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Assegnazione Case Popolari


Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

Assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà di enti pubblici diversi (Comune, A.C.E.R., ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 01.03.2003, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n.24, è indetto un bando di concorso generale, per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 17 e 18 del suddetto regolamento e degli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione

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I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di MONGHIDORO su apposito modulo, predisposto dal Comune stesso, dal giorno 16/01/2006 al giorno 25/02/2006 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per l’invio della domanda è prorogato di 30 giorni.

1.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A norma dell’art.15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.327/2002 e n.395/2002, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A) Cittadinanzaitaliana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

(Requisito previsto solo per il richiedente)

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell’art. 27 L. 30/7/02, n.189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) Residenza o attività lavorativa nel COMUNE di MONGHIDORO

(E’ richiesto uno dei seguenti requisiti solo al richiedente)

B.1) residenza anagrafica nel Comune di MONGHIDORO;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di MONGHIDORO;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di MONGHIDORO;

B.4) attività lavorativa svolta all’estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un immobile ubicato nell’ambito della provincia di Bologna, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 del Comune di MONGHIDORO, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 del Comune di Monghidoro, considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) E’ ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lettere C.1) e C.2);

C.4) Qualora il diritto pro quota sia relativo a più  immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto C.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lett. C.1) e C.2) In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui  alla lettera C.2);

C.5) Nei casi di cui alle  lettere C.1) s C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità  di un diritto reale da parte del richiedente  si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l’accesso

Il limite di reddito per l’accesso, riferito all’anno 2001, è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 30.000,00 (£. 58.088.100).
Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00 (£. 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71 (£. 30.000.000);

E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 15.000,00 (£. 29.044.050).
Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito del 20%:

a.      per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,

b.      per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65anni.

Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili.


COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell’art.24 della L.R. 8 agosto 2001, n.24 e in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

  • per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
  • per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • i minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lett. a) e b) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda , mentre i requisiti di cui alle lett. c)-d) ed e) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di alloggio.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell’assegnazione.

2.     MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione dal 15.04.2003  presso l’Ufficio Protocollo Via Matteotti 1  tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dagli artt. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui al punto 1 del bando.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell’art.13 della L. n.675/96 e successive modificazioni.

Fanno parte della domanda:

a.      attestazione I.S.E.E. resa dall’I.N.P.S.;

b.      la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/5/2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo l’art. 8 del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 01.03.2003

A) Condizioni oggettive:

A.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono:

A-1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione

p.6

A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall’Assistenza Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7

p.6

A-1.3 ) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti:

 

-          coabitazione con una persona non appartenenti al nucleo familiare

-          coabitazione con una persona appartenente al nucleo familiare

-          coabitazione con due persone non appartenenti al nucleo familiare

-          coabitazione con due persone appartenenti al nucleo familiare

-          coabitazione con tre o più persone non appartenenti al nucleo familiare

-          coabitazione con tre o più persone appartenenti al nucleo familiare                                                                                                                                                                                

p.2

p.1

p.3

p.2

p.4

p.3

   

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:

 

- tre persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq.58,500):

p.1

- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq.58,500):

p.2

- cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq.58,501 e mq.78,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 3 e 4 persone):

p.1

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq.58,501 e mq.78,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 3 e 4 persone):

p.2

- sette persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq.78,001 e mq.90,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 5 persone):

p.1

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq.78,01 e mq.90,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 5 persone):

p.2

A-1.5) residenza in alloggio "non abitabile", da certificarsi da parte dell’Autorità sanitaria competente:

p.4

A-1.6) residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell’Autorità competente:
Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-4.1 e B-4.2.

p.2

A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7. Il punteggio attribuito è il seguente:

A-2.1) - in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:

p.6

A-2.2) - per le scadenze successive:

 

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente:

p.6

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro e con A-1.3), A-1.4) e A-1.5).

