Agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione e
di ospitalità esercitate dai soggetti di
cui all'art. 5 della L.R. 26/94.
Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda
agricola;
b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati
di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle
a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici
del territorio cosi come specificato all'art. 6
della L.R. 26/94.
d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici
alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda,
o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne,
da materie prime prodotte nell'azienda;
e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre,
od allevare altre specie zootecniche ai fini di
richiamo turistico;
f) organizzare attività ricreative, culturali,
musicali e sportive finalizzate al trattenimento
degli ospiti.
Le attività di cui sopra sono svolte in rapporto
di connessione e complementarietà rispetto
alla conduzione dell'azienda agricola.
Il volume dell'attività agrituristica deve
essere inferiore al limite massimo delle giornate
di lavoro occorrenti per l'attività agricola.
La determinazione delle giornate di lavoro deve
tenere conto delle condizioni di particolare disagio
operativo in relazione al territorio e delle tecniche
colturali adottate.
Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo
della materia prima utilizzata per la somministrazione
di pasti e bevande deve essere costituito, per la
maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda
e da produzioni considerate tipiche della zona particolare
in cui è ubicata l'azienda agrituristica.
Sono considerati di produzione aziendale, oltre
ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda
agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso
lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda
medesima.
Immobili destinati all'agriturismo
Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati
rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo
ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello
stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purché
si tratti di strutture strettamente connesse all'attività
agricola.
I Comuni definiscono gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio sulla base di un censimento,
di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modifiche, concernente la tutela
e uso del territorio.
L'esercizio delle attività agrituristiche
non può essere utilizzato per superare gli
indici fissati dalle norme agricole dei P.R.G. (Piani
regolatori generali).
Le attività ricreative, culturali e sportive
sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda
o negli ambiti territoriali delle aziende associate.
Lo svolgimento di attività agrituristiche
non costituisce comunque distrazione o variazione
della destinazione agricola dei fondi e degli edifici
interessati che restano censiti nel catasto rurale.
I locali destinati all'uso agrituristico devono
possedere i requisiti strutturali ed igienico -sanitari
previsti dal regolamento edilizio comunale per i
locali di abitazione. Nella valutazione di tali
requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse
deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali
e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi
dell'art. 33 della L.R. 26/94.
Volume delle strutture agrituristiche
L'attività agrituristica è consentita,
nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9 della
L.R. 26/94, secondo i volumi di seguito indicati:
a) l'ospitalità in camere ammobiliate è
ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino
ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici
nelle zone di prevalente interesse agrituristico,
così come individuate all'art. 7 della L.R.
26/94;
b) l'ospitalità in spazi aperti è
ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili
a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico,
così come individuate all'art 7 della L.R.
26/94.
La ricettività agrituristica è stagionale
e non può essere superiore a nove mesi su
base annua. Tale periodo può essere suddiviso
in più periodi durante l'anno solare. La
durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione
in periodi devono essere indicate nella richiesta
al Sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento
delle attività agrituristiche.
L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è
ammessa per il periodo di ospitalità di cui
al comma 2 e può essere suddivisa nell'anno
solare in più periodi.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione
agrituristica trasmette al Sindaco una comunicazione
sull'attività di ricettività agrituristica
svolta nell'anno precedente, riportando i periodi
di apertura e il numero di giornate complessive.
Non hanno carattere stagionale le attività
agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) e
f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26/94.
Deleghe alle comunità montane e alle
province
Le funzioni amministrative concernenti
la concessione e l'erogazione degli incentivi di
cui all'art. 18 sono delegate alle Comunità
montane e, per il restante territorio, alle Province
nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.
27 agosto 1983, n. 34.
Alle Comunità montane sono altresì
delegate le funzioni amministrative concernenti
l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco
degli operatori agrituristici, le verifiche ed i
controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini
dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.
Alle Province sono delegate le funzioni amministrative
concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori
agrituristici e, per i territori non ricompresi
nell'ambito delle Comunità montane, le verifiche
ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai
fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art.
12.
Elenco degli operatori agrituristici
Ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, è istituito l'elenco regionale degli
operatori agrituristici.
L'elenco, cui possono essere iscritti i soggetti
previsti all'art. 5, è suddiviso in sezioni
provinciali ed è tenuto dalle competenti
Province.
Le domande di iscrizione all'elenco sono presentate
alle Comunità montane, che le trasmettono
alle Province entro i successivi trenta giorni,
per le aziende ubicate nei comuni individuati dalla
L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, e alle Province, per
quelle ubicate nel restante territorio. Decorso
inutilmente tale termine, le Comunità montane
sono comunque tenute a trasmettere la documentazione
alle Province che decidono entro il termine di cui
al comma 4.
La Provincia competente per territorio, entro sessanta
giorni dalla presentazione delle domande, decide
sulla iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano
senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
la domanda d'iscrizione si ritiene accolta. Per
gli accertamenti di cui al presente comma si applicano
l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art.
10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda
è comunicato entro cinque giorni dall'adozione
agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi
accolta per decorrenza dei termini di cui al comma
4, gli interessati possono chiedere alla Provincia,
che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene
luogo del provvedimento di iscrizione la copia della
domanda contenente l'indicazione della dalla di
ricevimento da parte dell'Amministrazione provinciale
di cui al comma 4.
Le Province ogni sei mesi trasmettono alla Regione
copia degli elenchi provinciali degli operatori
agrituristici.
Verifiche e revoca dell'iscrizione
La Provincia e le Comunità montane, nell'ambito
del territorio di propria competenza, effettuano
almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento
dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco
regionale di cui all'art. 12.
La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto
agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo
per rispondere e controdedurre. Entro i trenta giorni
successivi alla risposta, la Provincia delibera
in via definitiva.
L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta
la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve
essere comunicata alla Regione ed al Comune per
la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui
all'art. 14.
La cancellazione dall'elenco comporta la revoca
dei contributi assegnati e la restituzione di rate
già riscosse, con la maggiorazione degli
interessi legali.-
MODALITA’
Autorizzazione comunale
I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere
attività agrituristiche devono presentare
al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda,
domanda di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività elencate
nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l'indicazione delle capacità ricettive
e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità
che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente
rapportate per diversi periodi di attività;
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 12.
2. La domanda deve essere corredata con:
a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art.
12;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini
dell'esercizio di attività agrituristiche
per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità sanitaria relativo
ai locali da adibire all'attività agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso che
gli interventi previsti debbano essere preliminari
all'inizio dell'attività; in tal caso il
parere di cui alla lettera c) non è richiesto
ed e surrogato dalla dichiarazione di usabilità
che verrà rilasciata successivamente e che
dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo
inizio dell'attività.
La domanda è presentata al Comune che accerta,
applicando l'art. 688 del codice di procedura penale
e l'art. 10 della legge n. 15 del 1968, il possesso
da parte del richiedente dei requisiti di cui agli
artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art.
5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Il Comune decide sulle domande di autorizzazione
entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione.
Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che
il Comune abbia concesso l'autorizzazione o notificato
richieste di chiarimento, la domanda si intende
accolta e l'autorizzazione concessa.
Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda
è comunicato entro cinque giorni dall'adozione
agli interessati. Ove la domanda debba intendersi
accolta per decorrenza dei termini di cui al comma
4, gli interessati possono chiedere al Sindaco,
che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo; in difetto,
tiene luogo del provvedimento di autorizzazione
la copia della domanda contenente l'indicazione
della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione
comunale di cui al comma 3.
L'autorizzazione comunale è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento
di autorizzazione si applicano i commi quarto e
quinto dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616. Non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione è sospesa dal Comune, con
provvedimento motivato, per un periodo massimo di
quindici giorni, in caso di accertate violazioni
agli obblighi di cui all'art. 16.
L'autorizzazione è revocata dal Comune, con
provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro
un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia
sospeso l'attività da almeno un anno, sempre
che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato
al Comune il ritardo e la sospensione indicando
motivi obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con le procedure previste
dall'art. 13, dall'elenco di cui all'art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3
dell'art. 14;
d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti
di sospensione.
La contestazione dei motivi di revoca deve essere
comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni
di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune
deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro
i successivi trenta giorni.
Obblighi amministrativi
Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività
agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale,
o il documento equipollente, di cui all'art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di
ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione
contenente le tariffe massime che si impegnano a
praticare, eventualmente articolate a seconda della
suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività
agrituristica; in caso di mancata trasmissione,
si intendono confermate le tariffe previste per
l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono
essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni
hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione
al Comune;
d) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;
e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale
dell'agriturismo di cui all'ar
Contributi finanziari
A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco
dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo
è prevista la concessione di un contributo
finanziario per i seguenti interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati
agricoli per attività agrituristiche e delle
aree di pertinenza;
b) costruzione di piazzole e relative strutture
idriche e sanitarie per il campeggio;
c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione
e la vendita di prodotti aziendali;
d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche
del paesaggio e dell'agricoltura tradizionale, quali
siepi, boschi domestici, filari alberati, maceri
ecc.;
e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative
per il tempo libero;
f) manutenzione straordinaria di infrastrutture
viarie esistenti.
Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto
un contributo in conto capitale nei seguenti limiti
massimi:
a) contributo fino al quarantacinque per cento della
spesa ammessa nelle zone comprese nell'ambito di
applicazione dell'art. 7;
b) contributo fino al venti per cento della spesa
ammessa nelle restanti zone.
Le domande di contributo devono essere corredate
di un piano di sviluppo aziendale indicante:
a) la tipologia degli interventi previsti;
b) il piano finanziario;
c) la convenienza economica;
d) i tempi di realizzazione degli interventi.
Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole
zone di prevalente interesse agrituristico, a parità
di valutazione qualitativa dei servizi offerti,
i progetti presentati da coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano
in azienda, che utilizzino manodopera giovanile
e che adottino tecniche di agricoltura biologica
o a basso impatto ambientale.
In alternativa ai contributi in conto capitale può
essere accordato un concorso negli interessi su
mutui di miglioramento fondiario, della durata massima
di venti anni, pari alla differenza fra le rate
di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati
secondo le modalità di cui all'art. 43 della
L.R. 20 aprile 1979, n. 10.
Vincolo di destinazione
e revoca dei contributi
I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18
devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle
opere e delle attrezzature per un periodo di dieci
anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
Si procede alla revoca del contributo ed al recupero
delle somme erogate quando:
a) l'iniziativa non è stata portata a termine
nel periodo indicato nell'atto di concessione senza
giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati
per altri fini prima che sia trascorso il periodo
di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte
di esso è stato alienato.
Formazione professionale
La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro
per tecnici e personale degli enti delegati e delle
organizzazioni professionali di categoria agricole
e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni
in materia di agriturismo e di turismo rurale.
Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici
e del turismo rurale sono coordinate dalle Province
e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione
professionale operanti a livello provinciale e regionale,
nonché dai centri pubblici di formazione
professionale o dalle Comunità montane, in
collaborazione con le organizzazioni agrituristiche
operanti nella regione, con le organizzazioni professionali
agricole e del settore ricettivo, cooperative e
sindacali.
MODULI
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
Dal
luned́ al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
| E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Catia Stefàno |