Ascensori e montacarichi
Il DPR
162/99 elenca le definizioni relative alla materia
e intende per:
a) ascensore: un apparecchio a
motore che collega piani definiti mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto di persone, di persone e
cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile,
ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà,
e munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio
a motore di portata non inferiore a chilogrammi
25 che collega piani definiti mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile
alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona
che si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore:
il responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione
CE di conformità;
d) commercializzazione: la prima
immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo
oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente
di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti
elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza:
il responsabile della progettazione e della fabbricazione
dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura
CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
g) ascensore modello: un ascensore
rappresentativo la cui documentazione tecnica indica
come saranno rispettati i requisiti essenziali di
sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi
e che utilizza componenti di sicurezza identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate,
con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte
le varianti consentite tra l'ascensore modello e
quelli derivati dallo stesso. È permesso
dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione
la similarità di una serie di dispositivi
o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima
utilizzazione dell'ascensore o del componente di
sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti
nell'ordinaria o straordinaria manutenzione,
in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali
quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina
con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del
gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle
difese del vano e di altri componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni
di carattere tecnico adottate dagli organismi di
normazione europea su mandato della Commissione
europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio
privato: gli ascensori e montacarichi installati
in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati,
anche se accessibili al pubblico.
Dimostrazione di prototipi
È consentita la presentazione, in particolare
in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni
di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi
alle disposizioni del DPR 162/99, purché
l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito
cartello indichi chiaramente la non conformità
dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilità
di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui
si applica il DPR 162/99 devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti
della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione
CE di conformità di cui all'allegato II sono
considerati conformi a tutte le prescrizioni del
DPR 162/99.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata
in un ascensore cui si applica il DPR 162/99, può
essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio
o della costruzione e l'installatore dell'ascensore
devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari
e devono prendere le misure adeguate per garantire
il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che
all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori
non vi siano tubazioni o installazioni diverse da
quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'impianto.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non
si applicano agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore
a 25 kg.
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
in servizio privato
1. La messa in esercizio degli
ascensori o montacarichi in servizio privato è
soggetta a comunicazione:
- Comunicazione
di messa in esercizio di ascensori o montacarichi
- Modulo
di consegna documentazione impianto ascensore
da
parte del proprietario o del suo legale rappresentante,
al comune competente per territorio o alla provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto la
messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori
non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma
1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data
della dichiarazione di conformità dell'impianto
di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), del
DPR 162/99 contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato
l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il
numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del costruttore del montacarichi,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario
ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare
le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune
assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero
di matricola e lo comunica al proprietario o al
suo legale rappresentante dandone contestualmente
notizia al soggetto competente per l'effettuazione
delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche
costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto,
per la parte modificata o sostituita nonché
per le altre parti interessate alle disposizioni
del DPR 162/99, invia la comunicazione di cui al
comma 1 al comune competente per territorio nonché
al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
5. È fatto divieto di porre
o mantenere in esercizio impianti per i quali non
siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito
di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui
al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli
organi competenti le funzioni di controllo ad essi
attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l'eventuale accertamento di responsabilità
civile, nonché penale a carico del proprietario
dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina
l'immediata sospensione del servizio in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dal DPR 162/99.
7. Gli organi deputati al controllo
sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune
territorialmente competente dell'inosservanza degli
obblighi imposti dal DPR 162/99 rilevata nell'esercizio
delle loro funzioni.
Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale
rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché
a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Alla verifica periodica degli ascensori
e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea
in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente
per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994,
n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la
direzione provinciale del lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio per gli impianti installati presso gli
stabilimenti industriali o le aziende agricole,
nonché, gli organismi di certificazione notificati
ai sensi del DPR 162/99 per le valutazioni di conformità
di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonché alla ditta
incaricata della manutenzione, il verbale relativo
e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette
ad accertare se le parti dalle quali dipende la
sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni
di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano
regolarmente e se è stato ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifiche. Il soggetto incaricato della verifica
fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette
operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante
forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché
siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
tecnici possono provvedere, per i propri impianti,
alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
In tal caso il verbale della verifica, ove negativo,
è trasmesso al competente ufficio tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
periodiche sono a carico del proprietario dello
stabile ove è installato l'impianto.
Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con
esito negativo, il competente ufficio comunale dispone
il fermo dell'impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole. La verifica
straordinaria è eseguita dai soggetti di
cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario
o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta
dopo la rimozione delle cause che hanno determinato
l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza,
anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario
o il suo legale rappresentante danno immediata notizia
al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente,
il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'ascensore, è necessaria una verifica
straordinaria, con esito positivo, ai sensi del
comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica
straordinaria è eseguita dai soggetti di
cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
straordinarie sono a carico del proprietario dello
stabile ove è installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma
5, le amministrazioni statali possono provvedere
alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri
dei propri ruoli.
Manutenzione
1. Ai fini della conservazione
dell'impianto e del suo normale funzionamento, il
proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema
dell'ascensore o del montacarichi a persona munita
di certificato di abilitazione o a ditta specializzata
ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale
abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato
dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di
una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi
ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli
articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche
alla manovra di emergenza che, in caso di necessità,
può essere effettuata anche da personale
di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente,
secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare,
delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle
funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione
delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno
una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno
una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza
del paracadute, del limitatore di velocità
e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e
i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico
e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul
libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì,
tempestivamente la riparazione e la sostituzione
delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta,
corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante
provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi
un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino
a quando esso non sia stato riparato informandone,
tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche
periodiche, nonché il comune per l'adozione
degli eventuali provvedimenti di competenza.
Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie
debbono essere annotati o allegati in apposito libretto
che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche
e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione,
deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità
di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni
del proprietario o suo legale rappresentante al
competente ufficio comunale, nonché copia
della comunicazione del competente ufficio comunale
al proprietario o al suo legale rappresentante relative
al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilità del libretto
all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie
o nel caso del controllo di cui all'articolo 8,
comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario
o del suo legale rappresentante, le avvertenze per
l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Divieti
1. È vietato l'uso degli ascensori e dei
montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati
da persone di età più elevata.
2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori
a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla
persone con abolita o diminuita funzionalità
degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli
e delle donne minorenni in lavori di manovra degli
ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della
tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936,
n. 1720
MODULISTICA
NORMATIVA
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
cavazza@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Gianalberto Cavazza |
| Referente |
Paola
Menetti |