1. Finalità
L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede
contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto
o l'adattamento di autoveicoli privati. I contributi
sono concessi da Comuni e Regione secondo le modalità
ed i criteri di seguito indicati.
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2. Per che cosa si può chiedere il contributo
I contributi possono riguardare:
| |
a) |
acquisto
di un autoveicolo con
adattamenti particolari alla guida e/o al
trasporto e destinato abitualmente
alla mobilità di una persona riconosciuta
nella situazione di handicap con connotazione
di gravità di cui al comma 3 dell'articolo
3 della legge 104/92; |
| |
b) |
adattamento
alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo
destinato abitualmente alla mobilità
di una persona riconosciuta nella situazione
di handicap con connotazione di gravità
di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge
104/92; |
| |
c) |
acquisto
di un autoveicolo destinato abitualmente
alla mobilità di una persona riconosciuta
nella situazione di handicap con connotazione
di gravità di cui al comma 3 dell'articolo
3 della legge 104/92; |
| |
d) |
adattamento
alla guida di un autoveicolo destinato
abitualmente alla mobilità di una persona
titolare di patente di guida delle categorie
A, B, o C speciali, con incapacità
motorie permanenti (art.27, comma 1, legge
104/92). |
Non è
possibile presentare domande con preventivo
di spesa. Per gli interventi indicati alle lettere
a), b), c) sono ammissibili
le richieste di contributo relative alle spese già
effettuate in data successiva al 13
marzo 2003 (data di pubblicazione della LR
2/2003 con la quale è stato modificato l’art.9
della LR 29/97) fino al 31
dicembre 2004; per gli interventi alla lettera
d) le spese già effettuate nel corso dell’anno
2004. Per spese effettuate in
data successiva al 31.12.2004 sarà
possibile presentare domanda
entro il 1 marzo 2006.
I contributi di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d), non sono cumulabili
tra loro. I titolari di patente speciale nella situazione
di handicap grave di cui all’articolo 3 comma
3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere
ai contributi di cui alle lettere a) o b), oppure
ai contributi di cui alla lettera d).
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3. Chi può chiedere il contributo
Possono chiedere i contributi di cui alle lettere
a), b), c) la persona disabile oppure l'intestatario
del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
Possono chiedere i contributi di cui alla lettera
d) i cittadini con incapacità motorie permanenti
titolari di patente di guida di categoria A, B,
C speciale.
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle
precedenti lettere a) e b):
- il possesso da parte della persona con disabilità,
per la cui mobilità è acquistato
l'autoveicolo, della certificazione di handicap
con connotazione di gravità di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata
ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge
nazionale;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare
del soggetto intestatario dell'autoveicolo non
superiore a 21.000 EURO, calcolato secondo quanto
previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive
modifiche ed integrazioni.
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti
di assistenza tra la persona in situazione di
handicap grave e l’intestatario dell'autoveicolo,
nel caso si tratti di persone diverse.
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui
alla precedente lettera c):
- il possesso da parte della persona con disabilità,
per la cui mobilità è acquistato
l'autoveicolo, della certificazione di handicap
con connotazione di gravità di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata
ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge
nazionale;
- un’età non superiore ai 65 anni
ovvero il possesso della certificazione di handicap
di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del
sessantaciquesimo anno di età o della certificazione
di invalidità con data antecedente al 5
febbraio 1992, data di approvazione della Legge
104/92;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare
del soggetto intestatario dell'autoveicolo non
superiore a 13.000 EURO, calcolato secondo quanto
previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive
modifiche ed integrazioni;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti
di assistenza tra la persona in situazione di
handicap grave ed l’intestatario dell'autoveicolo,
nel caso si tratti di persone diverse.E’
requisito di accesso ai contributi di cui alla
precedente lettera d)
- il possesso di patente di guida di categoria
A, B o C speciale con indicazione delle modifiche
degli strumenti di guida da apportare sul veicolo;
N.B. E' importante non confondere la certificazione
di cui alla legge 104/92 con la certificazione
di invalidità civile che non può
essere utilizzata per l'accesso ai contributi
in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare
attenzione al fatto che nella certificazione di
cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione
di handicap grave, vale a dire sia barrata la
casella corrispondente alla descrizione di handicap
grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda
risulta ammissibile a contributo.
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4. Indicazioni sugli interventi ammissibili
Per essere ammessi a contributo gli adattamenti
di cui alle lettere a), b), d) devono:
1) risultare dalla carta di circolazione;
2) essere caratterizzati da un collegamento permanente
all'autoveicolo; 3) comportare una modifica funzionale
alle abilità residue della persona, indispensabile
per poter guidare e/o accedere al veicolo.
Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente:
- le modifiche ai comandi di guida prescritti
dalla Commissione medica per le patenti speciali
e riportati sulla patente di guida della persona
con disabilità o sul certificato emesso
dalla Commissione medica;
- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione
interna dell'autoveicolo tali da consentire alla
persona con disabilità di accedervi e di
utilizzarlo.
I contributi di cui alle lettere a) e b) sono
destinati a persone con disabilità di particolare
gravità e tali da richiedere di modificare
l'autoveicolo in modo sostanziale per poter: entrare
nell'abitacolo ed essere trasportati; entrare
nell'abitacolo e guidare; guidare.
Si tratta, dunque, di allestimenti
generalmente complessi
e piuttosto costosi, che si rendono necessari
per le persone con gravi disabilità motorie
(ad esempio con esiti di paraplegia, tetraplegia,
emiparesi, malformazioni congenite arti superiori
e inferiori, malattie degenerative, amputazioni
bilaterali…) per poter guidare, sedersi sui
sedili del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo
sulla carrozzina.
Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti
adattamenti al trasporto:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico,
elettrico o idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico,
elettrico o idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico,
elettrico o idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico, elettrico
o idraulico;
- sedile girevole con rotazione a 90°;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con
relativo sistema di ritenuta della carrozzina
con sopra il passeggero(cinture di sicurezza);
- altri dispositivi con le caratteristiche
e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili
in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione
medica e tecnica.
Per quanto riguarda invece gli
adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo
unicamente le modifiche
ai comandi di guida prescritti
dalla Commissione per le patenti speciali e riportati
sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla
Commissione.
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5. Entità del contributo
- in caso di acquisto di un autoveicolo adattato
- lettera a) - il 15% della spesa sostenuta, fino
ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a
30.000 EURO;
- in caso di adattamento di un autoveicolo - lettera
b) - il 50% della spesa sostenuta, fino ad un tetto
massimo di spesa ammissibile pari 8.000 EURO;
- in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti
particolari - lettera c) - il 15% della spesa sostenuta
, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile
pari a 10.000 EURO;
- in caso di modifica degli strumenti di guida per
i titolari di patente speciale - lettera d) - il
contributo è pari al 20% della spesa sostenuta
per gli adattamenti.
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6. Modalità di finanziamento
I contributi saranno erogati ai richiedenti per
i contributi in oggetto.in
ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse disponibili
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7. Come si fa la domanda e termine di presentazione.
Le domande dovranno
essere presentate al proprio
Comune di residenza, o ad altro Ente a tal
fine delegato dal proprio Comune, entro
il 1 marzo di ogni anno.
Nel 2004, primo anno
di applicazione della nuova direttiva DGR 1161/2004,
i Comuni saranno in grado di iniziare a raccogliere
le domande a partire dall'autunno. Prima di presentare
domanda, è pertanto opportuno informarsi
presso il proprio Comune di residenza.
La
domanda
deve essere redatta su apposito modulo reperibile
presso il Comune di residenza.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla
gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti
Commissioni mediche, così come previsto dall'art.
4 della medesima legge 104/92 [requisito per il
contributo di cui alle lettere a), b), c)];
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione
di invalidità civile con data antecedente
al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni
d’età [requisito per il contributo
di cui alla lettera c) in caso di età superiore
a 65 anni];
- copia della patente di guida speciale o del certificato
riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida
prescritti dalla competente Commissione della Azienda
USL [documento per il contributo agli adattamenti
agli strumenti di guida di cui alle lettere a),
b), d)];
- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo
riportante gli adattamenti effettuati [documento
per il contributo agli adattamenti agli strumenti
di guida di cui alle lettere a) e b)];
- copia della documentazione della spesa già
effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto
o l’adattamento del veicolo per il quale si
richiede il contributo.
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8. Modulistica
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INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
SERVIZI SOCIALI |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |