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Assegno di cura Handicap


Indice:




Al fine di potenziare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita di cittadini in condizioni di grave disabilità l’Azienda USL eroga, nell’ambito di progetti assistenziali personalizzati, un contributo economico , di seguito denominato ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO, valorizzato su base giornaliera e correlato alla entità dell’impegno assistenziale.

L’Assegno di Cura e di Sostegno, alternativo al ricovero in strutture residenziali, si integra nella rete dei servizi disponibili sul territorio così come individuati nell’ambito dei Piani di Zona. L’erogazione del beneficio economico deve essere collocata nella prospettiva del riconoscimento, in favore delle famiglie o di altri care-givers, del lavoro di cura e dell’impegno per la realizzazione di attività assistenziali necessarie per mantenere a domicilio persone che necessitano di assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale.

L’Assegno di Cura e di Sostegno viene erogato, previa definizione di un progetto di assistenza personalizzato predisposto dall’Equipe multiprofessionale distrettuale di seguito denominata U.V.M. (Unità di Valutazione Multiprofessionale), in presenza dell’impegno alla realizzazione delle attività specificamente individuate nel contratto.


REQUISITI


Gli utenti destinatari dell’intervento sono:

-
Le persone disabili in carico al Polo Handicap adulto ai sensi dei vigenti regolamenti dei Poli Handicap Adulto.
-
Le persone in situazione di handicap grave in seguito a patologie progressive o di età superiore a 55 anni non già in carico al Polo Handicap Adulto in carico ai Servizi Sociali comunali


L’ Assegno di Cura e di Sostegno viene erogato in favore dei sottoindicati soggetti che s’impegnano a svolgere tutte le attività contenute nel programma assistenziale personalizzato:

A)
Il cittadino in situazione di grave disabilità ma autonomo che, pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane , è in grado di autodeterminare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto di vita
B)
la famiglia del disabile in situazione di gravità che, qualora il proprio congiunto non sia in grado di compiere scelte autonome o di esprimere il proprio volere in tal senso, si rende disponibile a mantenere/accogliere il proprio congiunto nell’ambito del proprio contesto
C)
una famiglia diversa da quella d’origine che, qualora il disabile in situazione di gravità e per il quale ricorrano le condizioni di cui al punto B) sia rimasto solo, è disponibile ad accoglierlo nel proprio contesto
D)
altri soggetti che, pur non appartenenti al nucleo famigliare d’origine del disabile per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente punto B) che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile si rendono disponibili alla convivenza presso il domicilio del disabile, ovvero ad ospitarlo presso il proprio domicilio, ovvero a garantirgli una presenza in relazione alle sue necessità come definite nel programma assistenziale personalizzato

Per il periodo della sperimentazione (dicembre 2002/dicembre 2003) vengono definite, per l’attivazione di progetti personalizzati che prevedano l’erogazione di assegno di cura e di sostegno, le seguenti priorità di intervento:

1)
Disabili adulti che vivono soli per i quali si voglia agevolare la permanenza nel proprio domicilio
2)
Disabili adulti (18/64 anni) per i quali i Servizi non abbiano predisposto alcun progetto di assistenza individualizzato
3)
Situazioni nelle quali siano presenti, nello stesso nucleo famigliare più componenti in condizione di non autosufficienza

 

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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I nuclei ed i soggetti indicati al precedente punto, beneficiari del contributo economico dovranno garantire:

-
In riferimento al disabile non autonomo l’effettiva convivenza o limitatamente ai soggetti di cui all’Art. 2 punto D secondo allinea una presenza presso l’abitazione del disabile congrua in riferimento alle prestazioni assistenziali da assicurare
-
Lo svolgimento di tutte le prestazioni assistenziali indicate nel contratto di cui all’ art. 5 del Regolamento
-
La partecipazione a tutti gli incontri di verifica che saranno calendarizzati con il Responsabile del caso
-
La collaborazione alla realizzazione del complessivo programma assistenziale

I beneficiari dell’Assegno di Cura e di Sostegno dovranno inoltre essere in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti indicati all’art. 13 determinato secondo le modalità indicate nell’articolo medesimo.

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ACCESSO ALLA PRESTAZIONE, PRESA IN CARICO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO.

L’Azienda USL Bologna, fino a concorrenza degli specifici stanziamenti definiti a livello distrettuale, in riferimento alla sperimentazione in atto attivata con la deliberazione della Giunta Regionale 1122/2002, eroga in favore degli aventi diritto l’Assegno di Cura e di Sostegno.

Il cittadino presenta la propria segnalazione di bisogno alla Assistente Sociale Area Handicap Adulto o al Servizio Sociale Comunale competente in base alle caratteristiche dell’utente.

Il Responsabile del Caso gestisce la fase di presa in carico della situazione e di informazione sulle possibilità assistenziali, sui servizi attivi a livello territoriale, sulla disponibilità di Ausili ed adattamento del domicilio alle esigenze funzionali del disabile.
Sulla base delle notizie e delle informazioni acquisite dal Responsabile del Caso la situazione viene proposta, in accordo con il richiedente, per la predisposizione di un progetto personalizzato che, eventualmente, preveda l’erogazione di un Assegno di Cura e di Sostegno.

