Assegni di cura per anziani
Indice:
Requisiti
Modalità di accesso al servizio
Accesso alla prestazione
Sottoscrizione del contratto ed erogazione
del contributo
Sospensione o revoca del contributo
Definizione e compiti della U.V.M
Entità del contributo economico
Limiti di reddito
Tempi di erogazione del servizio
Al fine di potenziare le opportunità di permanenza
nel proprio contesto di vita di cittadini in condizioni
di grave disabilità l’Azienda USL eroga,
nell’ambito di progetti assistenziali personalizzati,
un contributo economico , di seguito denominato
ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO, valorizzato su base
giornaliera e correlato alla entità dell’impegno
assistenziale.
L’Assegno di Cura e di Sostegno, alternativo
al ricovero in strutture residenziali, si integra
nella rete dei servizi disponibili sul territorio
così come individuati nell’ambito dei
Piani di Zona. L’erogazione del beneficio
economico deve essere collocata nella prospettiva
del riconoscimento, in favore delle famiglie o di
altri care-givers, del lavoro di cura e dell’impegno
per la realizzazione di attività assistenziali
necessarie per mantenere a domicilio persone che
necessitano di assistenza permanente, continuativa
e globale sia nella sfera individuale che in quella
relazionale.
L’Assegno di Cura e di Sostegno viene erogato,
previa definizione di un progetto di assistenza
personalizzato predisposto dall’Equipe multiprofessionale
distrettuale di seguito denominata U.V.M. (Unità
di Valutazione Multiprofessionale), in presenza
dell’impegno alla realizzazione delle attività
specificamente individuate nel contratto.
REQUISITI
Gli utenti destinatari dell’intervento
sono:
| - |
Le persone
disabili in carico al Polo Handicap adulto ai
sensi dei vigenti regolamenti dei Poli Handicap
Adulto |
| - |
Le persone in situazione
di handicap grave in seguito a patologie progressive
o di età superiore a 55 anni non già
in carico al Polo Handicap Adulto in carico
ai Servizi Sociali comunali |
L’ Assegno di Cura e di Sostegno viene
erogato in favore dei sottoindicati soggetti che
s’impegnano a svolgere tutte le attività
contenute nel programma assistenziale personalizzato:
A) Il cittadino in situazione di grave disabilità
ma autonomo che, pur non essendo capace di svolgere
da solo le normali attività quotidiane ,
è in grado di autodeterminare la propria
esistenza e di costruire un proprio progetto di
vita
B) la famiglia del disabile in situazione di gravità
che, qualora il proprio congiunto non sia in grado
di compiere scelte autonome o di esprimere il proprio
volere in tal senso, si rende disponibile a mantenere/accogliere
il proprio congiunto nell’ambito del proprio
contesto
C) una famiglia diversa da quella d’origine
che, qualora il disabile in situazione di gravità
e per il quale ricorrano le condizioni di cui al
punto B) sia rimasto solo, è disponibile
ad accoglierlo nel proprio contesto
D) altri soggetti che, pur non appartenenti al nucleo
famigliare d’origine del disabile per il quale
ricorrano le condizioni di cui al precedente punto
B) che avendo consolidati e verificabili rapporti
di assistenza con la persona disabile si rendono
disponibili alla convivenza presso il domicilio
del disabile, ovvero ad ospitarlo presso il proprio
domicilio, ovvero a garantirgli una presenza in
relazione alle sue necessità come definite
nel programma assistenziale personalizzato.
Per il periodo della sperimentazione
(dicembre 2002/dicembre 2003) vengono definite,
per l’attivazione di progetti personalizzati
che prevedano l’erogazione di assegno di cura
e di sostegno, le seguenti priorità di intervento:
1) disabili adulti che vivono soli per i quali si
voglia agevolare la permanenza nel proprio domicilio
2) disabili adulti (18/64 anni) per i quali i Servizi
non abbiano predisposto alcun progetto di assistenza
individualizzato
3) situazioni nelle quali siano presenti, nello
stesso nucleo famigliare più componenti in
condizione di non autosufficienza.
MODALITA’
DI ACCESSO AL SERVIZIO
I nuclei ed i soggetti indicati
al precedente punto, beneficiari del contributo
economico dovranno garantire:
| - |
In
riferimento al disabile non autonomo l’effettiva
convivenza o limitatamente ai soggetti di
cui all’art. 2 punto D secondo allinea
una presenza presso l’abitazione del
disabile congrua in riferimento alle prestazioni
assistenziali da assicurare
|
| - |
Lo
svolgimento di tutte le prestazioni assistenziali
indicate nel contratto di cui all’ art.
