Acconciatori
Legge n.17 Agosto 2005 n.174 - Disciplina dell'attività di acconciatore
La materia è disciplinata da apposito Regolamento,
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 40 del 27.05.1997, ai sensi della legge 14.02.1963,
n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142,
nonché dalla legge 04.01.1990, n. 1, dalla
L.R. n. 32 del 04.08.1992 modificata dalla Legge
Regionale 03.03.1993 n. 12 le attività di
barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica
dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.
L’attività di barbiere riguarda le
seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente
su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura
della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari,
quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione
dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia
di acconciatore maschile.
L’attività di parrucchiere per uomo
e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate
indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio
dei capelli, acconciatura, colorazione decolorazione
degli stessi, applicazione di parrucche ed altri
servizi inerenti o complementari al trattamento
estetico del capello. A quella di parrucchiere per
uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore
maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore
unisex.
L’attività di estetista definita dall’art.
1 della legge 04.01.1990 n. 1 comprende tutte le
prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente
sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico,
modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con
l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico,
di cui all’elenco allegato alla legge n. 1/1990,
e con l’applicazione dei prodotti cosmetici
definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713.
Sono escluse dall’attività
di estetista le prestazioni dirette in linea specifica
ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Indice:
MODALITA’
DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
NUOVE AUTORIZZAZIONI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
SUBINGRESSO PER CESSIONE D’AZIENDA
SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ’
DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO
TATUAGGIO E PIERCING
TRASFERIMENTI
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI
ORARI DEGLI ESERCIZI
REQUISITI GENERALI
REQUISITI PARTICOLARI
CONTROLLI IGIENICO - SANITARI
OBBLIGHI DEL TITOLARE
VIGILANZA E SANZIONI
MODALITA’
DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività disciplinate dal Regolamento
possono essere esercitate in locali aperti al pubblico,
o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi,
hotel, nel rispetto delle norme igieniche prescritte
a tutela della salute pubblica.
Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l’accesso
sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani
superiori dell’edificio devono avere accesso
diretto dal pianerottolo delle scale.
Le singole attività possono essere autorizzate
anche presso il domicilio dell’esercente,
a condizione che i locali in cui vengono esercitate,
siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario,
siano destinati in modo esclusivo all’attività,
siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione
e siano dotati di autonomo servizio igienico ad
esclusiva disposizione del laboratorio.
Quando l’attività si svolge presso
l’abitazione dell’esercente o ai piani
superiori di un edificio è obbligatoria l’apposizione
di una targa all’esterno dell’esercizio,
visibile dalla pubblica via.
Non è ammesso lo svolgimento
delle attività di barbiere, parrucchiere,
estetista in forma ambulante, salvo la prestazione
a domicilio nei casi di grave e totale impedimento
fisico dell’utente, purché esercitata
fuori del normale orario di lavoro.
L’attività di estetista può
essere svolta anche unitamente all’attività
di barbiere e di parrucchiere, in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante una
delle forme di società previste dal secondo
comma dell’articolo 3 della legge 08.08.1985,
n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano
le distinte attività devono essere in possesso
dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio
delle rispettive attività.
I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio
della loro attività possono avvalersi direttamente
di collaboratori familiari e dì personale
dipendente, per l’esclusivo svolgimento di
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Le modifiche interne ai locali ed alla superficie
destinata all’attività, nonché
alle attrezzature devono essere sottoposte al parere
igienico sanitario del Servizio di Igiene Pubblica.
FORME
DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento dell’attività di Barbiere
e di parrucchiere per uomo o donna, dovunque tali
attività siano esercitate, in luogo pubblico
o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato
al possesso della qualificazione professionale conseguita
ai sensi dell’art. 2 della Legge n 1142/1970.
Lo svolgimento dell’attività di estetista,
dovunque tale attività sia esercitata, in
luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito,
è subordinato al possesso della qualificazione
professionale di cui all’art. 3 della Legge
1/1990.
Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:
- In caso di
ditta individuale: dal titolare;
- In caso di
impresa societaria avente i requisiti di cui alla
Legge n. 443/1985:
a) dalla maggioranza dei soci per le società
in nome collettivo (in caso di società tra
due persone, da uno dei soci),
b) dalla maggioranza dei soci accomandatari per
le società in accomandita semplice (in caso
di società con 2 soci accomandatari, da uno
di questi);
c) dall’unico socio per le società
a responsabilità limitata costituite da un
unico socio;
- In caso di
impresa societaria, diversa da quelle di cui alla
Legge n. 443/1985: dal Direttore Tecnico
.
Le attività di cui sopra, possono essere
svolte:
• in appositi locali aperti al pubblico con
accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso
enti, istituti, ospedali, alberghi, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie prescritte a tutela
della salute pubblica e dei requisiti edilizi vigenti,
• per eccezionali e comprovabili necessità
legate alla condizione dell’utente, che comportino
l’impossibilità a recarsi presso l’esercizio
e ammessa l’esecuzione della prestazione presso
la dimora dello stesso o presso il luogo di cura
e degenza;
• presso il domicilio dell’esercente,
fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari,
urbanistici ed edilizi previsti dalle normative
specifiche, fermo restando l’obbligo di consentire
i controlli da parte dell’autorità
competente nei locali adibiti all’esercizio
della professione. Detti locali, destinati in modo
esclusivo all’attività devono, comunque,
essere separati da quelli adibiti ad abitazione
e dotati di un accesso dall’esterno indipendente
e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti
del laboratorio.
Quando l’attività si svolge presso
l’abitazione dell’esercente o ai piani
superiori di un edificio è obbligatoria l’apposizione
di una targa all’esterno dell’esercizio,
visibile dalla pubblica via.
Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti
di cui alla Legge n. 443/I985 non può essere
titolare di più di una autorizzazione per
l’esercizio di attività dello stesso
tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione
in caso di attività di diverso tipo all’interno
dello stesso esercizio nel rispetto delle norme
previste dal presente regolamento in presenza della
prescritta qualificazione professionale. Ciascuna
attività deve essere svolta in ambiente idoneo
e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente
Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente
regolamento, è consentito lo svolgimento
congiunto di più attività nell’ambito
dello stesso esercizio da parte di imprese diverse
del settore.
Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono
essere rilasciate più autorizzazioni per
esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio
sia diretto da persona diversa e professionalmente
qualificata.
I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio
della loro attività possono avvalersi direttamente
di collaboratori familiari, soci e di personale
dipendente, per l’esecuzione di prestazioni
semplici di Manicure e Pedicure.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività
di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è
vietato esercitare l’attività di estetica,
anche se svolta come dimostrazione di prodotti per
la cosmesi. Nei saloni di estetica autorizzati per
la sola attività di estetica è fatto
divieto di esercitare l’attività di
barbiere e parrucchiere.
Le attività di cui al presente regolamento
possono essere autorizzate anche presso esercizi
commerciali del settore non alimentare e comunque
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento comunale nonché delle normative
igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
L’esercizio delle attività di cui al
presente Regolamento è soggetto ad apposita
autorizzazione, valida per l’intestatario
della stessa e per i locali in essa indicati.
L’autorizzazione è rilasciata, su domanda
dell’interessato, con provvedimento del Responsabile
del Settore, sentita la Commissione di cui al successivo
art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati all’art. 2 della legge
14.02.1963, n. 161, come sostituito dall’art.
2 della legge 23.12.1970, n. 1142, nonchè
per l’attività di estetista dall’art.
3 della legge 1/1990, con riferimento a quanto previsto
dalla legge quadro per l’artigianato 08.08.1985,
n. 443.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari,
delle superfici minime dei locali nonché
delle distanze minime fra esercizi è compiuto
da competenti organi di vigilanza sulla base dei
criteri e delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento.
NUOVE
AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di
estetista, sono rilasciate nel rispetto delle distanze
minime determinate sulla base dei criteri indicati
dal presente regolamento.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette,
il territorio comunale è considerato zona
unica.
ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le domande pervenute al Responsabile del settore
per l’ottenimento delle varie autorizzazioni
(nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi,
sospensioni) sono vagliate ed istruite dal competente
ufficio comunale, nell’osservanza delle norme
del presente Regolamento e delle prescritte modalità
procedurali.
Esse sono quindi sottoposte, in stretto ordine cronologico
di arrivo, alla Commissione Comunale per il parere
di competenza, salvo quelle relative a subingressi,
per le quali il Responsabile di settore decide direttamente
sulla base dell’istruttoria d’ufficio.
Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato
al nulla osta sanitario da parte del competente
servizio di igiene pubblica circa la sussistenza
dei requisiti di spazio e di idoneità igienico
sanitaria dei locali e delle attrezzature.
Ove, in sede di sopralluogo igienico-sanitario si
accerti la necessità di determinati lavori
di adattamento dei locali, il Sindaco fissa un congruo
termine per la loro esecuzione, scaduto il quale
senza che si sia provveduto secondo quanto prescritto,
l’autorizzazione viene negata.
L’esercizio delle attività di cui al
presente Regolamento può avere inizio solo
dal momento in cui l’interessato è
entrato in possesso dell’autorizzazione amministrativa
e non oltre i tre mesi successivi al rilascio della
stessa.
SUBINGRESSO
PER CESSIONE D’AZIENDA
Nel caso di subingresso per cessione d’azienda
è ammesso il proseguimento, senza interruzione,
dell’attività da parte del subentrante,
purché questi richieda la voltura dell’autorizzazione
prima dell’inizio dell’attività
e sia in possesso della qualificazione professionale.
SUBINGRESSO
PER CAUSA DI MORTE
Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso
della qualificazione professionale rilasciata dalla
C.P.A., che intendano proseguire nell’attività
devono presentare regolare domanda di subingresso
al Comune. Essi possono, peraltro, ottenere l’intestazione
dell’autorizzazione, per un periodo di 5 anni,
anche in mancanza della qualificazione professionale,
ove comprovino che, di fatto, l’attività
viene esercitata da persona qualificata. Scaduto
il quinquennio senza che alcuno degli eredi comprovi
il possesso dei necessari requisiti soggettivi,
l’autorizzazione decade di diritto.
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ’
Il Sindaco, per comprovati motivi di necessità,
può, su richiesta dell’interessato
e sentita la Commissione comunale, prorogare il
previsto termine di tre mesi per l’attivazione
di un nuovo esercizio fino ad un anno.
Alle stesse condizioni e modalità, il Sindaco
può consentire la sospensione di attività
di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni
e fino al massimo di un anno.
DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
1 - L’autorizzazione di cui al precedente
art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:
· per morte del titolare, salvo quanto previsto
dall’art. 21;
· per perdita da parte del titolare, dei
requisiti soggetti-vamente richiesti;
· per mancata attivazione dell’esercizio
entro i tre mesi successivi alla data di rilascio
dell’autorizzazione, ove, previa diffida del
Responsabile di settore, l’interessato non
provveda, entro cinque giorni dalla notifica della
stessa, ad aprire l’esercizio o a richiedere
una proroga dell’apertura ovvero quando la
proroga non venga concessa;
· per sospensione non autorizzata dell’attività
per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del
Responsabile di settore, l’interessato non
provveda, entro cinque giorni, a riaprire l’esercizio
ovvero a richiedere la sospensione dell’attività,
ovvero quando la sospensione non venga concessa.
2 - L’autorizzazione
è revocata nei seguenti casi:
- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime
richieste e dei requisiti igienico-sanitari dei
locali;
- per reiterate interruzioni dell’attività
o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento
della stessa, tali da compromettere le esigenze
degli utenti del servizio;
- per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni
del presente Regolamento che abbiano determinato
un precedente provvedimento di chiusura temporanea
dell’esercizio.
In ogni caso,
la revoca dell’autorizzazione è preceduta
da formale diffida da parte del Responsabile di
settore.