In questa fase sarà acquisita la seguente documentazione:

a) La certificazione prevista dalla L. 104/92 attestante la situazione di gravità (tipo B) dell’handicap
b) La certificazione IRPEF attestante i redditi posseduti dal nucleo convivente

Il Responsabile del Caso, referente della situazione, coordina tutta la fase di approfondimento tecnico ed istruttorio sul caso.

In via preventiva:

-
Valuta l’eventuale possibilità di assicurare la realizzazione di prestazioni socio/assistenziali nel contesto abitativo del disabile
-
Elabora una proposta di progetto personalizzato da sottoporre alla U.V.M. valutando l’eventuale disponibilità dei soggetti indicati all’art. 2 ad assicurare le attività assistenziale previste nella proposta di progetto assistenziale personalizzato

La U.V.M., utilizzando gli strumenti tecnici all’uopo individuati e validati a livello aziendale valuta la situazione del disabile e definisce il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

Qualora si preveda l’erogazione di un Assegno di cura e di sostegno il Progetto Personalizzato sarà trasmesso al Direttore di Distretto dal Coordinatore della U.V.M. di concerto con il Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale. Tenendo conto delle scelte effettuate in sede di programmazione economica e nel rispetto delle disponibilità del Budget Distrettuale, il Direttore di Distretto adotta gli atti necessari per l’autorizzazione amministrativa all’attivazione dell’intervento.

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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO


Dopo l’adozione del relativo provvedimento amministrativo da parte del Direttore di Distretto, il Responsabile del Caso propone al beneficiario del contributo la sottoscrizione del contratto, consegnando all’utente il P.A.I. sottoscritto dall’Equipe.

Il contratto, che sarà sottoscritto dal Responsabile del Caso e dal Destinatario in triplice copia , è conservato in copia originale presso il Polo Handicap Adulto; copia verrà conservata dal Destinatario e dal Responsabile del Caso.

Il contratto dovrà indicare :

-
Il progetto assistenziale individualizzato e gli obiettivi da perseguire;
-
Le attività assistenziali che la famiglia o i soggetti indicati al precedente art. 2 si impegnano ad assicurare
-
Le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica , da parte dei Servizi Sociali e da parte della Famiglia
-
La durata del progetto che , di norma non dovrà essere inferiore ai sei mesi
-
L’ entità del contributo giornaliero erogato, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso
-
L’ eventuale possibilità di utilizzo di altri servizi (ad esclusione di quelli residenziali) e l’eventuale conseguente previsione di corresponsione del contributo giornaliero ridotto, in relazione al ridotto carico assistenziale

L’effettiva erogazione del contributo economico, avverrà a cadenza mensile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

MODIFICA DEL CONTRATTO

Qualora , con riferimento alle condizioni del cittadino disabile, avvenga un mutamento significativo tale da giustificare una modifica del progetto assistenziale personalizzato, il Responsabile del Caso può proporre alla U.V.M., per il tramite del Polo Handicap Adulto, la rivalutazione per una revisione complessiva della situazione e del Programma assistenziale personalizzato. Nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 4 sarà predisposto un nuovo contratto, i cui contenuti s’intendono vincolanti dal momento della sottoscrizione.

RINNOVO DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto il Responsabile del Caso, di concerto con la U.V.M., può proporne il rinnovo. La richiesta trasmessa al Servizio Sociale dovrà contenere le motivazioni che inducono al rinnovo ed una prima valutazione dei risultati raggiunti.
Secondo le procedure indicate negli art. precedenti il Distretto autorizzerà in via amministrativa il rinnovo dell’intervento e dell’erogazione economica.
Limitatamente al periodo della sperimentazione il contratto non potrà avere una durata superiore al 31/12/2003.

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SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO


La liquidazione del contributo è temporaneamente sospesa dal Servizio Sociale Distrettuale a seguito di segnalazione scritta del Responsabile del Caso:
· qualora sussistano documentati dubbi sull’effettivo rispetto dei contenuti contrattuali da parte del beneficiario del contributo (in questo caso la sospensione è accompagnata da contestazione formale degli addebiti riscontrati, ha durata di 30gg. e ha formale valore di diffida alla revoca del contributo di cui al comma successivo) ;
· in caso di inserimento temporaneo in struttura residenziale, per tutto il periodo di effettiva permanenza in struttura, superiore a n ° 15 gg;
· in caso di ricovero ospedaliero per tutto il periodo di effettivo ricovero, superiore a n°. 30 giorni salvo diversa valutazione formalmente motivata del Responsabile del Caso.

