ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI
Il
diritto di accesso e di informazione può essere
esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione
Comunale ed in particolare su atti, documenti e
procedure che lo riguardano; il diritto di accesso
e di informazione può essere esercitato anche nei
confronti delle aziende, istituzioni, consorzi e
società dipendenti o controllati dal comune.
Oggetto
dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti
formati dal comune in possesso o comunque utilizzati
dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa
in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea,
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L'accesso
si esercita nella forma di presa visione dell'atto
e documento o di estrazione di copia dello stesso
previo pagamento in quest'ultimo caso dei costi
relativi alla riproduzione.
Chi
ha diritto all'accesso all'informazione agli atti
e documenti?
Ogni
persona fisica o giurIdica, istituzione, associazione
ed organizzazione può esercitare il diritto di accesso
nelle forme e nei modi previsti dal relativo regolamento.
Accesso
agli atti istruttori di procedimenti in corso
Chiunque
vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario
dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene
su una parte del procedimento o del soggetto che
abbia determinato l'avvio del procedimento, può
accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti
amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo
dall'amministrazione informazioni circa lo stato
di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione
del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha
diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione
risposte sul corretto svolgimento del procedimento
in relazione all'esatta applicazione di leggi e
regolamenti che disciplinano il procedimento in
questione.
Il
diritto di accesso è garantito anche a qualunque
soggetto portatore di interessi pubblici e privati
e di interessi diffusi costituiti in associazioni
e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi
pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività
posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto
di accesso è esercitato attraverso la presentazione
di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione
ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.
Esclusione
e differimento del diritto di accesso agli atti
e documenti
Non
è consentito l'accesso ai documenti amministrativi
rientranti nei casi previsti dall'art.
8, comma 5, del D.P.R. 27.06.1992, n. 352,
nonché tutti quei documenti per i quali
vige divieto di accesso sulla base di una apposita
disposizione normativa.
Non
è consentito l'accesso o si applica l'istituto del
differimento per i seguenti documenti:
a)
atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino
alla avvenuta approvazione della graduatoria finale;
b)
atti relativi alla istruttoria di gare d'appalto
fino alla avvenuta aggiudicazione;
c)
fascicoli personali dei dipendenti per la
sola parte relativa alla loro sfera
strettamente personale;
d)
atti riguardanti la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale
e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché‚ i relativi dati siano forniti al
Comune dagli stessi soggetti cui si riferiscono,
qualora, in conseguenza dell'accesso a detti
atti, possa derivare ai citati soggetti un
grave pregiudizio. Deve comunque essere garantita
ai richiedenti la visione degli
atti dei precedenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere
i loro stessi interessi giuridici.
2.
I documenti contenenti informazioni connesse
agli interessi descritti nel comma precedente
sono considerati segreti solo nell'ambito
e nei limiti di tale connessione.
3.
L'esclusione dall'accesso non è ammessa nei
casi previsti dagli articoli 21 e 22 del
D.P.R. 30.09.1963, n. 1409.
4.
In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
all'accesso ove sia sufficiente far ricorso
al potere di differimento.
Azioni
da attivare in caso di esclusione dal diritto di
accesso e di presa visione
Chiunque
abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare
il diritto di accesso e di presa visione degli atti,
in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso
entro 30 giorni dall'invio della stessa al protocollo
del Comune, l'interessato può effettuare entro i
30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando
apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale.
A norma del Regolamento entro i 30 giorni l'interessato
può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso
al difensore civico comunale il quale si attiverà
presso la struttura comunale per verificare i motivi
per cui non è stato dato corso all'accesso e per
l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.
Modulistica:
Normativa:
INFORMAZIONI:
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
baldini@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Chiara
Baldini |