Assegnazione
alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
Assegnazione in locazione semplice degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà
di enti pubblici diversi (Comune, A.C.E.R., ecc.)
che si renderanno disponibili o che saranno ultimati
nel periodo di efficacia della graduatoria.
Ai
sensi e per gli effetti del regolamento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del
01.03.2003, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001,
n.24, è indetto un bando
di concorso generale, per l’assegnazione in
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si renderanno disponibili o che saranno
ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria,
fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari
situazioni di emergenza abitativa e per i programmi
di mobilità di cui agli artt. 17 e 18 del suddetto
regolamento e degli alloggi realizzati con particolari
finalità di destinazione
.
I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione
di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune
di MONGHIDORO su apposito modulo, predisposto dal
Comune stesso, dal giorno 16/01/2006 al giorno 25/02/2006 secondo i termini e le modalità contenute
nel presente bando di concorso.
Per
i lavoratori emigrati all’estero il termine per
l’invio della domanda è prorogato di 30 giorni.
1.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A
norma dell’art.15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24
e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.327/2002
e n.395/2002, possono partecipare al concorso i
cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla
data di presentazione della domanda:
A)
Cittadinanzaitaliana o altra condizione
ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente
(Requisito
previsto solo per il richiedente)
A.1)
il cittadino italiano;
A.2)
il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
A.3)
il cittadino straniero, ai sensi dell’art. 27 L.
30/7/02, n.189, titolare di carta di soggiorno o
regolarmente soggiornante in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
B)
Residenza o attività lavorativa nel COMUNE di MONGHIDORO
(E’
richiesto uno dei seguenti requisiti solo al richiedente)
B.1)
residenza anagrafica nel Comune di MONGHIDORO;
B.2)
attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
di MONGHIDORO;
B.3)
attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti
produttivi o di servizio nel Comune di MONGHIDORO;
B.4)
attività lavorativa svolta all’estero. In tal caso,
è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
C)
Limiti della titolarità di diritti reali su beni
immobili
C.1)
il nucleo avente diritto non deve essere titolare
di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione,
su un immobile ubicato nell’ambito della provincia
di Bologna, la cui rendita catastale complessiva
rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della
categoria A/2 del Comune di MONGHIDORO, considerando
la zona censuaria più bassa;
C.2)
fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo
avente diritto non deve essere titolare di diritti
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno
o più immobili ubicati in qualsiasi località, la
cui rendita catastale complessiva rivalutata sia
superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria
A/2 del Comune di Monghidoro, considerando la zona
censuaria più bassa;
C.3)
E’ ammesso il diritto pro quota su un immobile,
il quale comunque, se trattasi di alloggio, non
dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché
esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva
la rendita catastale di cui alle lettere C.1) e
C.2);
C.4)
Qualora il diritto pro quota sia relativo a più
immobili, fermo restando la condizione della non
disponibilità di cui al punto C.3), esso complessivamente
non deve superare la rendita catastale di cui alle
lett. C.1) e C.2) In caso di immobili ubicati in
province diverse, prevale il criterio di cui alla
lettera C.2);
C.5)
Nei casi di cui alle lettere C.1) s C.2), la rendita
catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte
la tariffa, qualora la titolarità di un diritto
reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile
assegnato alla controparte in sede di separazione
legale o di scioglimento di matrimonio o di cessazione
degli effetti civili dello stesso.
D)
Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi
D.1)
assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di
E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai
sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre
disposizioni in materia di cessioni di alloggi di
E.R.P.;
D.2)
assenza di precedenti finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non
sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
E)
Reddito per l’accesso
Il limite di reddito per l’accesso, riferito all’anno
2001, è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo
1998, n.109, e successive modifiche ed integrazioni,
in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica)
e all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), nel seguente modo:
E.1)
Il
valore I.S.E. del nucleo richiedente
non deve superare Euro 30.000,00 (£. 58.088.100).
Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non
deve essere superiore a Euro 35.000,00 (£. 67.769.450),
al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98
come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro
15.493,71 (£. 30.000.000);
E.2)
Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente
non deve superare Euro 15.000,00 (£. 29.044.050).
Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito del
20%:
a.
per i nuclei con presenza di un solo reddito
derivante esclusivamente da lavoro dipendente o
da pensione,
b. per i nuclei
con reddito derivante esclusivamente da pensione
e presenza di almeno un componente di età superiore
ai 65anni.
Le
condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E.,
non sono tra loro cumulabili.
COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO
Ai
sensi del 3°, 4° e 5° comma dell’art.24 della L.R.
8 agosto 2001, n.24 e in applicazione di quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n.109/98
e successive modificazioni ed integrazioni:
- per
nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita
dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti
ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi.
Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi,
gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino
al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per
nucleo avente diritto si intende anche quello
fondato sulla stabile convivenza more uxorio,
nonché il nucleo di persone anche non legate da
vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza
abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione
economica e normativa del nucleo, essere stata
instaurata almeno due anni prima della data di
presentazione della domanda di assegnazione ed
essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà;
- i
minori in affido all’interno dei nuclei aventi
diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
I
requisiti di cui alle lett. a) e b) sono da riferirsi
al richiedente che presenta domanda , mentre i requisiti
di cui alle lett. c)-d) ed e) sono da riferirsi
anche agli altri componenti il nucleo avente diritto
indicati nella domanda di alloggio.
I
requisiti devono sussistere al momento della presentazione
della domanda e al momento della verifica, prima
dell’assegnazione.
2.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
- PUNTEGGIO
Le
domande di partecipazione al presente concorso devono
essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti
dal Comune, in distribuzione dal 15.04.2003 presso
l’Ufficio Protocollo Via Matteotti 1 tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Nei predetti moduli sono indicati gli elementi
prescritti dagli artt. 7 e 8 del vigente regolamento
comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Con
la firma apposta in calce alla domanda il concorrente
dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi
nelle condizioni oggettive e soggettive in essa
indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se
sia necessario, la idonea documentazione probatoria,
anche del possesso dei requisiti, come è previsto
nel presente bando di concorso. Con detta firma,
inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale
da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza
fornita nella compilazione della domanda.
In
particolare, quanto al possesso dei requisiti, il
concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti
di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono
a suo favore e dei componenti il nucleo familiare
richiedente i requisiti di cui al punto 1 del bando.
Il
richiedente esprime, altresì, il consenso scritto
al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi dell’art.13 della L.
n.675/96 e successive modificazioni.
Fanno
parte della domanda:
a.
attestazione I.S.E.E. resa dall’I.N.P.S.;
b. la dichiarazione
sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/5/2001
con modello base e con tutti i fogli allegati relativi
a tutti i componenti del nucleo avente diritto.
Sulla
base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate
dal concorrente nella domanda sono attribuiti i
seguenti punteggi, secondo l’art. 8 del regolamento
comunale approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 8 del 01.03.2003
A)
Condizioni oggettive:
A.1)
Situazione di grave disagio abitativo accertata
da parte dell’autorità competente ed esistente
