L'esercizio
dell'attività da parte di privati di soggiorno
di vacanza per minori, è soggetto ad autorizzazione
da parte dell'autorità comunale ovvero a
denuncia
di inizio attività, nei casi previsti
dalla legge regionale in materia.
In quali casi serve l'autorizzazione
I soggetti privati che gestiscono soggiorni con
pernottamento in case di vacanza e case di ferie
per minori, estive o invernali, ed i cui pernottamenti
sono uguali o superiori a 4 notti, devono essere
autorizzati all'apertura ed al funzionamento dell'attività.
Rientrano
in questa tipologia le "colonie estive"
(ad esempio quelle delle associazioni dopolavoristiche
o dei circoli aziendali) i centri vacanza (ad esempio
quelli delle Federazioni sportive), i campeggi.
L'autorizzazione
ha validità annuale (art.3 comma 2 L.R. 37/1997).
Quando
serve la denuncia di inizio attività
I soggetti privati che gestiscono soggiorni con
pernottamento inferiore alle 4 notti, ovvero soggiorni
diurni in centri estivi e parchi gioco, devono presentare
al Comune denuncia
di inizio attività almeno 10 giorni prima.
Requisiti
funzionali e prestazionali
I soggiorni di vacanza per minori costituiscono
una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici
o privati - intesi a organizzare il tempo libero
dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita
comunitaria finalizzato:
a) alla socializzazione e alla valorizzazione individuale;
b) alla prevenzione del disagio giovanile;
c) a favorire l'inserimento di minori con deficit
e disabilità;
d) a promuovere l'integrazione fra culture diverse;
e) alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali
e non verbali e della cultura del fare;
f) alla conoscenza ed esplorazione del territorio.
Le
strutture adibite a soggiorno di vacanza per minori
devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
| Destinazione
degli spazi |
Dotazione
minima/utenti |
Ricambi
d'aria |
| Soggiorno
all'aperto |
mq |
V* |
B* |
L* |
LP* |
D* |
mc/hmc |
| Spazione
per attività collettive svolte all'interno
|
5 |
|
|
|
|
|
>/=10,0 |
| Spazio
per ristorazione (se diverso dal precedente) |
2 |
|
|
|
|
|
>/=3,5 |
| Spazio
pernottamento per minori e personale |
1,2 |
1/10 |
1/10 |
1/6 |
1/15 |
1/10 |
>/=3,5 |
| Servizi
igienici soggiorni con pernottamento |
5 |
1/15 |
1/15 |
1/10 |
1/15 |
1 |
>/=2,5 |
| Servizi
igienici soggiorni senza pernottamento |
|
1/60 |
1/60 |
1/60 |
|
1/60 |
>/=2,5 |
| Servizi
igienici per disabili |
|
|
|
|
|
|
>/=2,5 |
| Ambulatorio
medico |
|
|
|
1 |
|
|
>/=3,5 |
| Infermeria |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
|
>/=2,5 |
*Legenda
V vaso
B bidet
L lavabo
LP lavapiedi
D doccia
informazioni estratte dall'allegato alla deliberazione
del Consiglio Regionale 1061/1998
Caratteristiche e dotazione di personale
dei soggiorni di vacanza con pernottamento (case
di vacanza - campeggi)
Una casa di vacanza può ospitare una o più
comunità di minori fra i 3 e i 17 anni suddivise
in grandi gruppi di 50-70 elementi, ciascuno dei
quali articolato in piccoli gruppi di vita composti
di 10-12 ragazzi affidati a un educatore.
Ogni
casa di vacanza deve disporre:
-
di un coordinatore responsabile di tutte le attività
educative, ricreative e gestionali in possesso dei
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) diploma di scuola media superiore e/o titolo
professionale a specifico indirizzo socio educativo;
c) almeno tre anni di esperienza come educatore
in case di vacanza;
-
di un numero di educatori non inferiore a uno ogni
dodici minori e non superiore a uno ogni sei, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) diploma di scuola media superiore o titolo professionale
a specifico indirizzo socio educativo;
-
di un economo;
-
di un dietista, anche con semplice rapporto di consulenza;
-
di personale adibito alla preparazione, manipolazione
e somministrazione degli alimenti;
-
di personale di servizio - custodi, guardarobieri,
autisti, bagnini e altri - adeguato per quantità
e professionalità alle diverse esigenza della
comunità;
-
di personale sanitario comprendente:
a) un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto
nell'ambito dell'Unione Europea;
b) un'unità infermieristica ogni 250 minori
o frazione superiore a 50; nelle strutture ospitanti
meno di 50 minori è sufficiente la garanzia
di pronta disponibilità.
Il
personale destinato a operare nel soggiorno deve
essere munito all'entrata in servizio della certificazione
sanitaria di legge. In particolare, il personale
addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione
di cibi deve essere in possesso del libretto di
idoneità sanitaria ai sensi dell'art.14 della
Legge 283/62.
Il
medico della casa di vacanza deve dichiarare con
atto formale di assumere la responsabilità
dell'assistenza dei minori, degli educatori, del
personale di servizio e delle condizioni igienico
- sanitarie della struttura, esplicando le funzioni
di direttore sanitario del soggiorno e garantendo
la tempestività degli interventi.
Il
personale sanitario cura il registro dell'infermeria
nonché il controllo e la conservazione della
documentazione sanitaria relativa ai minori e al
personale operante nella casa di vacanza, assicurando
altresì il rispetto delle tabelle dietetiche
allegate alla domanda di autorizzazione.
