INDICATORE
SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E.
Con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
modificato dal decreto Legislativo 3 maggio 2000,
n. 130 sono stati definiti i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate.
Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione
e dalle altre disposizioni vigenti, il decreto 109
individua criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni
o servizi sociali o assistenziali non destinati
alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Le disposizioni si applicano alle prestazioni
o servizi sociali e assistenziali, a tal fine ciascun
ente erogatore di prestazioni sociali agevolate
utilizza le modalità di raccolta delle informazioni
previste all’articolo 4.
Gli
enti erogatori, valutano le condizioni economiche
richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate,
con possibilità di prevedere criteri differenziati
in base alle condizioni economiche e alla composizione
della famiglia, le autorità e le amministrazioni
pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore
della situazione economica equivalente calcolato
dall'I.N.P.S. ai sensi del decreto 109, per la eventuale
definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.
La
valutazione della situazione economica del richiedente
è determinata con riferimento alle informazioni
relative al nucleo familiare di appartenenza, quale
risulta alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica, ciascun soggetto può appartenere
ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo
familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica.
I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte
del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico. I coniugi che hanno la stessa residenza
anagrafica, anche se risultano a carico ai fini
I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche
se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
persone, fa parte del nucleo familiare del genitore
con il quale convive.
L'indicatore
della situazione economica è definito dalla somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della
tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato
con l'indicatore della situazione economica patrimoniale
nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali,
come definiti nella parte seconda della tabella
1.
L'indicatore
della situazione economica equivalente è calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4
e il parametro desunto dalla scala di equivalenza
definita nella tabella 2, in riferimento al numero
dei componenti del nucleo familiare.
Gli
enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei
requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono
prevedere, accanto all'indicatore della situazione
economica equivalente, criteri ulteriori di selezione
dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori
possono altresì tenere conto, nella disciplina delle
prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni
della situazione economica successive alla presentazione
della dichiarazione medesima.
Limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a
ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con
handicap permanente grave, di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato
ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché
a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza
fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende
unità sanitarie locali, le disposizioni del presente
decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine
di favorire la permanenza dell'assistito presso
il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare
la situazione economica del solo assistito, anche
in relazione alle modalità di contribuzione al costo
della prestazione.
Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva,
a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validità annuale,
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari
ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire
per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
Il
richiedente dichiara altresì di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione,
ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati presso gli istituti di credito
o altri intermediari finanziari, specificando a
tal fine il codice identificativo degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Tali controlli vengono effettuati secondo le indicazioni
dell’apposito regolamento
comunale sulle condizioni economiche richieste
per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali
agevolati.
La
dichiarazione di che trattasi va presentata ai Comuni,
o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale è richiesta la prima prestazione o alla sede
I.N.P.S. competente per territorio. I comuni, i
centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni
pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari
per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione,
munita dell'attestazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente
il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni
agevolate di cui al decreto 109.
Gli
enti erogatori controllano, singolarmente o mediante
un apposito servizio comune, la veridicità della
situazione familiare dichiarata e confrontano i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni
possono richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entità, secondo le prescrizioni
del Regolamento
comunale per il controllo delle dichiarazioni.
Trattamento
dei dati.
Il
trattamento dei dati di cui al decreto 109 è svolto
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela
dei dati personali e in particolare delle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonché del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni
sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi
dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
Criteri
unificati di valutazione della situazione reddituale
Parte
I.
La
situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a)
il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza
di obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari
dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b)
il reddito delle attività finanziarie, determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito
secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla
predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda
in abitazione in locazione, si detrae il valore
del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare
massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente
è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto
di locazione registrato.
Parte
II - Definizione del patrimonio.
a)
Patrimonio immobiliare:
fabbricati
e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone
fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile
definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della domanda, indipendentemente
dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal
valore così determinato si detrae l'ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente
per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile,
fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione di
proprietà, in alternativa alla detrazione per il
debito residuo, è detratto, se più favorevole e
fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione,
come sopra definito, nel limite di € 51.645,68.
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione
di residenza è alternativa a quella per il canone
di locazione di cui alla parte I della presente
tabella.
b)
Patrimonio mobiliare:
l'individuazione
del patrimonio mobiliare è effettuata indicando
in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina
tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti
dall'amministrazione. A tale fine la valutazione
dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando
i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni
in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali
individuali, secondo le modalità che saranno definite
con successiva circolare del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Dal
valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a € 15.493,70. Tale franchigia non si applica
ai fini della determinazione del reddito complessivo
di cui alla parte I della presente tabella.
La
scala di equivalenza
| |
|
| numero
dei componenti il nucleo familiare |
parametro |
| |
|
| 1 |
1,00 |
| 2 |
1,57 |
| 3 |
2,04 |
| 4 |
2,46 |
| 5 |
2,85 |
| |
|
Maggiorazione
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione
di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore.
Maggiorazione
di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore
al 66%.
Maggiorazione
di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in
cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro
e di impresa.
COMPILAZIONE
DOMANDA
Il
cittadino che necessita di aiuto per la compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica può rivolgersi
all’Ufficio dei Servizi sociali dell’Amministrazione
Comunale, ed in tal caso dovrà presentare i sottoelencati
documenti:
- codice
fiscale di tutti i componenti la famiglia anagrafica;
- ultima
dichiarazione dei redditi percepiti da ogni membro
della famiglia (CUD – mod. 730 – mod. UNICO);
- documento
di riconoscimento;
- situazione
patrimoniale al 31.12 dell’anno precedente la
data di compilazione ed in particolare ammontare
del patrimonio mobiliare (es.: conti correnti,
depositi, azioni etc.) e indicazioni del gestore
(posta o banca e codici ABI e CAB) ed inoltre
valore degli immobili posseduti (ai fini ICI),
completi di rendite catastali con categorie;
- quota
capitale per chi ha il mutuo (quietanza della
banca);
- contratto
di affitto registrato se presente;
- certificati
attestanti l’eventuale invalidità superiore al
66%.
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |
| Assistente
sociale |
Franca
Naldani |
NORMATIVA:
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal
decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
Regolamento
sulle condizioni economiche richieste per l'accesso
alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.
Linee guida per il controllo
delle dichiarazioni