da almeno due anni dalla data di presentazione della
domanda, dovuta alla presenza di una delle
situazioni che seguono:
| A-1.1)
sistemazione con residenza in spazi impropriamente
adibiti ad abitazione |
p.6 |
| A-1.2)
sistemazione in spazi procurati a titolo precario
dall’Assistenza Pubblica o dalle cooperative
sociali iscritte nell’apposito Albo regionale
istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7 |
p.6 |
| A-1.3
) coabitazione in uno stesso alloggio con
una o più persone, ivi residenti: |
|
| -
coabitazione con una persona non appartenenti
al nucleo familiare
-
coabitazione con una persona appartenente
al nucleo familiare
-
coabitazione con due persone non appartenenti
al nucleo familiare
-
coabitazione con due persone appartenenti
al nucleo familiare
-
coabitazione con tre o più persone non appartenenti
al nucleo familiare
-
coabitazione con tre o più persone appartenenti
al nucleo familiare
|
p.2
p.1
p.3
p.2
p.4
p.3 |
| |
|
| A-1.4)
abitazione in alloggio sovraffollato: |
|
| -
tre persone residenti in alloggio di metratura
inferiore allo standard abitativo previsto
dal regolamento comunale per 1 e 2 persone
(mq.58,500): |
p.1 |
| -
quattro persone ed oltre residenti in alloggio
di metratura inferiore allo standard abitativo
previsto dal regolamento comunale per 1 e
2 persone (mq.58,500): |
p.2 |
| -
cinque persone residenti in alloggio di metratura
compresa fra mq.58,501 e mq.78,00 (standard
abitativo previsto dal regolamento comunale
per 3 e 4 persone): |
p.1 |
| -
sei persone ed oltre residenti in alloggio
di metratura compresa fra mq.58,501 e mq.78,00
(standard abitativo previsto dal regolamento
comunale per 3 e 4 persone): |
p.2 |
| -
sette persone residenti in alloggio di metratura
compresa fra mq.78,001 e mq.90,00 (standard
abitativo previsto dal regolamento comunale
per 5 persone): |
p.1 |
| -
otto persone ed oltre residenti in alloggio
di metratura compresa fra mq.78,01 e mq.90,00
(standard abitativo previsto dal regolamento
comunale per 5 persone): |
p.2 |
| A-1.5)
residenza in alloggio "non abitabile",
da certificarsi da parte dell’Autorità sanitaria
competente: |
p.4 |
| A-1.6)
residenza in immobile e/o alloggio inidoneo
a garantire normali condizioni di vita e di
salute, in relazione alle condizioni personali
di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi
da parte dell’Autorità competente:
Questa situazione si riconosce solo
se legata alla presenza delle condizioni soggettive
di cui ai successivi punti B-4.1 e B-4.2. |
p.2 |
A-2)
richiedenti che abitino in alloggio che debba essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria,
di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione
omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato,
con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento
esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato
per inadempienza contrattuale, salvo che gli
inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente
pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte
nell’apposito Albo regionale istituito con L.R.
4 febbraio 1994, n.7. Il punteggio attribuito è
il seguente:
| A-2.1)
- in caso di provvedimento da eseguirsi entro
dodici mesi dalla data di scadenza del bando: |
p.6 |
| A-2.2)
- per le scadenze successive: |
|
Si
tiene sempre conto della data di esecuzione fissata
nel provvedimento di rilascio, esistente alla data
di presentazione della domanda.
| A-3)
sistemazione precaria che derivi da provvedimento
esecutivo di rilascio dell’alloggio, provvedimento
che non sia stato intimato per inadempienza
contrattuale, fatta eccezione per i soggetti
assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle
cooperative sociali iscritte nell’apposito
Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio
1994, n.7, oppure sistemazione precaria che
derivi da abbandono di alloggio a seguito
di calamità o di imminente pericolo riconosciuto
dall’autorità competente: |
p.6 |
Le
condizioni A-1.1), A-1.2), A-2) e A-3) non sono
cumulabili fra loro e con A-1.3), A-1.4) e A-1.5).
| A-4)
nucleo familiare richiedente con reddito,
calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni ( I.S.E.E.),
non superiore al 50% del limite previsto per
l’accesso. Il punteggio viene riconosciuto
anche quando il reddito del nucleo familiare
richiedente sia esente I.R.P.E.F., o risulti
nullo, ma il nucleo familiare sia a carico
o sia seguito da un Servizio Sociale e di
ciò sussista adeguata documentazione: |
p.2 |
| A-5)nucleo
familiare con anzianità di formazione non
superiore a quattro anni dalla data di presentazione
della domanda, che si trovi in una o più situazioni
abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2),
A-1.3), A-1.4), A-1.5), A-2), A-3), A-8): |
p.1 |
| A-6)
nucleo familiare composto da un solo adulto
con uno o più figli minori a carico, che si
trovi in una o più situazioni abitative di
cui ai punti A-1.1.), A-1.2), A-1.3), A-1.4),
A-1.5), A-2), A-3), A-8). La condizione
non sussiste quando il richiedente convive
anagraficamente con l’altro genitore del/i
minore/i o con altra/e persona/e non legata/e
da vincoli di parentela o affinità, al di
fuori dei vincoli di parentela o affinità
di 1° e 2° grado: |
p.2 |
| A-7)
richiedente in condizioni di pendolarità,
con distanza fra il comune di residenza e
quello di Monghidoro in cui svolge l’attività
lavorativa: |
| da
Km.25 fino a Km.40: |
p.1 |
| di
oltre Km.40 fino a Km.70: |
p.2 |
| di
oltre Km.70 fino a Km.100 |
p.3 |
| A-8)
richiedente che abiti in un alloggio o in
uno spazio, oggetto comunque di contratto
di locazione, regolarmente registrato,
il cui canone complessivo riferito all’anno
di presentazione della domanda e all’anno
in cui la domanda viene sottoposta a verifica
ai fini dell’assegnazione (art. 12 del regolamento
comunale) incida: |
| A-8.1)
in misura pari o superiore al 40% e fino
al 70% sul reddito annuo complessivo del
nucleo familiare determinato ai sensi della
normativa vigente in materia (reddito I.S.E.) |
p.
2 |
| A-8.2)
in misura superiore al 70% e fino al 100%
sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare
determinato ai sensi della normativa vigente
in materia (reddito I.S.E.) |
p.3 |
| A-8.3)
in misura superiore al 100% sul reddito
annuo complessivo del nucleo familiare determinato
ai sensi della normativa vigente in materia
(reddito I.S.E.) |
|
Nella
fase di verifica di cui all’art.12 del regolamento
comunale, la condizione sussiste, anche qualora
il concorrente sia soggetto a provvedimento di rilascio
e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa,
ottenendo in tal caso la maggiorazione di punti
1.
B)
Condizioni soggettive:
| B-1)
nucleo familiare richiedente composto da 4
unità ed oltre |
p.2 |
| B-2.1)
nucleo familiare richiedente composto da persone
che abbiano superato i 60 anni, anche se con
eventuali minori o maggiorenni handicappati
a carico; in caso di coniugi o conviventi
more-uxorio è sufficiente che uno dei due
abbia superato i 60 anni, purché l’altro non
svolga attività lavorativa |
p.3 |
| B-2.2)
nucleo familiare richiedente composto da persone
che abbiano superato i 65 anni, anche se con
eventuali minori o maggiorenni handicappati
a carico; in caso di coniugi o conviventi
more-uxorio è sufficiente che uno dei due
abbia superato i 65 anni, purché l’altro non
svolga attività lavorativa |
p.4 |
| B-3)
presenza, nel nucleo familiare richiedente,
di una o più persone di età superiore a 70
anni alla data di presentazione della domanda |
p.2 |
| B-4)
presenza nel nucleo familiare richiedente
di una o più persone portatrici di handicap.
Ai fini del regolamento comunale, si considera
portatore di handicap il cittadino affetto
da menomazioni di qualsiasi genere che comportino: |
| B.4.1)
una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al
100% |
p.3 |
| B-4.2)
una diminuzione permanente della capacità
lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza"
riconosciuta ai sensi dell’art.17 della L.R.
3 febbraio 1994, n.5 o condizione di handicap
in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della sua età riconosciute ai sensi
delle vigenti normative |
p.5 |
Le
condizioni B-2.1 e B-2.2 non sono cumulabili fra
loro e con la condizione B-3.
Le condizioni B-4.1 e B-4.2 non sono cumulabili
fra loro, tranne che nel caso in cui siano riferite
a persone diverse, pur facenti parte del nucleo
familiare richiedente.
Coloro
che occupano illegalmente un alloggio di E.R.P.
sono esclusi dalle procedure di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun
punteggio può essere attribuito al momento della
presentazione della domanda e l’occupazione illegale
di alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione
dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione
(4 comma art.21 del Regolamento Comunale).