A-4) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni ( I.S.E.E.), non superiore al 50% del limite previsto per l’accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F., o risulti nullo, ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione:

p.2

A-5)nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.3), A-1.4), A-1.5), A-2), A-3), A-8):

p.1

A-6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1.), A-1.2), A-1.3), A-1.4), A-1.5), A-2), A-3), A-8). La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l’altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado:

p.2

A-7) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello di Monghidoro in cui svolge l’attività lavorativa:

da Km.25 fino a Km.40:

p.1

di oltre Km.40 fino a Km.70:

p.2

di oltre Km.70 fino a Km.100

p.3

 A-8) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda e all’anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell’assegnazione (art. 12 del regolamento comunale) incida:

A-8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)

p. 2

A-8.2) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)

p.3

A-8.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)

 

Nella fase di verifica di cui all’art.12 del regolamento comunale, la condizione sussiste, anche qualora il concorrente sia soggetto a provvedimento di rilascio e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa, ottenendo in tal caso la maggiorazione di punti 1.

B) Condizioni soggettive:

B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre

p.2

B-2.1) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa

p.3

B-2.2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa

p.4

B-3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda

p.2

B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del regolamento comunale, si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

B.4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%

p.3

B-4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell’art.17 della L.R. 3 febbraio 1994, n.5 o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative

p.5

Le condizioni B-2.1 e B-2.2 non sono cumulabili fra loro e con la condizione B-3.
Le condizioni B-4.1 e B-4.2 non sono cumulabili fra loro, tranne che nel caso in cui siano riferite a persone diverse, pur facenti parte del nucleo familiare richiedente.

Coloro che occupano illegalmente un alloggio di E.R.P. sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l’occupazione illegale di alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione (4 comma art.21 del Regolamento Comunale).

I requisiti devono sussistere al momento della domanda ed al momento della verifica prima dell’assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive;
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione e vengono considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della commissione di cui all’art.10 del regolamento comunale.
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l’ordine ivi indicato

3.     RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

Le domande di assegnazione di alloggio, relative al presente concorso, dovranno essere presentate all’ Ufficio Protocollo Via Matteotti 1 entro e non oltre le Ore 12,30 del giorno 30/05/2003, corredate dalla fotocopia di un documento valido d’identità dell’intestatario della domanda, se inviate per posta o consegnate da terzi.

I lavoratori emigrati all’estero potranno presentare domanda entro il giorno 30/06/2003.
Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.
A norma dell’art. 9 del vigente regolamento comunale, il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d’ufficio, provvederà all’attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione, entro sei mesi dalla scadenza del bando di concorso, della graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi.

In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni. Di ciò verrà data informazione a ciascun concorrente.

4.     RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione all’uopo istituita dal Comune. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione comunale, di cui all’ art.10 del regolamento comunale, esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni.

Tale commissione esamina i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio, con l’utilizzo di strumentazioni informatiche.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita ai sensi del Regolamento comunale e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

5.     CONTROLLI

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare, in applicazione di quanto previsto dall’art.13 del regolamento comunale, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria.

Il Comune potrà richiedere all’interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata, ad esempio: ricevuta/pagamento del canone d’affitto, attestazione di invalidità civile rilasciata dall’U.S.L. o certificato di pensione di invalidità.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d’ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l’Ente o l’Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l’autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

Il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

6.     ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l’ordine stabilito dalle graduatorie generali e speciali di cui sopra.

L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale e della normativa vigente.

Il canone di locazione degli alloggi è attualmente calcolato con le modalità e i criteri definiti dal Consiglio regionale secondo la normativa previgente L.R. n.12/84 e succ. mod. e integr., sarà modificato ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.24/2001.

Ogni domanda inoltrata fuori dai termini del presente Bando di concorso è priva di validità.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il Comune di Monghidoro non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

NORMATIVA:
Legge Regionale n. 24/2001

Regolamento per la disciplina degli interventi del comune nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica
Regolamento per l'ampliamento del nucleo familiare e per l'ospitalità temporanea in alloggi di E.R.P.
Strumenti e procedure per la gestione della mobilità dell'utenza
Regolamento per la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica
   
Contratto - Tipo per la locazione di alloggi E.R.P.

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Paola Menetti


 

 

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COMUNE DI MONGHIDORO
Sede Municipale, via Matteotti ,1 - 40063
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