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Cremazione delle salme


La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi. (L'articolo 77 del Codice Civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge).

Tali volontà devono risultare da atto scritto. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dall' associato e convalidata dal presidente dell'associazione stessa, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La documentazione relativa alla volontà di cremazione deve essere corredata dal certificato redatto dal medico curante dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato e sulla base del quale il medico necroscopo rilascerà contestualmente alla certificazione di accertamento della realtà di morte (art. 4 DPR 285/90) anche il certificato per la cremazione previsto dall'art. 79 del DPR 285/90. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Le ceneri saranno poi collocate in ossari, loculi , tombe di famiglia o cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava scritto o , in mancanza dal personale autorizzato dal comune.

ITER

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria e depositate nel cinerario comune o in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. Il trasporto di un salma da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

CONTRIBUZIONE

Il servizio di cremazione con L. 26/2001 (art.1 comma 7) le operazioni cimiteriali fra le quali la cremazione, sono gratuite sono per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose.
Si riporta parzialmente il testo del Decreto del Ministro dell'Interno 1 luglio 2002 relativo alla determinazione delle tariffe di cremazione:


Art.1.
Determinazione delle tariffe


1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.

2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.

3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.


Art.2.
Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione


1. La tariffa per la cremazione cimiteriali ed illuminazione votiva comprende ed assicura al richiedente:

a)
la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il t rasporto fino al forno;
b)
il processo di combustione per la durata occorrente;
c)
la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
d)
La polverizzazione delle ceneri;
e)
il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
f)
gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.


2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove e' avvenuto il decesso.

4. Al decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", il numero 18 dell'articolo unico e' cosi' sostituito: "18) trasporti e onoranze funebri, servizi


Art.3.
Misura massima della tariffa per la cremazione


1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un salma e' pari ad Euro 396.

2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomenle salmeci trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del26 giugno 2000, e' pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.

4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, e' pari ad un terzo di quella di cui al comma1.


Art.4.
Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri


1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri e' determinata dal comune nella misura massima di Euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, e' determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla meta' di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.


Art.5.
Adeguamento dei valori tariffari


1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

A cadenza triennale si procede al rallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

NORMATIVA:

  Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 12.02.2006
   

Procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento e conservazione ceneri

  Delibera di Giunta Comunale n.5 del 28/01/2006
Individuazione di un'area da destinare a giardino delle rimembranze in cui disperdere le ceneri


INFORMAZIONI:

Dove Rivolgersi

UFFICIO SEGRETERIA

Indirizzo

Presso il Municipio Via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

baldini@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Baldini Chiara


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