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Assegni di maternità e per il nucleo famliare concessi dal comune


DESCRIZIONE

Dal 21 settembre 1999 sono entrati in vigore i provvedimenti, istituiti con decreto n. 306 del 15/07/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/99, che introducono i nuovi assegni per il nucleo familiare e quello di maternità:

1. L’ASSEGNO DI MATERNITA’

L'assegno di maternità è destinato alle donne cittadine italiane o comunitarie, oppure straniere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs n. 286/98, prive di una copertura previdenziale di indennità di maternità e che non godono di un’elevata situazione economica. L'assegno viene concesso per un massimo di 5 mensilità per ogni figlio.

La domanda, per l'assegno va presentata direttamente al comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del figlio. Sia l'assegno di maternità che quello per il nucleo familiare non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali e sono tra loro cumulabili, anche con altre provvidenze erogate dall'Inps e dagli enti locali.La tabella che segue mostra i limiti di reddito ISE con i componenti del nucleo familiare in base ai quali può essere richiesto l'assegno di maternità.

NUMERO COMPONENTI

SITUAZIONE ECONOMICA (Reddito ISE)*

3

29.016,13

 1.1 LE CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

L’assegno di maternità concesso dal Comune è una prestazione monetaria rivolta alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità o ne abbiano percepita una di importo inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo caso le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale (punto 1.4).

Per il 2004 l'importo mensile dell'assegno è di euro 278,35 per complessivi euro 1.391,75.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre, residente nel Comune di Monghidoro, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno (*):

-
Per ogni figlio entro sei mesi dalla nascita del bambino. Se l'assegno è richiesto da una cittadina extracomunitaria, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori;
-
Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, entro sei mesi dall'ingresso in famiglia. Il beneficio può essere concesso se, al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d'età. In caso di affidamenti e adozioni internazionale il beneficio può invece essere concesso per i minori che non abbiano compiuto la maggiore età.


(*) NOTA BENE
L'assegno non può essere richiesto da cittadine extracomunitarie col solo permesso di soggiorno: è infatti necessario possedere la carta di soggiorno o almeno averne fatto richiesta, nel qual caso il provvedimento di concessione dell'assegno viene sospeso sino all'ottenimento della carta stessa.
 

1.2 I REQUISITI DI ACCESSO

Per ottenere l'assegno occorre:

-
che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (**);
-
che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
-
che la domanda sia presentata al Comune di residenza della richiedente nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento predottivo o in adozione senza affidamento;
-
che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati al punto 1.3;
-
che il nucleo familiare della richiedente presenti un indicatore della Situazione Economica (ISE) calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 (così come modificato dal decreto legislativo n. 130/00), inferiore o pari a un valore che per il 2003 è fissato in euro 28.308,40 con riferimento ad una famiglia di tre componenti. Il requisito della situazione economica deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

(**) NOTA BENE.
Se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, si fa riferimento all'inizio della coabitazione quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Qualora la madre del neonato o la donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia deceduta e il beneficio non sia stato ancora erogato, l'assegno che le sarebbe spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:

-
Questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
-
Il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo.

La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso.

Competente alla concessione dell'assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta.

1.3 GLI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO DI MATERNITA'

Ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 452/00 il diritto a presentare la domanda per l'assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria.

1.3.1 IL PADRE

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:

-
La madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto;
-
Il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l’assegno spetta in via esclusiva al padre.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio).


1.3.2 L'AFFIDATARIO PREADOTTIVO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’affidatario preadottivo che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione a condizione che:

-
l’assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;
-
il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

1.3.3 L'ADOTTANTE CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

-
L'assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore;
-
Il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

1.3.4 L'ADOTTANTE NON CONIUGATO

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall’adottante non coniugato che, al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Monghidoro, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:

-
Il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
-
Il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante.

1.3.5 L'AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di carta di soggiorno, a condizione che:

-
Il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
-
Il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

1.4 L'ASSEGNO IN MISURA RIDOTTA: LA QUOTA DIFFERENZIALE

Per la determinazione della quota differenziale si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l’intero periodo di astensione obbligatoria (si considera anche il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).

Quando l’assegno è richiesto, ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale n. 452/00, dal coniuge in occasione dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva.

La modulistica è reperibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Monghidoro.

2.1 ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Assegni per il nucleo familiare:

I nuclei familiari con quattro o più componenti di cui tre minori a carico potranno richiedere "l' assegno per il nucleo familiare". L'importo dell'assegno può variare e dipende dal reddito (I.S.E.). Gli interessati possono presentare domanda al comune di residenza, per richiedere l'assegno entro il 31 gennaio di ogni anno. L'assegno sarà concesso dai comuni e corrisposto dall'Inps ogni sei mesi.
La tabella che segue mostra i limiti di reddito ISE con i componenti del nucleo familiare in base ai quali può essere richiesto l'assegno.

NUMERO COMPONENTI

SITUAZIONE ECONOMICA (Reddito ISE)*

5

20.891,60

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione monetaria che può essere richiesta dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, e presenti un Indicatore della Situazione Economica (ISE), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 (così come modificato dal decreto legislativo n. 130/00), inferiore o pari a un valore che per il 2003 è fissato in euro 20.382,05 con riferimento a una famiglia di cinque componenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n.28 Febbraio 2004, ha reso noto che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.81, da applicarsi per l'anno 2004 ai sensi dell'art.65, comma 4. della legge 23 dicembre 1998 n.448 è risultato pari al 2,5 per cento.

Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004 è pari, in misura intera, a Euro 166,06. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore di situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori è pari a Euro 20.891,60.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2003, per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2003.

I soggetti che presentano la domanda nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato accertata l’irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale su anche uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile in caso di condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l’utilizzo dell’assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

Nel caso in cui il genitore avente diritto sia deceduto prima dell’erogazione del beneficio, l’assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, su domanda, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell’altro genitore nella stessa famiglia anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

Requisiti:

Avere un reddito familiare entro i limiti ISE



Modulistica:

Domanda concessione assegno di maternità
Domanda concessione assegno nucleo familiare


INFORMAZIONI

Ufficio servizi sociali

Dove Rivolgersi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefàno@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Paola Menetti


 

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