OBBLIGHI
DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO
I titolari delle attività hanno l’obbligo
di esporre nei locali in modo ben visibile al pubblico:
· l’autorizzazione amministrativa all’esercizio
dell’attività, di cui al precedente
art. 4;
· la tabella delle tariffe praticate per
le diverse prestazioni professionali;
· L’ordinanza del Sindaco di cui all’art.
16 del presente Regolamento.
TATUAGGIO E PIERCING
L’attività di tatuaggio, colorazione
permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea
ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine
di formare disegni o figure indelebili, è
disciplinata dall’art. 20 del vigente Regolamento
Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria,
di cui alla deliberazione di C.C. n. 50 del 30.06.2000,
integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità
n. 2.8/156 del 5.2. l998 nonché da ogni altra
disposizione specifica emanata in materia.
L’attività di piercing, inserimento
cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura
in varie zone del corpo, deve svolgersi con le modalità
e nel rispetto di quanto previsto dall’art.
20 del regolamento di cui al precedente comma e
di quanto previsto dalla circolare ministeriale
sopra richiamata e da ogni altra disposizione specifica
emanata in materia.
E’ fatto obbligo a chi esercita l’attività
di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si
sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali
ove si svolge l’attività l’apposito
foglio informativo, allegato 3 alla sopracitata
circolare ministeriale.
Per l’esercizio delle suddette attività
devono altresì essere rispettati i regolamenti
edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle
relative alle destinazioni d’uso.
TRASFERIMENTI
Il trasferimento di sede nell’ambito del territorio
comunale è sempre ammesso, quando l’esercizio
trasferito non vada a collocarsi a muro di altro
esercizio preesistente dello stesso tipo.
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria che non consentano la prosecuzione
dell’attività, il Responsabile di settore,
su parere della Commissione, può consentire
il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque
parte del territorio, in deroga alle previste distanze
e per un periodo comunque non superiore a 1 anno.
SUPERFICI
MINIME DEI LOCALI
L’apertura dì nuovi esercizi nonché
il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti
in locali dotati di superfici minime da adibire
allo svolgimento dell’attività.
Le superfici
minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi
e sale di attesa indipendenti, servizi igienici,
ripostigli), sono cosi determinate:
| 1 |
Esercizi
di barbiere che occupano fino a 2 operatori
|
mq.30 |
| |
per ogni unità
lavorativa in più |
mq. 5 |
| |
|
|
| 2 |
Esercizi di parrucchiere
per uomo e donna che occupano fino a 2 operatori
|
mq. 35 |
| |
per ogni unità
lavorativa in più |
mq. 5 |
| |
|
|
| 3 |
Attività di estetica
esercitata in locali autonomi fino a 2 operatori
|
mq. 35 |
| |
per ogni unità
lavorativa in più |
mq. 6 |
| |
|
|
| 4 |
Attività di estetica
esercitata presso altro esercizio |
mq. 9 |
ORARI DEGLI ESERCIZI
REQUISITI
GENERALI
I locali in cui si esercitano le attività
di cui al presente Regolamento devono rispettare
i requisiti edilizi minimi stabiliti dal vigente
Regolamento edilizio comunale, nonché le
superfici minime stabilite dall’Art. 15 del
Regolamento. Detti locali devono in particolare
essere ampi, ben illuminati da luce naturale ed
artificiale e ben aerabili naturalmente;
Devono altresì essere effettivamente
mantenuti sempre puliti, anche mediante periodica
disinfezione e ben aerati.
Il pavimento deve essere costruito con materiale
compatto, non scivoloso, comunque privo di fessure
ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile
e tale pertanto da permettere la massima pulizia
ed una razionale disinfezione. Il pavimento deve
essere raccordato alle pareti al fine di evitare
la formazione di angoli retti,anche in tal caso
per favorire le migliori condizioni di pulizia.
Le pareti devono essere verniciate o rivestite,
in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile,
lavabile e disinfettabile fino all’altezza
lineare di almeno metri 2,00 da terra.
I locali devono essere forniti di acqua potabile
corrente calda e fredda in maniera adeguata alle
attività svolte, con rubinetti ed idonei
lavandini fissi in maiolica o materiale similare
distinti per l’uso diretto dei clienti e per
la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.