5 del Regolamento |
| - |
La
partecipazione a tutti gli incontri di verifica
che saranno calendarizzati con il Responsabile
del caso
|
| - |
La
collaborazione alla realizzazione del complessivo
programma assistenziale. |
I beneficiari dell’Assegno
di Cura e di Sostegno dovranno inoltre essere in
possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti
indicati all’art. 13 determinato secondo le
modalità indicate nell’articolo medesimo.
ACCESSO ALLA
PRESTAZIONE, PRESA IN CARICO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO
PERSONALIZZATO
L’Azienda USL
Bologna Sud, fino a concorrenza degli specifici
stanziamenti definiti a livello distrettuale, in
riferimento alla sperimentazione in atto attivata
con la deliberazione della Giunta Regionale 1122/2002,
eroga in favore degli aventi diritto l’Assegno
di Cura e di Sostegno.
Il cittadino presenta
la propria segnalazione di bisogno alla Assistente
Sociale Area Handicap Adulto o al Servizio Sociale
Comunale competente in base alle caratteristiche
dell’utente.
Il Responsabile del Caso gestisce la fase di presa
in carico della situazione e di informazione sulle
possibilità assistenziali, sui servizi attivi
a livello territoriale, sulla disponibilità
di Ausili ed adattamento del domicilio alle esigenze
funzionali del disabile.
Sulla base delle notizie e delle informazioni acquisite
dal Responsabile del Caso la situazione viene proposta,
in accordo con il richiedente, per la predisposizione
di un progetto personalizzato che, eventualmente,
preveda l’erogazione di un Assegno di Cura
e di Sostegno. In questa fase sarà acquisita
la seguente documentazione:
a) la certificazione prevista dalla L. 104/92 attestante
la situazione di gravità (tipo B) dell’handicap,
b) la certificazione IRPEF attestante i redditi
posseduti dal nucleo convivente.
Il Responsabile del Caso, referente della situazione,
coordina tutta la fase di approfondimento tecnico
ed istruttorio sul caso.
In via preventiva:
- |
valuta
l’eventuale possibilità di assicurare
la realizzazione di prestazioni socio/assistenziali
nel contesto abitativo del disabile |
- |
elabora
una proposta di progetto personalizzato da
sottoporre alla U.V.M. valutando l’eventuale
disponibilità dei soggetti indicati
all’art. 2 ad assicurare le attività
assistenziale previste nella proposta di progetto
assistenziale personalizzato. |
La U.V.M., utilizzando
gli strumenti tecnici all’uopo individuati
e validati a livello aziendale valuta la situazione
del disabile e definisce il Progetto Assistenziale
Individualizzato (P.A.I.).
Qualora si preveda l’erogazione di un Assegno
di cura e di sostegno il Progetto Personalizzato
sarà trasmesso al Direttore di Distretto
dal Coordinatore della U.V.M. di concerto con il
Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale.
Tenendo conto delle scelte effettuate in sede di
programmazione economica e nel rispetto delle disponibilità
del Budget Distrettuale, il Direttore di Distretto
adotta gli atti necessari per l’autorizzazione
amministrativa all’attivazione dell’intervento.
SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Dopo l’adozione del relativo provvedimento
amministrativo da parte del Direttore di Distretto,
il Responsabile del Caso propone al beneficiario
del contributo la sottoscrizione del contratto,
consegnando all’utente il P.A.I. sottoscritto
dall’Equipe.
Il contratto, che sarà sottoscritto dal Responsabile
del Caso e dal Destinatario in triplice copia ,
è conservato in copia originale presso il
Polo Handicap Adulto; copia verrà conservata
dal Destinatario e dal Responsabile del Caso.
Il contratto dovrà indicare
:
| - |
Il
progetto assistenziale individualizzato e
gli obiettivi da perseguire; |
| - |
Le
attività assistenziali che la famiglia
o i soggetti indicati al precedente art. 2
si impegnano ad assicurare; |
| - |
Le
modalità, gli strumenti ed i tempi
di verifica , da parte dei Servizi Sociali
e da parte della Famiglia; |
| - |
La
durata del progetto che , di norma non dovrà
essere inferiore ai sei mesi; |
| - |
L’
entità del contributo giornaliero erogato,
i tempi e le modalità di erogazione
dello stesso;
|
| - |
L’
eventuale possibilità di utilizzo di
altri servizi (ad esclusione di quelli residenziali)
e l’eventuale conseguente previsione
di corresponsione del contributo giornaliero
ridotto, in relazione al ridotto carico assistenziale;
|
L’effettiva erogazione del contributo economico,
avverrà a cadenza mensile, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto.
MODIFICA
DEL CONTRATTO
Qualora , con riferimento alle condizioni del cittadino
disabile, avvenga un mutamento significativo tale
da giustificare una modifica del progetto assistenziale
personalizzato, il Responsabile del Caso può
proporre alla U.V.M., per il tramite del Polo Handicap
Adulto, la rivalutazione per una revisione complessiva
della situazione e del Programma assistenziale personalizzato.
Nel rispetto di quanto indicato al precedente art.
4 sarà predisposto un nuovo contratto, i
cui contenuti s’intendono vincolanti dal momento
della sottoscrizione.
RINNOVO DEL CONTRATTO
Alla scadenza del contratto il Responsabile del
Caso, di concerto con la U.V.M., può proporne
il rinnovo. La richiesta trasmessa al Servizio Sociale
dovrà contenere le motivazioni che inducono
al rinnovo ed una prima valutazione dei risultati
raggiunti.
Secondo le procedure indicate negli art. precedenti
il Distretto autorizzerà in via amministrativa
il rinnovo dell’intervento e dell’erogazione
economica.
Limitatamente al periodo della sperimentazione il
contratto non potrà avere una durata superiore
al 31/12/2003.
SOSPENSIONE
E REVOCA DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo è temporaneamente
sospesa dal Servizio Sociale Distrettuale a seguito
di segnalazione scritta del Responsabile del Caso:
| - |
Qualora
sussistano documentati dubbi sull’effettivo
rispetto dei contenuti contrattuali da parte
del beneficiario del contributo (in questo
caso la sospensione è accompagnata
da contestazione formale degli addebiti riscontrati,
ha durata di 30gg. e ha formale valore di
diffida alla revoca del contributo di cui
al comma successivo) ; |
| - |
In
caso di inserimento temporaneo in struttura
residenziale, per tutto il periodo di effettiva
permanenza in struttura, superiore a n °
15 gg; |
| - |
In
caso di ricovero ospedaliero per tutto il
periodo di effettivo ricovero, superiore a
n°. 30 giorni salvo diversa valutazione
formalmente motivata del Responsabile del
Caso. |
L’erogazione
del contributo economico è revocata con provvedimento
formale da parte del Direttore del Distretto qualora:
1) Sia accertato il non rispetto, da parte del beneficiario,
degli impegni contrattuali allo scadere della sospensione
di cui al comma precedente;
2) Il disabile sia inserito in struttura residenziale;
3) Il disabile acquisisca la residenza in ambito
extra aziendale. Nel caso in cui la residenza sia
trasferita nell’ ambito della regione sarà
inoltrata opportuna segnalazione al servizio territorialmente
competente per l’ eventuale presa in carico
della situazione;
4) Si siano modificate le condizioni economiche
risultando al di fuori dei criteri di accesso.
DEFINIZIONE
E COMPITI DELLA U.V.M..
La Commissione di Valutazione Multidimensionale
si configura quale équipe multidisciplinare
distrettuale cui sono demandati i compiti definiti
dalla Delibera Giunta Regionale n. 1122/2002. Le
U.V.M. Distrettuali sono nominate dal Direttore
Generale.
In particolare la U.V.M. predispone, tenendo conto
della istruttoria e delle verifiche tecnico/assistenziali
effettuate dal Responsabile del Caso, il progetto
assistenziale personalizzato. Alla U.V.M. competono
anche le funzioni, su proposta del Responsabile
del Caso, di verifica e modifica del programma assistenziale
personalizzato qualora siano riscontrate consistenti
variazioni nella situazione complessiva del disabile.
La U.V.M. è composta
da :
¨ il Coordinatore del Polo Handicap Adulto;
¨ il Responsabile del Caso;
¨ il M.M.G. referente o un Medico Specialista
Distrettuale individuato sulla base del bisogno
sanitario prevalente che già conosce l’utente.
La U.V.M. si avvale, per la predisposizione
del programma assistenziale personalizzato dei seguenti
strumenti:
| - |
Scheda di
valutazione globale della situazione di bisogno
della persona, |
| - |
Scheda per la predisposizione
del P.A.I.; |
| - |
Scheda di valutazione
dell’applicazione del P.A.I. e degli impegni
assunti dai destinatari dei contributi |
COMPITI DEL
RESPONSABILE DEL CASO
Il Responsabile del Caso si configura quale punto
di riferimento principale per i soggetti indicati
all’ art. 2 e per l’utente. Ad esso
sono demandati tutti i compiti di supporto, monitoraggio
e verifica della situazione. In particolare, con
riferimento alla attivazione e gestione di progetti
che prevedano l’erogazione dell’Assegno
di cura e di sostegno. Egli cura:
| a) |
L’attività
di supporto socio-assistenziale alla famiglia
ed al disabile, |
| b) |
La verifica della sussistenza
nel nucleo delle condizioni idonee ad assicurare
la realizzazione di prestazioni socio-assistenziali
nel contesto abitativo del disabile, |
| c) |
L’elaborazione
di una proposta di progetto personalizzato da
sottoporre alla U.V.M. valutando l’eventuale
disponibilità dei soggetti indicati all’art.
2 ad assicurare le attività assistenziali
previste nella proposta di programma assistenziale
personalizzato. |
Il Responsabile del
Caso inoltre:
1. partecipa alla definizione del Programma personalizzato
in quanto componente di diritto della U.V.M. Distrettuale
2. cura la informazione della famiglia rispetto
agli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto
3. sottoscrive il contratto
4. verifica secondo le modalità ed i tempi
definiti nel contratto, il programma personalizzato
definito
5. verifica, in termini complessivi, che il disabile
sia adeguatamente assistito, che siano assolte le
sue necessità in rapporto con l’ ambiente
esterno e sul piano relazionale, che siano utilizzati
tutti gli ausili ritenuti opportuni per la gestione
delle attività quotidiane e per la prevenzione
ed il mantenimento delle condizioni di salute del
disabile stesso fornendo inoltre il necessario supporto
in termini di consulenza e indirizzo.
Il Responsabile del Caso opera nel rispetto delle
procedure definite nel presente regolamento.
ENTITA’
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il Servizio Sociale monitorizza attraverso report
trimestrali l’andamento della concessione
e gestione degli assegni di cura e di sostegno anche
al fine di una oculata gestione del Budget Distrettuale.
Nella fase della sperimentazione attivata con la
Direttiva regionale 1122/2002, il contributo giornaliero
erogato viene determinato in Euro 15,49.
Qualora il progetto assistenziale
individualizzato predisposto preveda una situazione
di carico assistenziale ridotto, il contributo giornaliero
sarà erogato in forma ridotta nella misura
di 11 Euro.
LIMITI
DI REDDITO
Come previsto dalla Direttiva Regionale n.1122/2002
l’erogazione di un Assegno di cura e di Sostegno
è subordinata alla verifica della condizione
economica del nucleo famigliare del soggetto beneficiario.
Per l’accesso alla prestazione economica si
fa riferimento al reddito calcolato secondo quanto
indicato all’art. 10.2 lettere a) b) c) della
citata Direttiva Regionale.
Il rifiuto del cittadino alla presentazione della
certificazione dei redditi percepiti comporta l’esclusione
a priori dalla erogazione del beneficio economico
stante l’impossibilità di verificare
la sussistenza del requisito economico di accesso
alla prestazione stessa.
TEMPI
DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La domanda viene esaminata entro quindici giorni
dal momento del ricevimento e viene data tempestiva
comunicazione dell'ammissione o meno al servizio.
NORMATIVA:
· REGOLAMENTO PER L’
EROGAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA E
DI SOSTEGNO IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI PREVISTI
DALLA DELIBERA GIUNTA RER N.1122 DEL 01/07/2002.
· L. 05/02/1992 n. 104 “ Legge quadro
per l’ assistenza , l’ integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”,
· L. 21/05/1998 n. 162 “ Modifiche
alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave”,
· L.R. 21/08/1997 n. 29 “ Norme per
favorire le opportunità di vita e l’
integrazione sociale delle persone disabili”,
· L. 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |
| Assistente
Sociale |
Simona Curia |