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Acconciatori


Legge n.17 Agosto 2005 n.174 - Disciplina dell'attività di acconciatore


Richiesta autorizzazione per nuovo esercizio per acconciatori - Marca da bollo da € 14,62
Comunicazione della Camera di commercio


La materia è disciplinata da apposito Regolamento, Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.1997, ai sensi della legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalla legge 04.01.1990, n. 1, dalla L.R. n. 32 del 04.08.1992 modificata dalla Legge Regionale 03.03.1993 n. 12 le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.

L’attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.

L’attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

L’attività di estetista definita dall’art. 1 della legge 04.01.1990 n. 1 comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge n. 1/1990, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Indice:

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
NUOVE AUTORIZZAZIONI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
SUBINGRESSO PER CESSIONE D’AZIENDA
SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ’
DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO
TATUAGGIO E PIERCING
TRASFERIMENTI
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI
ORARI DEGLI ESERCIZI
REQUISITI GENERALI
REQUISITI PARTICOLARI
CONTROLLI IGIENICO - SANITARI
OBBLIGHI DEL TITOLARE
VIGILANZA E SANZIONI

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività disciplinate dal Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, hotel, nel rispetto delle norme igieniche prescritte a tutela della salute pubblica.
Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l’accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell’edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.
Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano destinati in modo esclusivo all’attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno dell’esercizio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell’utente, purché esercitata fuori del normale orario di lavoro.
L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere e di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 08.08.1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.
I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e dì personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Le modifiche interne ai locali ed alla superficie destinata all’attività, nonché alle attrezzature devono essere sottoposte al parere igienico sanitario del Servizio di Igiene Pubblica.

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FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento dell’attività di Barbiere e di parrucchiere per uomo o donna, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 2 della Legge n 1142/1970.
Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della Legge 1/1990.
Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- In caso di ditta individuale: dal titolare;

- In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:

a) dalla maggioranza dei soci per le società in nome collettivo (in caso di società tra due persone, da uno dei soci),
b) dalla maggioranza dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice (in caso di società con 2 soci accomandatari, da uno di questi);
c) dall’unico socio per le società a responsabilità limitata costituite da un unico socio;

- In caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore Tecnico
.
Le attività di cui sopra, possono essere svolte:

• in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte a tutela della salute pubblica e dei requisiti edilizi vigenti,
• per eccezionali e comprovabili necessità legate alla condizione dell’utente, che comportino l’impossibilità a recarsi presso l’esercizio e ammessa l’esecuzione della prestazione presso la dimora dello stesso o presso il luogo di cura e degenza;
• presso il domicilio dell’esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l’obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente nei locali adibiti all’esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all’attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall’esterno indipendente e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno dell’esercizio, visibile dalla pubblica via.

Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/I985 non può essere titolare di più di una autorizzazione per l’esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione in caso di attività di diverso tipo all’interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente

Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell’ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.
Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci e di personale dipendente, per l’esecuzione di prestazioni semplici di Manicure e Pedicure.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l’attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi. Nei saloni di estetica autorizzati per la sola attività di estetica è fatto divieto di esercitare l’attività di barbiere e parrucchiere.
Le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali del settore non alimentare e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

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AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
L’esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
L’autorizzazione è rilasciata, su domanda dell’interessato, con provvedimento del Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all’art. 2 della legge 14.02.1963, n. 161, come sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, nonchè per l’attività di estetista dall’art. 3 della legge 1/1990, con riferimento a quanto previsto dalla legge quadro per l’artigianato 08.08.1985, n. 443.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto da competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

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NUOVE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime determinate sulla base dei criteri indicati dal presente regolamento.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette, il territorio comunale è considerato zona unica.

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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le domande pervenute al Responsabile del settore per l’ottenimento delle varie autorizzazioni (nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni) sono vagliate ed istruite dal competente ufficio comunale, nell’osservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescritte modalità procedurali.
Esse sono quindi sottoposte, in stretto ordine cronologico di arrivo, alla Commissione Comunale per il parere di competenza, salvo quelle relative a subingressi, per le quali il Responsabile di settore decide direttamente sulla base dell’istruttoria d’ufficio.
Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al nulla osta sanitario da parte del competente servizio di igiene pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.

Ove, in sede di sopralluogo igienico-sanitario si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento dei locali, il Sindaco fissa un congruo termine per la loro esecuzione, scaduto il quale senza che si sia provveduto secondo quanto prescritto, l’autorizzazione viene negata.
L’esercizio delle attività di cui al presente Regolamento può avere inizio solo dal momento in cui l’interessato è entrato in possesso dell’autorizzazione amministrativa e non oltre i tre mesi successivi al rilascio della stessa.

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SUBINGRESSO PER CESSIONE D’AZIENDA
Nel caso di subingresso per cessione d’azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell’attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività e sia in possesso della qualificazione professionale.

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SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE
Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A., che intendano proseguire nell’attività devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune. Essi possono, peraltro, ottenere l’intestazione dell’autorizzazione, per un periodo di 5 anni, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l’attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il quinquennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l’autorizzazione decade di diritto.

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SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ’
Il Sindaco, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell’interessato e sentita la Commissione comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l’attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.
Alle stesse condizioni e modalità, il Sindaco può consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un anno.

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DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

1 - L’autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:
· per morte del titolare, salvo quanto previsto dall’art. 21;
· per perdita da parte del titolare, dei requisiti soggetti-vamente richiesti;
· per mancata attivazione dell’esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione, ove, previa diffida del Responsabile di settore, l’interessato non provveda, entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l’esercizio o a richiedere una proroga dell’apertura ovvero quando la proroga non venga concessa;
· per sospensione non autorizzata dell’attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del Responsabile di settore, l’interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l’esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell’attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa.

2 - L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
- per reiterate interruzioni dell’attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
- per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente Regolamento che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.

In ogni caso, la revoca dell’autorizzazione è preceduta da formale diffida da parte del Responsabile di settore.

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OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO
I titolari delle attività hanno l’obbligo di esporre nei locali in modo ben visibile al pubblico:
· l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, di cui al precedente art. 4;
· la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
· L’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 16 del presente Regolamento.

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TATUAGGIO E PIERCING
L’attività di tatuaggio, colorazione permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili, è disciplinata dall’art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, di cui alla deliberazione di C.C. n. 50 del 30.06.2000, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2. l998 nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.
L’attività di piercing, inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo, deve svolgersi con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del regolamento di cui al precedente comma e di quanto previsto dalla circolare ministeriale sopra richiamata e da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.
E’ fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l’attività l’apposito foglio informativo, allegato 3 alla sopracitata circolare ministeriale.
Per l’esercizio delle suddette attività devono altresì essere rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

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TRASFERIMENTI
Il trasferimento di sede nell’ambito del territorio comunale è sempre ammesso, quando l’esercizio trasferito non vada a collocarsi a muro di altro esercizio preesistente dello stesso tipo.


Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell’attività, il Responsabile di settore, su parere della Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze e per un periodo comunque non superiore a 1 anno.

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SUPERFICI MINIME DEI LOCALI
L’apertura dì nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell’attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono cosi determinate:

1 Esercizi di barbiere che occupano fino a 2 operatori
mq.30
  per ogni unità lavorativa in più mq. 5
     
2 Esercizi di parrucchiere per uomo e donna che occupano fino a 2 operatori
mq. 35
  per ogni unità lavorativa in più mq. 5
     
3 Attività di estetica esercitata in locali autonomi fino a 2 operatori
mq. 35
  per ogni unità lavorativa in più mq. 6
     
4 Attività di estetica esercitata presso altro esercizio mq. 9


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ORARI DEGLI ESERCIZI

Ordinanza orari di funzionamento delle attività di barbiere, parruchiere ed estetista


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REQUISITI GENERALI
I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare i requisiti edilizi minimi stabiliti dal vigente Regolamento edilizio comunale, nonché le superfici minime stabilite dall’Art. 15 del Regolamento. Detti locali devono in particolare essere ampi, ben illuminati da luce naturale ed artificiale e ben aerabili naturalmente;

Devono altresì essere effettivamente mantenuti sempre puliti, anche mediante periodica disinfezione e ben aerati.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, non scivoloso, comunque privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione. Il pavimento deve essere raccordato alle pareti al fine di evitare la formazione di angoli retti,anche in tal caso per favorire le migliori condizioni di pulizia.
Le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda in maniera adeguata alle attività svolte, con rubinetti ed idonei lavandini fissi in maiolica o materiale similare distinti per l’uso diretto dei clienti e per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.

I sedili e i lettini devono essere costituiti di materiali lavabili e disinfettabile.
Gli asciugamani e gli accappatoi, se non monouso, di colore preferibilmente bianco o quantomeno chiaro, devono essere puliti e di volta in volta cambiati per persona.

Devono a tal fine esservi locali o spazi differenziati fra la biancheria pulita e sporca nei quali siano presenti armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione nelle migliori condizioni igieniche della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia.

