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Soggiorni di vacanza per minori

L'esercizio dell'attività da parte di privati di soggiorno di vacanza per minori, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale ovvero a denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge regionale in materia.


In quali casi serve l'autorizzazione

I soggetti privati che gestiscono soggiorni con pernottamento in case di vacanza e case di ferie per minori, estive o invernali, ed i cui pernottamenti sono uguali o superiori a 4 notti, devono essere autorizzati all'apertura ed al funzionamento dell'attività.

Rientrano in questa tipologia le "colonie estive" (ad esempio quelle delle associazioni dopolavoristiche o dei circoli aziendali) i centri vacanza (ad esempio quelli delle Federazioni sportive), i campeggi.

L'autorizzazione ha validità annuale (art.3 comma 2 L.R. 37/1997).

Quando serve la denuncia di inizio attività
I soggetti privati che gestiscono soggiorni con pernottamento inferiore alle 4 notti, ovvero soggiorni diurni in centri estivi e parchi gioco, devono presentare al Comune denuncia di inizio attività almeno 10 giorni prima.

Requisiti funzionali e prestazionali
I soggiorni di vacanza per minori costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria finalizzato:
a) alla socializzazione e alla valorizzazione individuale;
b) alla prevenzione del disagio giovanile;
c) a favorire l'inserimento di minori con deficit e disabilità;
d) a promuovere l'integrazione fra culture diverse;
e) alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e della cultura del fare;
f) alla conoscenza ed esplorazione del territorio.

Le strutture adibite a soggiorno di vacanza per minori devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Destinazione degli spazi
Dotazione minima/utenti
Ricambi d'aria
Soggiorno all'aperto
mq
V*
B*
L*
LP*
D*
mc/hmc
Spazione per attività collettive svolte all'interno
5
>/=10,0
Spazio per ristorazione (se diverso dal precedente)
2
>/=3,5
Spazio pernottamento per minori e personale
1,2
1/10
1/10
1/6
1/15
1/10
>/=3,5
Servizi igienici soggiorni con pernottamento
5
1/15
1/15
1/10
1/15
1
>/=2,5
Servizi igienici soggiorni senza pernottamento
1/60
1/60
1/60
1/60
>/=2,5
Servizi igienici per disabili
>/=2,5
Ambulatorio medico
1
>/=3,5
Infermeria
5
1
1
1
>/=2,5


*Legenda
V vaso
B bidet
L lavabo
LP lavapiedi
D doccia
informazioni estratte dall'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale 1061/1998


Caratteristiche e dotazione di personale dei soggiorni di vacanza con pernottamento (case di vacanza - campeggi)
Una casa di vacanza può ospitare una o più comunità di minori fra i 3 e i 17 anni suddivise in grandi gruppi di 50-70 elementi, ciascuno dei quali articolato in piccoli gruppi di vita composti di 10-12 ragazzi affidati a un educatore.

Ogni casa di vacanza deve disporre:

- di un coordinatore responsabile di tutte le attività educative, ricreative e gestionali in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;
b) diploma di scuola media superiore e/o titolo professionale a specifico indirizzo socio educativo;
c) almeno tre anni di esperienza come educatore in case di vacanza;

- di un numero di educatori non inferiore a uno ogni dodici minori e non superiore a uno ogni sei, in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;
b) diploma di scuola media superiore o titolo professionale a specifico indirizzo socio educativo;

- di un economo;

- di un dietista, anche con semplice rapporto di consulenza;

- di personale adibito alla preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti;

- di personale di servizio - custodi, guardarobieri, autisti, bagnini e altri - adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenza della comunità;

- di personale sanitario comprendente:

a) un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto nell'ambito dell'Unione Europea;
b) un'unità infermieristica ogni 250 minori o frazione superiore a 50; nelle strutture ospitanti meno di 50 minori è sufficiente la garanzia di pronta disponibilità.

Il personale destinato a operare nel soggiorno deve essere munito all'entrata in servizio della certificazione sanitaria di legge. In particolare, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione di cibi deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art.14 della Legge 283/62.

Il medico della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale di assumere la responsabilità dell'assistenza dei minori, degli educatori, del personale di servizio e delle condizioni igienico - sanitarie della struttura, esplicando le funzioni di direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestività degli interventi.

Il personale sanitario cura il registro dell'infermeria nonché il controllo e la conservazione della documentazione sanitaria relativa ai minori e al personale operante nella casa di vacanza, assicurando altresì il rispetto delle tabelle dietetiche allegate alla domanda di autorizzazione.