I sedili e i lettini devono essere costituiti di
materiali lavabili e disinfettabile.
Gli asciugamani e gli accappatoi, se non monouso,
di colore preferibilmente bianco o quantomeno chiaro,
devono essere puliti e di volta in volta cambiati
per persona.
Devono a tal fine esservi locali o spazi differenziati
fra la biancheria pulita e sporca nei quali siano
presenti armadi lavabili e disinfettabili per la
conservazione nelle migliori condizioni igieniche
della biancheria pulita, nonché apposite
cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili per
la raccolta temporanea della biancheria usata da
avviare alla lavanderia.
La biancheria utilizzata va avviata ad un prolungato
lavaggio con detersivo in lavatrice a temperatura
rigorosamente superiore ai 60° C.
Deve altresì essere previsto un locale o
settore distinto per il materiale necessario per
le pulizie e per altro eventuale materiale non usato
durante le attività ordinarie.
Le spazzature devono essere raccolte in apposito
contenitore impermeabile con coperchio a chiusura
automatica e smaltite quotidianamente.
Deve inoltre essere disponibile in locale o settori
separati ed aerati per la conservazione degli eventuali
prodotti volatili e infiammabili.
Tutti gli oggetti che costituiscono l’arredo
e le attrezzature dei locali devono in generale
essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere
rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.
Per la sanificazione degli strumenti di lavoro devono
valere, in linea generale, le seguenti regole:
Strumenti taglienti e pungenti: fermo restando che
devono essere sempre preferiti i monouso, nei casi
in cui ciò non fosse possibile, gli strumenti
vanno sterilizzati tra cliente e cliente mediante
autoclave, stufa a secco o stufa al quarzo (in quest’ultimo
caso, valido essenzialmente per strumenti lisci
ed in acciaio inossidabile, l’intera parte
tagliente, non avvolta o contenuta in materiale
di protezione deve essere completamente inserita
entro le sferette di quarzo ed esposta ad una temperatura
di oltre 230° C per almeno
due minuti).
Strumenti
non taglienti e non pungenti nei quali si osservi
la contaminazione con sangue, escreti e secreti
a seguito di una prestazione: è
necessaria una sterilizzazione con metodi indicati
nel punto precedente; qualora gli strumenti non
potessero tollerare le temperature previste, deve
essere quantomeno effettuata una disinfezione mediante
immersione per almeno trenta minuti, con sostanze
chimiche efficaci nei confronti dello HIV.
Strumenti
non taglienti e non pungenti nei quali non venga
osservata alcuna contaminazione con sangue, escreti
o secreti: è sufficiente una adeguata
azione di detersione e di disinfezione, con prodotti
idonei che dovranno essere scelti in relazione al
tipo di strumento.
Gli strumenti sanificati devono essere conservati
in appositi contenitori chiusi nelle massime condizioni
di pulizia fino alla successiva utilizzazione.
Il titolare e tutti gli addetti alle attività
disciplinate dal presente Regolamento devono possedere
le nozioni tecniche di comportamento corretto sotto
il profilo igienico.
Il titolare e tutti gli addetti devono mantenere
la propria persona costantemente pulita, con particolare
riferimento alle mani ed alle unghie, nonché
indossare un camice preferibilmente bianco o quantomeno
di colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.
E’ fatto obbligo dell’uso di guanti
a perdere ogni qualvolta si adoperino sostanze tossiche
o allergizzanti e nelle azioni che possano comportare
il contatto con sangue, escreti o secreti.
In caso di sanguinamento dovuto a ferita accidentale
di operatori o di clienti, potranno essere utilizzati
cotone ed idonei disinfettanti, nonché creme
o gel emostatici in tubo.
L’esercizio deve essere pertanto dotato di
armadietto di pronto soccorso contenente detto materiale
di prima medicazione.
Per quanto attiene la sicurezza degli impianti si
rimanda al contenuto della Legge 46/1990 e del Regolamento
di applicazione D.P.R. n. 447/1991.
REQUISITI PARTICOLARI PER ATTIVITA'
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE OPER UOMO E DONNA
Oltre ai requisiti descritti nella parte generale,
i locali devono altresì rispondere ai requisiti
o prescrizioni particolari di seguito riportate.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un
servizio igienico proprio con antibagno
per il pubblico.
I rasoi e/o le lamette per la rasatura devono rigorosamente
essere del tipo monouso.
Le forbici per il taglio dei capelli, dopo il trattamento
di ogni singolo cliente e prima del trattamento
del cliente successivo, devono essere adeguatamente
sanificate, preferibilmente mediante sterilizzazione,
con i metodi descritti nella parte generale.
Requisiti
particolari per l’attività di estetica
Oltre ai requisiti descritti nella parte generale,
i locali devono altresì rispondere ai requisiti
o prescrizioni particolari di seguito riportate.
Ogni
esercizio deve disporre di:
• almeno un servizio igienico proprio con
antibagno per il pubblico;
• eventuali lavandini accessori da posizionarsi
dove vengono svolte attività per le quali
è previsto l’uso dell’acqua (manicure,
pedicure, pulizia del viso, massaggi,depilazione,ect
) devono essere corredati con erogatore dell’acqua
con comando non manuale, erogatore di sapone liquido
e mezzi per asciugarsi di tipo monouso;
Eventuali box devono rispettare le caratteristiche
richieste per i laboratori complessi.
Sono da considerarsi
di particolare complessità i laboratori con
almeno cinque operatori, ovvero almeno cinque attrezzature
del seguente tipo:
a) lettino solarium U.V.A.
b) idromassaggio
c) ionoforesi
d) apparecchi per ginnastica passiva
e) apparecchi per massaggio subacqueo
f) apparecchi per massaggio ad aria
g) sauna-bagno turco
Per i suddetti
esercizi complessi, sono richiesti ulteriori
requisiti strutturali sotto elencati:
· una sala od uno spazio adibiti all’attesa
· un adeguato locale ad uso ripostiglio
· più box, ciascuno di superficie
non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4, se per
lampada facciale o doccia U.V.A. I box devono essere
disposti in maniera tale da consentire una loro
adeguata ventilazione naturale e a tal fine devono
tra l’altro avere altezza non superiore a
metri 2 da terra. In ogni box ove avvenga un importante
contatto dell’operatore con la cute o con
gli annessi cutanei degli utenti (manicure, pedicure,
pulizia del viso), deve essere presente un lavello
con erogatore d’acqua, con comando non manuale,
erogatore di sapone liquido e mezzi per asciugarsi
di tipo monouso;
Si può derogare dall’installazione
di un lavello per un numero massimo di
due box adiacenti o antistanti ad un terzo box dotato
di lavello, ovvero adiacenti o antistanti ad un
servizio igienico dotato di lavello, purchè
tale servizio igienico non venga fruito anche dagli
utenti (i requisiti descritti valgono anche per
gli eventuali box di esercizi non complessi);
· un locale doccia con spogliatoio ogni quattro
box ove siano effettuati i trattamenti o presenti
le attrezzature più sotto elencati: nel caso
in cui le attività siano contemporaneamente
rivolte alle donne e agli uomini i locali doccia
devono essere separati. Tale separazione dalle docce
deve considerarsi valida anche per esercizi non
complessi, nei quali vi siano però attività
contemporaneamente rivolte alle donne ed agli uomini.
Per trattamenti ed attrezzature del seguente tipo:
a) solarium U.V.A.;
b) trattamenti ai fanghi;
c) apparecchi per la ginnastica passiva;
d) sauna;
e) bagno turco;
f) vibratori elettrici oscillanti
per tutti gli esercizi è necessaria
l’installazione della doccia
In tutti gli esercizi, qualora vengano utilizzate
attrezzature ingombranti che richiedano una collocazione
fissa (quali lampade abbronzanti, vasche per idromassaggio,
attrezzi per ginnastica estetica, saune) deve essere
prevista un’area non inferiore a mq. 6 per
ogni apparecchio utilizzato ciascuno dei quali deve
comunque poter disporre di una superficie adeguata
al tipo di trattamento.