I
requisiti devono sussistere al momento della domanda
ed al momento della verifica prima dell’assegnazione,
così come tutte le condizioni oggettive e soggettive;
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti
per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo,
possono essere documentati anche dopo la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso per
l’assegnazione e vengono considerati ai fini dell’attribuzione
dei punteggi, a condizione che la richiesta degli
interessati pervenga al comune entro e non oltre
il termine di formazione della graduatoria definitiva
da parte della commissione di cui all’art.10 del
regolamento comunale.
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario subentrano
nella domanda i componenti del nucleo familiare
secondo l’ordine ivi indicato
3.
RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.
Le
domande di assegnazione di alloggio, relative al
presente concorso, dovranno essere presentate
all’ Ufficio Protocollo Via Matteotti 1 entro
e non oltre le Ore 12,30 del giorno 30/05/2003,
corredate dalla fotocopia di un documento valido
d’identità dell’intestatario della domanda, se inviate
per posta o consegnate da terzi.
I
lavoratori emigrati all’estero potranno presentare
domanda entro il giorno 30/06/2003.
Le domande presentate dopo la scadenza del predetto
termine saranno escluse dal concorso, intendendosi
valide le domande presentate per posta con data
di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro
postale.
A norma dell’art. 9 del vigente regolamento comunale,
il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate
dal concorrente e accertate d’ufficio, provvederà
all’attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna
domanda ed alla conseguente formazione, entro sei
mesi dalla scadenza del bando di concorso, della
graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione
dei punteggi.
In
calce alla graduatoria provvisoria sono indicate
le domande dichiarate inammissibili, con le relative
motivazioni.
La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del
punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché
dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni.
Di ciò verrà data informazione a ciascun concorrente.
4.
RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessati possono
presentare ricorso alla commissione all’uopo istituita
dal Comune. Decorso il termine di presentazione
dei ricorsi, la commissione comunale, di cui all’
art.10 del regolamento comunale, esaminerà i ricorsi
presentati entro il termine massimo di sessanta
giorni.
Tale
commissione esamina i ricorsi presentati avverso
la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione
della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio
tra le domande che abbiano conseguito lo stesso
punteggio, con l’utilizzo di strumentazioni informatiche.
La
graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento
dirigenziale e viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente
ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La
graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando
non venga sostituita ai sensi del Regolamento comunale
e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti,
quella precedente.
5.
CONTROLLI
Il
Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede
a verificare, in applicazione di quanto previsto
dall’art.13 del regolamento comunale, nei confronti
dei concorrenti che si trovano collocati in posizione
utile in graduatoria definitiva, l’esistenza e la
permanenza dei requisiti e delle condizioni che
hanno determinato il punteggio, previa acquisizione
d’ufficio della documentazione necessaria.
Il
Comune potrà richiedere all’interessato quella documentazione
che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni,
né dalle stesse certificata, ad esempio: ricevuta/pagamento
del canone d’affitto, attestazione di invalidità
civile rilasciata dall’U.S.L. o certificato di pensione
di invalidità.
In
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio
può attivare idonee procedure di verifica. Tali
controlli sono effettuati acquisendo d’ufficio le
informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.
In
caso di necessità, il richiedente è invitato ad
indicare l’Ente o l’Amministrazione che detiene
le informazioni ovvero i dati indispensabili per
il reperimento delle medesime, nonché l’autorizzazione
ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente
disponibili.
Il
cittadino può deliberatamente esibire la documentazione
in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto
od obbligato.
6. ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI
Gli
alloggi sono assegnati dal Comune secondo l’ordine
stabilito dalle graduatorie generali e speciali
di cui sopra.
L’assegnazione
degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai
sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale
e della normativa vigente.
Il
canone di locazione degli alloggi è attualmente
calcolato con le modalità e i criteri definiti dal
Consiglio regionale secondo la normativa previgente
L.R. n.12/84 e succ. mod. e integr., sarà modificato
ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R.
n.24/2001.
Ogni
domanda inoltrata fuori dai termini del presente
Bando di concorso è priva di validità.
Ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Il
Comune di Monghidoro non assume responsabilità per
eventuale dispersione delle domande dipendente da
inesatte indicazioni del destinatario da parte del
richiedente né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
NORMATIVA:
Legge Regionale n. 24/2001
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |