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INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E.


Con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto Legislativo  3 maggio 2000, n. 130 sono stati definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il decreto 109 individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Le disposizioni si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, a tal fine ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni previste all’articolo 4.

Gli enti erogatori, valutano le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del decreto 109, per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Tali controlli vengono effettuati secondo le indicazioni dell’apposito regolamento comunale sulle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.

La dichiarazione di che trattasi va presentata ai Comuni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al decreto 109.

Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, secondo le prescrizioni del Regolamento comunale per il controllo delle dichiarazioni.

Trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati di cui al decreto 109 è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,68. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

 

La scala di equivalenza

  
numero dei componenti il nucleo familiare  
parametro
 
 1
 1,00
 2
 1,57
 3
 2,04
 4
 2,46
 5
 2,85
   

 

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

COMPILAZIONE DOMANDA

Il cittadino che necessita di aiuto per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica può rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali dell’Amministrazione Comunale, ed in tal caso dovrà presentare i sottoelencati documenti:

  1. codice fiscale di tutti i componenti la famiglia anagrafica;
  2. ultima dichiarazione dei redditi percepiti da ogni membro della famiglia (CUD – mod. 730 – mod. UNICO);
  3. documento di riconoscimento;
  4. situazione patrimoniale al 31.12 dell’anno precedente la data di compilazione ed in particolare ammontare del patrimonio mobiliare (es.: conti correnti, depositi, azioni etc.) e indicazioni del gestore (posta o banca e codici ABI e CAB) ed inoltre valore degli immobili posseduti (ai fini ICI), completi di  rendite catastali con categorie;
  5. quota capitale per chi ha il mutuo (quietanza della banca);
  6. contratto di affitto registrato se presente;
  7. certificati attestanti l’eventuale invalidità superiore al 66%.

 

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda

Dove Rivolgersi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Paola Menetti
Assistente sociale Franca Naldani

 

NORMATIVA:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto Legislativo  3 maggio 2000, n. 130

Regolamento sulle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.

Linee guida per il controllo delle dichiarazioni

 

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COMUNE DI MONGHIDORO
Sede Municipale, via Matteotti ,1 - 40063
Monghidoro(Bo) - FAX: 051.655.55.20
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