Negli esercizi in cui viene svolta l’attività
di estetica è vietato l’uso di apparecchiature
diverse da quelle elencate nell’allegato alla
legge n 1/1990.
Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto
dall’art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua
le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi
di regolazione, le modalità di esercizio
e di applicazione nonché le cautele d’uso.
Le attività di abbronzatura devono prevedere
all’interno dei box od in altra idonea posizione
strumenti informativi (esempio: cartelli, fogli
illustrativi, etc.) che segnalino i tempi del corretto
trattamento e le possibili controindicazioni in
relazione all’uso di farmaci e/o di cosmetici
fotosensibilizzanti.
Per la sauna, il bagno turco e le altre attività
che comportino l’applicazione di calore, l’esercizio
dovrà analogamente prevedere procedure informative
idonee, preliminari all’accesso dei clienti
per informarli sulle controindicazioni di carattere
sanitario.
CONTROLLI
IGIENICO - SANITARI
Spettano al Servizio di Igiene Pubblica l’accertamento
dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature
e delle suppellettili destinati allo svolgimento
delle attività ed il controllo sanitario
sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni.
OBBLIGHI
DEL TITOLARE
Sul titolare dell’autorizzazione ricade la
responsabilità dell’osservanza delle
seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione
è affidata al personale dipendente:
· tutti
i locali, anche quelli di servizio, debbono essere
tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati
periodicamente;
· i rasoi e gli altri ferri taglienti del
mestiere qualora non siano del tipo monouso, devono
essere sempre
· tenuti accuratamente puliti, lavati e prima
dell’uso, essere immersi in soluzioni di sostanze
disinfettanti
· durante l’uso, essi devono essere
ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata
cosparsa sostanza disinfettante;
· nelle attività di manicure e pedicure
estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente
lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
· dopo la rasatura della barba deve essere
assicurata ai clienti la possibilità di disinfettarsi
e di lavarsi con abbondante acqua corrente;
· le spazzole che servono per i capelli devono
essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo
ogni servizio;
· tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti
per l’attività devono essere sempre
tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura
lo richieda, disinfettati; la disinfezione degli
utensili e degli oggetti che vengono a contatto
diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi,
forbici, pennelli e simili può anche eseguirsi
a mezzo del calore;
· i procedimenti tecnici di lavorazione,
nei quali vengono impiegati prodotti o solventi
le cui esalazioni possono risultare fastidiose o
nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e
abbondanti aerazioni dell’ambiente;
· durante le applicazioni o l’uso di
liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare
che nell’esercizio siano accese fiamme o si
fumi;
· tinture ed altri prodotti cosmetici impiegati
devono rispondere ai requisiti prescritti dalla
legge 01.10.1936 n 713.
Chi lavora nell’esercizio deve osservare costantemente
le più scrupolose norme di pulizia e di igiene
personale, con speciale riguardo alle mani ed alle
unghie, e indossare una sopravveste.
VIGILANZA
E SANZIONI
Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni
del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo
di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità
competente possono accedere in tutti i locali ove
si svolgono le attività di cui all’art.
1.
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento,
quando non costituiscano reato contemplato dal C.P.
o da altre leggi o regolamenti generali, sono punite
con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro
500,00 pagabili con le procedure previste dalla
L. 689/81.
In caso di reiterate violazioni del presente regolamento,
il Responsabile di settore, in aggiunta alla sanzione
amministrativa di cui sopra, può disporre
la chiusura temporanea dell’esercizio per
un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di
novanta giorni.
Nell’ipotesi di attività abusivamente
esercitata, il Responsabile di settore, oltre la
sanzione amministrativa, dispone l’immediata
cessazione dell’attività, eseguibile
anche coattivamente, dandone comunicazione alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato.
DOCUMENTAZIONE
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
Dove Rivolgersi |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
Indirizzo |
via Matteotti, 1 |
Telefono |
051.655.56.39 |
Fax |
051.655.55.20 |
Orario al pubblico |
Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE DI MONGHIDORO |
| Dirigente Responsabile |
Catia Stefàno |