L’erogazione del contributo economico è revocata con provvedimento formale da parte del Direttore del Distretto qualora:

1.
Sia accertato il non rispetto, da parte del beneficiario, degli impegni contrattuali allo scadere della sospensione di cui al comma precedente
2.
Il disabile sia inserito in struttura residenziale
3.
Il disabile acquisisca la residenza in ambito extra aziendale. Nel caso in cui la residenza sia trasferita nell’ ambito della regione sarà inoltrata opportuna segnalazione al servizio territorialmente competente per l’ eventuale presa in carico della situazione
4.
Si siano modificate le condizioni economiche risultando al di fuori dei criteri di accesso.

 

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DEFINIZIONE E COMPITI DELLA U.V.M.

La Commissione di Valutazione Multidimensionale si configura quale équipe multidisciplinare distrettuale cui sono demandati i compiti definiti dalla Delibera Giunta Regionale n. 1122/2002.

Le U.V.M. Distrettuali sono nominate dal Direttore Generale.
In particolare la U.V.M. predispone, tenendo conto della istruttoria e delle verifiche tecnico/assistenziali effettuate dal Responsabile del Caso, il progetto assistenziale personalizzato. Alla U.V.M. competono anche le funzioni, su proposta del Responsabile del Caso, di verifica e modifica del programma assistenziale personalizzato qualora siano riscontrate consistenti variazioni nella situazione complessiva del disabile.

La U.V.M. è composta da :

-
Il Coordinatore del Polo Handicap Adulto
-
Il Responsabile del Caso
-
Il M.M.G. referente o un Medico Specialista Distrettuale individuato sulla base del bisogno sanitario prevalente che già conosce l’utente.

La U.V.M. si avvale, per la predisposizione del programma assistenziale personalizzato dei seguenti strumenti:

-
Scheda di valutazione globale della situazione di bisogno della persona
-
Scheda per la predisposizione del P.A.I.
-
Scheda di valutazione dell’applicazione del P.A.I. e degli impegni assunti dai Destinatari dei contributi.


COMPITI DEL RESPONSABILE DEL CASO

Il Responsabile del Caso si configura quale punto di riferimento principale per i soggetti indicati all’ art. 2 e per l’utente. Ad esso sono demandati tutti i compiti di supporto, monitoraggio e verifica della situazione. In particolare, con riferimento alla attivazione e gestione di progetti che prevedano l’erogazione dell’Assegno di cura e di sostegno.

Egli cura:

a)
L’attività di supporto socio-assistenziale alla famiglia ed al disabile
b)
La verifica della sussistenza nel nucleo delle condizioni idonee ad assicurare la realizzazione di prestazioni socio-assistenziali nel contesto abitativo del disabile
c)
L’elaborazione di una proposta di progetto personalizzato da sottoporre alla U.V.M. valutando l’eventuale disponibilità dei soggetti indicati all’art. 2 ad assicurare le attività assistenziali previste nella proposta di programma assistenziale personalizzato.

Il Responsabile del Caso inoltre:

1.
Partecipa alla definizione del Programma personalizzato in quanto componente di diritto della U.V.M. Distrettuale
2.
Cura la informazione della famiglia rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto
3.
Sottoscrive il contratto
4.
Verifica secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto, il programma personalizzato definito
5.
Verifica, in termini complessivi, che il disabile sia adeguatamente assistito, che siano assolte le sue necessità in rapporto con l’ ambiente esterno e sul piano relazionale, che siano utilizzati tutti gli ausili ritenuti opportuni per la gestione delle attività quotidiane e per la prevenzione ed il mantenimento delle condizioni di salute del disabile stesso fornendo inoltre il necessario supporto in termini di consulenza e indirizzo.
Il Responsabile del Caso opera nel rispetto delle procedure definite nel presente regolamento.

 

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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Servizio Sociale monitorizza attraverso report trimestrali l’andamento della concessione e gestione degli assegni di cura e di sostegno anche al fine di una oculata gestione del Budget Distrettuale.
Nella fase della sperimentazione attivata con la Direttiva regionale 1122/2002, il contributo giornaliero erogato viene determinato in Euro 15,49.

Qualora il progetto assistenziale individualizzato predisposto preveda una situazione di carico assistenziale ridotto, il contributo giornaliero sarà erogato in forma ridotta nella misura di 10,33 Euro.

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LIMITI DI REDDITO


Come previsto dalla Direttiva Regionale n.1122/2002 l’erogazione di un Assegno di cura e di Sostegno è subordinata alla verifica della condizione economica del nucleo famigliare del soggetto beneficiario.
Per l’accesso alla prestazione economica si fa riferimento al reddito calcolato secondo quanto indicato all’art. 10.2 lettere a) b) c) della citata Direttiva Regionale.
Il rifiuto del cittadino alla presentazione della certificazione dei redditi percepiti comporta l’esclusione a priori dalla erogazione del beneficio economico stante l’impossibilità di verificare la sussistenza del requisito economico di accesso alla prestazione stessa.

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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO


La domanda viene esaminata entro quindici giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio.

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AZIENDA USL BOLOGNA

Dott.ssa Chiara Baldazzi 051.6224258, A. S. Daniela Cenacchi 051.6224266, fax 051 6224327.


INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Paola Menetti

 



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