La biancheria utilizzata va avviata ad un prolungato lavaggio con detersivo in lavatrice a temperatura rigorosamente superiore ai 60° C.
Deve altresì essere previsto un locale o settore distinto per il materiale necessario per le pulizie e per altro eventuale materiale non usato durante le attività ordinarie.
Le spazzature devono essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio a chiusura automatica e smaltite quotidianamente.
Deve inoltre essere disponibile in locale o settori separati ed aerati per la conservazione degli eventuali prodotti volatili e infiammabili.
Tutti gli oggetti che costituiscono l’arredo e le attrezzature dei locali devono in generale essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.
Per la sanificazione degli strumenti di lavoro devono valere, in linea generale, le seguenti regole:
Strumenti taglienti e pungenti: fermo restando che devono essere sempre preferiti i monouso, nei casi in cui ciò non fosse possibile, gli strumenti vanno sterilizzati tra cliente e cliente mediante autoclave, stufa a secco o stufa al quarzo (in quest’ultimo caso, valido essenzialmente per strumenti lisci ed in acciaio inossidabile, l’intera parte tagliente, non avvolta o contenuta in materiale di protezione deve essere completamente inserita entro le sferette di quarzo ed esposta ad una temperatura di oltre 230° C per almeno due minuti).

Strumenti non taglienti e non pungenti nei quali si osservi la contaminazione con sangue, escreti e secreti a seguito di una prestazione: è necessaria una sterilizzazione con metodi indicati nel punto precedente; qualora gli strumenti non potessero tollerare le temperature previste, deve essere quantomeno effettuata una disinfezione mediante immersione per almeno trenta minuti, con sostanze chimiche efficaci nei confronti dello HIV.

Strumenti non taglienti e non pungenti nei quali non venga osservata alcuna contaminazione con sangue, escreti o secreti: è sufficiente una adeguata azione di detersione e di disinfezione, con prodotti idonei che dovranno essere scelti in relazione al tipo di strumento.

Gli strumenti sanificati devono essere conservati in appositi contenitori chiusi nelle massime condizioni di pulizia fino alla successiva utilizzazione.

Il titolare e tutti gli addetti alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le nozioni tecniche di comportamento corretto sotto il profilo igienico.
Il titolare e tutti gli addetti devono mantenere la propria persona costantemente pulita, con particolare riferimento alle mani ed alle unghie, nonché indossare un camice preferibilmente bianco o quantomeno di colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

E’ fatto obbligo dell’uso di guanti a perdere ogni qualvolta si adoperino sostanze tossiche o allergizzanti e nelle azioni che possano comportare il contatto con sangue, escreti o secreti.
In caso di sanguinamento dovuto a ferita accidentale di operatori o di clienti, potranno essere utilizzati cotone ed idonei disinfettanti, nonché creme o gel emostatici in tubo.
L’esercizio deve essere pertanto dotato di armadietto di pronto soccorso contenente detto materiale di prima medicazione.
Per quanto attiene la sicurezza degli impianti si rimanda al contenuto della Legge 46/1990 e del Regolamento di applicazione D.P.R. n. 447/1991.

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REQUISITI PARTICOLARI PER ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE OPER UOMO E DONNA


Oltre ai requisiti descritti nella parte generale, i locali devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico proprio con antibagno per il pubblico.
I rasoi e/o le lamette per la rasatura devono rigorosamente essere del tipo monouso.
Le forbici per il taglio dei capelli, dopo il trattamento di ogni singolo cliente e prima del trattamento del cliente successivo, devono essere adeguatamente sanificate, preferibilmente mediante sterilizzazione, con i metodi descritti nella parte generale.

Requisiti particolari per l’attività di estetica
Oltre ai requisiti descritti nella parte generale, i locali devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate.

Ogni esercizio deve disporre di:

• almeno un servizio igienico proprio con antibagno per il pubblico;

• eventuali lavandini accessori da posizionarsi dove vengono svolte attività per le quali è previsto l’uso dell’acqua (manicure, pedicure, pulizia del viso, massaggi,depilazione,ect ) devono essere corredati con erogatore dell’acqua con comando non manuale, erogatore di sapone liquido e mezzi per asciugarsi di tipo monouso;
Eventuali box devono rispettare le caratteristiche richieste per i laboratori complessi.

Sono da considerarsi di particolare complessità i laboratori con almeno cinque operatori, ovvero almeno cinque attrezzature del seguente tipo:

a) lettino solarium U.V.A.
b) idromassaggio
c) ionoforesi
d) apparecchi per ginnastica passiva
e) apparecchi per massaggio subacqueo
f) apparecchi per massaggio ad aria
g) sauna-bagno turco

Per i suddetti esercizi complessi, sono richiesti ulteriori requisiti strutturali sotto elencati:

· una sala od uno spazio adibiti all’attesa

· un adeguato locale ad uso ripostiglio

· più box, ciascuno di superficie non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4, se per lampada facciale o doccia U.V.A. I box devono essere disposti in maniera tale da consentire una loro adeguata ventilazione naturale e a tal fine devono tra l’altro avere altezza non superiore a metri 2 da terra. In ogni box ove avvenga un importante contatto dell’operatore con la cute o con gli annessi cutanei degli utenti (manicure, pedicure, pulizia del viso), deve essere presente un lavello con erogatore d’acqua, con comando non manuale, erogatore di sapone liquido e mezzi per asciugarsi di tipo monouso;
Si può derogare dall’installazione di un lavello per un numero massimo di due box adiacenti o antistanti ad un terzo box dotato di lavello, ovvero adiacenti o antistanti ad un servizio igienico dotato di lavello, purchè tale servizio igienico non venga fruito anche dagli utenti (i requisiti descritti valgono anche per gli eventuali box di esercizi non complessi);

· un locale doccia con spogliatoio ogni quattro box ove siano effettuati i trattamenti o presenti le attrezzature più sotto elencati: nel caso in cui le attività siano contemporaneamente rivolte alle donne e agli uomini i locali doccia devono essere separati. Tale separazione dalle docce deve considerarsi valida anche per esercizi non complessi, nei quali vi siano però attività contemporaneamente rivolte alle donne ed agli uomini.

Per trattamenti ed attrezzature del seguente tipo:
a) solarium U.V.A.;
b) trattamenti ai fanghi;
c) apparecchi per la ginnastica passiva;
d) sauna;
e) bagno turco;
f) vibratori elettrici oscillanti

per tutti gli esercizi è necessaria l’installazione della doccia

In tutti gli esercizi, qualora vengano utilizzate attrezzature ingombranti che richiedano una collocazione fissa (quali lampade abbronzanti, vasche per idromassaggio, attrezzi per ginnastica estetica, saune) deve essere prevista un’area non inferiore a mq. 6 per ogni apparecchio utilizzato ciascuno dei quali deve comunque poter disporre di una superficie adeguata al tipo di trattamento.

Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetica è vietato l’uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell’allegato alla legge n 1/1990.
Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall’art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d’uso.
Le attività di abbronzatura devono prevedere all’interno dei box od in altra idonea posizione strumenti informativi (esempio: cartelli, fogli illustrativi, etc.) che segnalino i tempi del corretto trattamento e le possibili controindicazioni in relazione all’uso di farmaci e/o di cosmetici fotosensibilizzanti.
Per la sauna, il bagno turco e le altre attività che comportino l’applicazione di calore, l’esercizio dovrà analogamente prevedere procedure informative idonee, preliminari all’accesso dei clienti per informarli sulle controindicazioni di carattere sanitario.

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CONTROLLI IGIENICO - SANITARI
Spettano al Servizio di Igiene Pubblica l’accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività ed il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni.

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OBBLIGHI DEL TITOLARE
Sul titolare dell’autorizzazione ricade la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

· tutti i locali, anche quelli di servizio, debbono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;
· i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere qualora non siano del tipo monouso, devono essere sempre
· tenuti accuratamente puliti, lavati e prima dell’uso, essere immersi in soluzioni di sostanze disinfettanti
· durante l’uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante;

· nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
· dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di disinfettarsi e di lavarsi con abbondante acqua corrente;
· le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
· tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l’attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili può anche eseguirsi a mezzo del calore;
· i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell’ambiente;
· durante le applicazioni o l’uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme o si fumi;
· tinture ed altri prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 01.10.1936 n 713.


Chi lavora nell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste.

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VIGILANZA E SANZIONI
Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all’art. 1.
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal C.P. o da altre leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagabili con le procedure previste dalla L. 689/81.
In caso di reiterate violazioni del presente regolamento, il Responsabile di settore, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di novanta giorni.
Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Responsabile di settore, oltre la sanzione amministrativa, dispone l’immediata cessazione dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

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DOCUMENTAZIONE

Richiesta autorizzazione per nuovo esercizio per barbieri, parrucchieri, attività di estetica


 

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno

 



 

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