La
cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco
sulla base della volontà testamentaria
espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza, la volontà deve essere manifestata
dal coniuge e, in difetto, dal parente più
prossimo e nel caso di concorrenza di più
parenti nello stesso grado, della maggioranza
assoluta degli stessi. (L'articolo 77 del Codice
Civile riconosce vincoli di parentela entro il
sesto grado, con la prevalenza della volontà
del coniuge).
Tali volontà devono risultare da atto
scritto. Per coloro i quali, al momento della
morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute
che abbiano tra i propri fini quello della cremazione
delle salme dei propri associati, è sufficiente
la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta
dall' associato e convalidata dal presidente dell'associazione
stessa, dalla quale risulti chiaramente la volontà
di essere cremato.
La documentazione relativa alla volontà
di cremazione deve essere corredata dal certificato
redatto dal medico curante dal quale risulta escluso
il sospetto di morte dovuta a reato e sulla base
del quale il medico necroscopo rilascerà
contestualmente alla certificazione di accertamento
della realtà di morte (art. 4 DPR 285/90)
anche il certificato per la cremazione previsto
dall'art. 79 del DPR 285/90. In caso di morte
improvvisa o sospetta occorre la presentazione
del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
Le ceneri saranno poi collocate in ossari, loculi
, tombe di famiglia o cinerario comune.
La dispersione delle ceneri è consentita,
nel rispetto della volontà del defunto,
unicamente in aree a ciò appositamente
destinate all'interno dei cimiteri o in natura
o in aree private; la dispersione in aree private
deve avvenire all'aperto e con il consenso dei
proprietari, e non può comunque dare luogo
ad attività aventi fini di lucro;
La dispersione delle ceneri è in ogni caso
vietata nei centri abitati.
La
dispersione delle ceneri è eseguita dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione
di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto
risultava scritto o , in mancanza dal personale
autorizzato dal comune.
ITER
La cremazione deve essere eseguita da personale
appositamente autorizzato dall'autorità
comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun
salma devono essere raccolte in apposita urna
cineraria e depositate nel cinerario comune o
in spazi dati in concessione ad enti morali o
privati. La consegna dell'urna cineraria, deve
risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari,
dei quali uno deve essere conservato dal responsabile
del servizio cimiteriale, uno da chi prende in
consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso
all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare
del verbale deve essere conservato dall'incaricato
del servizio di custodia del cimitero in cui vengono
custodite le ceneri. Il trasporto di un salma
da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto
delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo
deposito sono autorizzati con unico decreto dell'Ufficiale
di Stato Civile del Comune dove è avvenuto
il decesso.
CONTRIBUZIONE
Il servizio di cremazione con L. 26/2001 (art.1
comma 7) le operazioni cimiteriali fra le quali
la cremazione, sono gratuite sono per le salme
di persone indigenti o appartenenti a famiglie
bisognose.
Si riporta parzialmente il testo del Decreto del
Ministro dell'Interno 1 luglio 2002 relativo alla
determinazione delle tariffe di cremazione:
Art.1.
Determinazione delle tariffe
1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal
comune sede dell'impianto di cremazione entro
la misura massima stabilita dagli articoli 3 e
5.
2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione
delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono
fissate da ciascun comune entro la misura massima
stabilita dagli articoli 4 e 5.
3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile
nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul
valore aggiunto.
Art.2.
Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione
1. La tariffa per la cremazione cimiteriali ed
illuminazione votiva comprende ed assicura al
richiedente:
|
a) |
la
ricezione del feretro o del contenitore negli
ambienti del crematorio ed il t rasporto fino
al forno; |
|
b) |
il
processo di combustione per la durata occorrente; |
|
c) |
la
raccolta delle ceneri, con separazione di
eventuali parti metalliche residue; |
|
d) |
La
polverizzazione delle ceneri; |
|
e) |
il
collocamento delle ceneri in semplice urna,
di materiale resistente, chiusa, riportante
all'esterno nome, cognome, data di nascita
e di morte del defunto; |
|
f) |
gli
adempimenti amministrativi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 285 del 10 settembre 1990. |
2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può
essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria
a cura e spese del richiedente il servizio di
cremazione.
3. In caso di cremazione di persona di nazionalità
estera, non residente in Italia, il comune tenuto
al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza
accertata o di disinteresse dei familiari, è
quello dove e' avvenuto il decesso.
4. Al decreto del Ministro dell'interno del 31
dicembre 1983, avente ad oggetto "Individuazione
delle categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale", il numero 18 dell'articolo
unico e' cosi' sostituito: "18) trasporti
e onoranze funebri, servizi
Art.3.
Misura massima della tariffa per la cremazione
1. La tariffa massima a carico del richiedente
per la cremazione di un salma e' pari ad Euro
396.
2. La tariffa massima a carico del richiedente
per la cremazione di resti mortali, definiti esiti
di fenomenle salmeci trasformativi conservativi,
di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del
24 giugno 1993 del Ministero della sanità,
come integrata dalla circolare del Ministero della
sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è
pari all'80 per cento di quella di cui al comma
1.
3. La tariffa massima per la cremazione di parti
anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro della sanità n. 219 del26
giugno 2000, e' pari al 75 per cento di quella
di cui al comma 1.
4. La tariffa massima a carico del richiedente
per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art.
7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n.
285 del 10 settembre 1990, e' pari ad un terzo
di quella di cui al comma1.
Art.4.
Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione
delle ceneri
1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per
la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri
e' determinata dal comune nella misura massima
di Euro 160 e può essere determinata in
misura differente in relazione al luogo di dispersione
delle ceneri.
2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione
di urna cineraria in cimitero, e' determinata
dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:
a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato
per ogni anno di durata della cessione in uso,
percepibile anche in un'unica soluzione, che compete
a chi cede in uso la sepoltura;
b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali
cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione
in uso, pari o inferiore alla meta' di cui al
punto a), percepibile anche in unica soluzione,
che compete al gestore del cimitero.
Art.5.
Adeguamento dei valori tariffari
1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e
4 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002. A
decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente,
con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso
di inflazione programmato definito dal documento
di programmazione economico-finanziaria approvato
dal Governo relativo all'anno di riferimento.
A cadenza triennale si procede al rallineamento
dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione
programmato rettificandoli in base ai coefficienti
di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro
predisposti annualmente dall'ISTAT.
NORMATIVA:
INFORMAZIONI: