COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 D.L. 21.3.1978 n. 59
convertito in legge 18.5.1978 n. 191)
"Chiunque
cede la proprietà o il godimento o a qualunque
altro titolo consente, per un tempo superiore
a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o
di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità
locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto
ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta
ubicazione, nonché le generalità
dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilità del bene e
gli estremi del documento di identità o
di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
A Monghidoro, come in tutti i Comuni dove non
c'è una Questura o un Commissariato di
Polizia di Stato, l'autorità di locale
di pubblica sicurezza è il Sindaco.
Le comunicazioni in questione vengono gestite
dall'Ufficio Segreteria.
La
comunicazione di cessione di fabbricato deve
essere presentata presso il Municipio, oppure
inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale
la data di ricevuta dell'Ufficio Postale).
Nel
caso di violazione (mancata o tardiva comunicazione),
si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 103 a euro 1.549 (in base
alla legge 689/1981, con il pagamento entro 60
giorni dalla notifica, la sanzione risulta di
euro 206. Entro il termine di 30 giorni dalla
data della contestazione o notifica è possibile
rivolgere al Sindaco un ricorso scritto).
A CHI DA' OSPITALITA' O AFFITTA IMMOBILI A CITTADINI
STRANIERI O APOLIDI
(Comunicazioni obbligatorie
previste dalle leggi di pubblica sicurezza R.D.
18.6.1931, n. 773, art. 147 come riscritto dall'art.
7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero D.Lgs. 25.7.1998, n.
286 come modificato dal comma 1 dell'art. 8, L.
30 luglio 2002, n. 189.)
"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà
alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi
causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio
dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità
del denunciante, quelle dello straniero o apolide,
gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione è dovuta."
A Monghidoro, l'autorità di locale di
pubblica sicurezza è il Sindaco. Le
comunicazioni in questione vengono gestite dall'Ufficio
Segreteria.
La
comunicazione deve essere presentata presso
il Municipio, oppure inviata mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (per il
termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio
Postale).
La
comunicazione è dovuta anche per i cittadini
di altri paesi dell'Unione Europea.
"Le
violazioni delle disposizioni di cui alla presente
norma sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro."
La
comunicazione qui trattata, relativa ai cittadini
stranieri o apolidi, può sostituire quella
dovuta per tutti i soggetti, relativa alla cessione
di fabbricati (c.d. denuncia antiterrorismo) prevista
dalla legge 191/1978.
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