Al
direttore sanitario è fatto obbligo di segnalare
immediatamente ai Servizi dell'Azienda Unità
sanitaria locale competente per territorio ogni
caso di malattia infettiva - diffusiva e qualsiasi
altro evento morboso di notevole e straordinaria
importanza, nonché ogni inconveniente di
natura igienico - sanitaria.
I
portatori di handicap possono essere accompagnati
da un adulto, ammesso al soggiorno se munito di
certificazione - rilasciata dall'Azienda Unità
sanitaria locale di residenza e gratuitamente dai
Servizi di Igiene pubblica dell'Emilia - Romagna
- attestante l'assenza di malattie infettive contagiose
in atto e la non convivenza con persone affette
da malattie trasmissibili. Per i cittadini di altri
Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite
dal Ministero della Sanità.
I
soggiorni all'aria aperta - campeggi -
con pernottamento in tende o altre strutture mobili
o fisse, devono avere i seguenti requisiti
minimi:
a) ubicazione in area morfologicamente sicura e
igienicamente idonea;
b) disponibilità di acqua potabile;
c) adeguata organizzazione dei servizi igienici;
d) attivazione di impianti o efficaci procedure
di raccolta e smaltimento dei reflui e dei rifiuti
solidi.
Le strutture fisse dei campeggi devono possedere
i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti
dalle norme vigenti in funzione delle specifiche
destinazioni d'uso.
La
dotazione di personale educativo dei campeggi è
quella richiesta per le case di vacanza; la dotazione
di personale sanitario e di servizio e' determinata
in base alle concrete esigenze del soggiorno, in
accordo con il competente Servizio di Igiene pubblica.
Nei soggiorni in casa di vacanza e campeggi, le
presenze dei minori e degli adulti sono quotidianamente
annotate in apposito registro conservato a cura
del coordinatore responsabile.
Caratteristiche
e dotazione di personale dei soggiorni diurni (Centri
estivi - Parchi gioco)
Il soggiorno diurno è costituito da uno o
più gruppi di minori di età compresa
fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità
durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere
attività ludiche e formative nel periodo
extra-scolastico estivo.
Le
presenze dei minori e degli adulti devono essere
giornalmente annotate in un apposito registro.
Ogni
soggiorno deve essere dotato di un coordinatore
responsabile, di almeno un educatore ogni 20 minori
o frazione e del personale di servizio eventualmente
necessario. Al coordinatore, agli educatori e al
personale di servizio sono richiesti i requisiti
indicati per le corrispondenti mansioni nei soggiorni
con pernottamento.
L'ammissione
dei minori ai centri estivi non richiede alcuna
certificazione sanitaria quando si tratti di prolungamento
dell'attività scolastica. Egualmente non
necessita di ulteriori accertamenti il personale
che operando abitualmente e continuativamente nell'ambito
di comunità infantili e scolastiche è
periodicamente sottoposto ai controlli e alle valutazioni
previsti dalla legge.
Requisiti
per l'ammissione dei minori
La casa di vacanza si prefigura come una comunità
educativa in grado di rispondere adeguatamente -
pur partendo da motivazioni di base omogenee - a
esigenze e bisogni diversi e pertanto vanno assicurate,
anche all'interno dello stesso soggiorno, attività,
condizioni ricettive e strutture sanitarie specificamente
differenziate per fasce di età con particolare
attenzione per quella da 3 a 6 anni.
Per
essere ammessi al soggiorno di vacanza i minori:
- devono essere muniti della scheda sanitaria individuale
predisposta dalla Regione Emilia - Romagna e compilata
in ogni sua parte;
-
devono risultare sottoposti alla vaccinazioni obbligatorie;
Per
i minori provenienti da altri Paesi si fa riferimento
alle disposizioni impartite dal Ministero della
Sanità. In carenza di idonea documentazione
sanitaria, essi devono comunque aderire ai calendari
di vaccinazioni obbligatorie in Italia, per quanto
compatibile con la data di arrivo e con il periodo
di soggiorno e secondo le indicazioni fornite in
merito dall'Assessorato regionale alla Sanità.
Normativa
di riferimento
- Legge Regionale 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega
ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza
sui soggiorni di vacanza per minori"
- Deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre
1998, n. 1061 "Approvazione dei requisiti funzionali
e prestazionali minimi delle strutture adibite a
soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento
delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro
esercizio (art.3 L.R. 25 ottobre 1997, n. 34)"
Inoltro della denuncia inizio attività
La
denuncia
di inizio attività può essere
presentata al Comune di Monghidoro servizio SUAP,
dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle
ore 12,30 ovvero al Protocollo Generale del Comune
tutti i giorni dalle ore 8.45 alle 12,30.
La
denuncia di inizio attività può essere
inoltrata anche tramite posta al Comune di Monghidoro
ovvero inviata tramite fax al numero 051.655.55.20.
Elenco
delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare
autocertificazione in materia di antimafia:
1)
Ditte individuali, il titolare;
2)
Le società;
per
le società di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
per le società cooperative, di consorzi cooperativi,
per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo
Il, sezione Il, del codice civile, il legale rappresentante
e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
-
per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori
o società consorziate;
-
per le società in nome collettivo, tutti
i soci;
-
per le società in accomandita semplice, i
soci accomandatari;
-
per le società di cui all'articolo 2506 del
codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato.
Per
il punto 2) la dichiarazione può essere resa
dal legale rappresentante per sé e per gli
altri soci tenuti alla dichiarazione.
DOMANDA DI INIZIO ATTIVITA' SOGGIORNO PER MINORI
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |
| Referente |
Paola
Menetti |