Al direttore sanitario è fatto obbligo di segnalare immediatamente ai Servizi dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio ogni caso di malattia infettiva - diffusiva e qualsiasi altro evento morboso di notevole e straordinaria importanza, nonché ogni inconveniente di natura igienico - sanitaria.

I portatori di handicap possono essere accompagnati da un adulto, ammesso al soggiorno se munito di certificazione - rilasciata dall'Azienda Unità sanitaria locale di residenza e gratuitamente dai Servizi di Igiene pubblica dell'Emilia - Romagna - attestante l'assenza di malattie infettive contagiose in atto e la non convivenza con persone affette da malattie trasmissibili. Per i cittadini di altri Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità.

I soggiorni all'aria aperta - campeggi - con pernottamento in tende o altre strutture mobili o fisse, devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) ubicazione in area morfologicamente sicura e igienicamente idonea;
b) disponibilità di acqua potabile;
c) adeguata organizzazione dei servizi igienici;
d) attivazione di impianti o efficaci procedure di raccolta e smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi.
Le strutture fisse dei campeggi devono possedere i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in funzione delle specifiche destinazioni d'uso.

La dotazione di personale educativo dei campeggi è quella richiesta per le case di vacanza; la dotazione di personale sanitario e di servizio e' determinata in base alle concrete esigenze del soggiorno, in accordo con il competente Servizio di Igiene pubblica.
Nei soggiorni in casa di vacanza e campeggi, le presenze dei minori e degli adulti sono quotidianamente annotate in apposito registro conservato a cura del coordinatore responsabile.

Caratteristiche e dotazione di personale dei soggiorni diurni (Centri estivi - Parchi gioco)
Il soggiorno diurno è costituito da uno o più gruppi di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere attività ludiche e formative nel periodo extra-scolastico estivo.

Le presenze dei minori e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.

Ogni soggiorno deve essere dotato di un coordinatore responsabile, di almeno un educatore ogni 20 minori o frazione e del personale di servizio eventualmente necessario. Al coordinatore, agli educatori e al personale di servizio sono richiesti i requisiti indicati per le corrispondenti mansioni nei soggiorni con pernottamento.

L'ammissione dei minori ai centri estivi non richiede alcuna certificazione sanitaria quando si tratti di prolungamento dell'attività scolastica. Egualmente non necessita di ulteriori accertamenti il personale che operando abitualmente e continuativamente nell'ambito di comunità infantili e scolastiche è periodicamente sottoposto ai controlli e alle valutazioni previsti dalla legge.

Requisiti per l'ammissione dei minori
La casa di vacanza si prefigura come una comunità educativa in grado di rispondere adeguatamente - pur partendo da motivazioni di base omogenee - a esigenze e bisogni diversi e pertanto vanno assicurate, anche all'interno dello stesso soggiorno, attività, condizioni ricettive e strutture sanitarie specificamente differenziate per fasce di età con particolare attenzione per quella da 3 a 6 anni.

Per essere ammessi al soggiorno di vacanza i minori:

- devono essere muniti della scheda sanitaria individuale predisposta dalla Regione Emilia - Romagna e compilata in ogni sua parte;

- devono risultare sottoposti alla vaccinazioni obbligatorie;

Per i minori provenienti da altri Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità. In carenza di idonea documentazione sanitaria, essi devono comunque aderire ai calendari di vaccinazioni obbligatorie in Italia, per quanto compatibile con la data di arrivo e con il periodo di soggiorno e secondo le indicazioni fornite in merito dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Normativa di riferimento
- Legge Regionale 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori"
- Deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 1998, n. 1061 "Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art.3 L.R. 25 ottobre 1997, n. 34)"


Inoltro della denuncia inizio attività

La denuncia di inizio attività può essere presentata al Comune di Monghidoro servizio SUAP, dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 12,30 ovvero al Protocollo Generale del Comune tutti i giorni dalle ore 8.45 alle 12,30.

La denuncia di inizio attività può essere inoltrata anche tramite posta al Comune di Monghidoro ovvero inviata tramite fax al numero 051.655.55.20.

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:

1) Ditte individuali, il titolare;

2) Le società;

per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo Il, sezione Il, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci;

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Per il punto 2) la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soci tenuti alla dichiarazione.


DOMANDA DI INIZIO ATTIVITA' SOGGIORNO PER MINORI

D.I.A. SOGGIORNO DI VACANZA PER MINORI

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno
Referente Paola Menetti



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COMUNE DI MONGHIDORO
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