può essere richiesto l'assegno.
| NUMERO COMPONENTI |
SITUAZIONE ECONOMICA (Reddito ISE)* |
|
5 |
20.891,60 |
L'assegno
per i nuclei familiari numerosi è una prestazione
monetaria che può essere richiesta dal genitore
cittadino italiano o comunitario, residente nel
territorio dello Stato, che abbia nella propria
famiglia anagrafica tre minori di anni 18, che siano
figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo, e presenti un Indicatore della Situazione Economica
(ISE), calcolato ai sensi del decreto legislativo
n. 109/98 (così come modificato dal decreto legislativo
n. 130/00), inferiore o pari a un valore che per
il 2003 è fissato in euro 20.382,05 con riferimento
a una famiglia di cinque componenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n.28 Febbraio
2004, ha reso noto che l'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5
febbraio 1992 n.81, da applicarsi per l'anno 2004
ai sensi dell'art.65, comma 4. della legge 23 dicembre
1998 n.448 è risultato pari al 2,5
per cento.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere
agli aventi diritto per l'anno 2004 è pari,
in misura intera, a Euro 166,06. Per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
di situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da cinque componenti, di cui
almeno tre figli minori è pari a Euro 20.891,60.
Ovviamente,
per l'assegno per il nucleo familiare da erogare
per il 2003, per i procedimenti in corso continuano
ad applicarsi i valori previsti per il medesimo
anno 2003.
I
soggetti che presentano la
domanda nel mese di Gennaio dell'anno successivo
a quello per il quale è richiesto l'assegno devono
fare riferimento ai requisiti posseduti alla data
del 31 dicembre immediatamente precedente.
Il
requisito della composizione del nucleo familiare
non si considera soddisfatto se uno dei tre figli
minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica
del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
Quando,
nel corso del procedimento di concessione o di erogazione
del beneficio, è stato accertata l’irreperibilità
del richiedente, ovvero quando risulta agli atti
del procedimento che il richiedente è stato escluso
dall’esercizio della potestà genitoriale su anche
uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono
stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 333
del codice civile in caso di condotta pregiudizievole
del genitore nei confronti dei figli, il Comune,
al fine di assicurare l’utilizzo dell’assegno in
favore del nucleo familiare e in particolare dei
minori, può provvedere in via alternativa alla concessione
dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe
spettato, in favore di un altro componente della
famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori,
dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal
beneficio eventualmente già concesso.
Nel
caso in cui il genitore avente diritto sia deceduto
prima dell’erogazione del beneficio, l’assegno che
a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto
il decesso può essere concesso, su domanda, all'altro
genitore dei tre minori componente la medesima famiglia
anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso
di assenza dell’altro genitore nella stessa famiglia
anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica
nella quale si trovano i tre minori.
Requisiti:
Avere un reddito familiare entro i
limiti ISE
Modulistica:
INFORMAZIONI
Ufficio
servizi sociali
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefàno@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |