Bed & Breakfast
Il B&B crea la possibilità di offrire
ospitalità in ambiente familiare, valorizzando
le eccellenze del territorio tosco-emiliano: la
sua identità, la sua unicità e il
carattere schietto della sua gente.
Una sorta di turismo a portata di mano e ora, con
la nuova normativa regionale dove flessibilità
fa rima con professionalità.
La formula B&B significa un modo di fare turismo
che crea una rete di rapporti, relazioni e amicizie
tra le persone. Non è un caso che, in molte
culture, la parola "ospite" indichi sia
chi offre l’ospitalità che chi la riceve,
ponendo l’accento sul valore dello scambio
che avviene in queste due esperienze.
Un’opportunità per sviluppare nuove
forme di offerta turistica, semplificando al massimo
gli adempimenti burocratici e venendo incontro a
una diffusa richiesta.
Che cos’è
Con la nuova legge regionale n. 29 del 21.08.2001
pubblicata nel B.U. Emilia - Romagna 24 agosto 2001,
n. 121, è possibile offrire, saltuariamente,
nelle proprie abitazioni, alloggio e colazione ai
turisti che vengono a visitare Monghidoro.
La formula Bed & Breakfast, nata nel nord Europa,
dove è molto diffusa, permette di svolgere
attività ricettiva in ambiente familiare,
fornendo un’ospitalità informale ed
economica, fortemente polarizzata sul contatto umano.
E' stata così accolta, anche nella nostra
regione, la domanda da parte di una fascia crescente
di Associazioni e semplici cittadini di una normativa
semplificata per il turismo, che consenta una nuova
forma di operatività.
Che cosa è necessario sapere per
aprire un Bed & Breakfast : le regole
L’attività ricettiva non deve essere
continuativa, ma svolta con carattere saltuario
o per periodi ricorrenti stagionali. Il periodo
complessivo di apertura nell'arco dell'anno non
può superare i duecentosettanta giorni.
La permanenza degli ospiti negli esercizi di cui
all'articolo 1 non può protrarsi oltre i
sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere
un periodo non inferiore a trenta giorni per potersi
rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.
E’ necessario, durante la prestazione di ospitalità,
dimorare nella stessa abitazione dove si esercita
l’attività di Bed & Breakfast.
Non si può esercitare l’attività
in più di quattro camere e per più
di dieci posti letto complessivi.
Il servizio sarà assicurato utilizzando la
normale organizzazione familiare.
I prezzi sono liberi e verranno quindi regolati
dal mercato in relazione alla qualità dei
servizi offerti.
I locali adibiti all'attività ricettiva devono
possedere i requisiti igienico - sanitari previsti
per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale
e dal Regolamento d'igiene vigenti, e sono riassunti
più avanti in vademecum.
Che cosa è necessario fare: gli adempimenti
Denuncia
di inizio dell’attività e del periodo
(o dei periodi) di non attività al Comune
competente per territorio, ai sensi dell’art.
19 della Legge 241/90.
Comunicazione, sempre al Comune e alla Provincia,
entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo di
apertura dell'attività ed i prezzi minimi
e massimi con validità dall'1 gennaio dell'anno
successivo. Copia di tale comunicazione è
esposta all'interno della struttura ricettiva. vedi
fac-simile allegato.
La Provincia, sulla base delle comunicazioni suddette
(di cui al comma 4 dell'articolo 3 della LR 29/2001),
redige annualmente l'elenco delle attività
ricettive, con particolare riferimento ai prezzi
praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione
nelle forme ritenute opportune.
Gli esercenti l'attività di B&B comunicano
mensilmente al Comune ed alla Provincia, su apposito
modulo ISTAT, il movimento degli ospiti a fini di
rilevazione statistica.
Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite
all’autorità di pubblica sicurezza
competente, secondo le disposizioni vigenti all’art.
109 del T.U. (Testo Unico) delle leggi di pubblica
sicurezza (informarsi in Questura).
Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite
allo I.A.T. (ufficio informazione e accoglienza
turistica) competente v. elenco allegato in ultima
pagina, da effettuarsi entro il decimo giorno del
mese successivo al periodo di permanenza, sul modello
c/59 da ritirarsi in Comune o presso gli I.A.T.
PRESCRIZIONI SANZIONI E CONTROLLI
I Comuni svolgono l'attività ispettiva necessaria
al fine di assicurare il costante rispetto delle
disposizioni della L.R. 26/2001, applicando, se
del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi
della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale),
comunicandone, in ogni caso, le risultanze alle
province.
I Comuni applicano, nella misura prevista dalle
norme vigenti, le sanzioni relative al mancato adempimento
delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.
26 del 2001:
a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'articolo
1;
b) superamento della capacità ricettiva.
Le province applicano, nella misura prevista dalle
norme vigenti, le sanzioni relative a:
a) omessa esposizione delle tariffe praticate di
cui al comma 4 dell'art. 3;
b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli
esposti;
c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma
5 dell'art. 3.
In caso di recidiva le sanzioni previste al comma
2 sono raddoppiate e, nei casi più gravi,
il Comune può procedere alla sospensione
temporanea o alla chiusura dell'attività.
Cosa non c’è bisogno di fare
L’attività di bed & breakfast non
necessita di iscrizione alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio presso la
Camera di Commercio.
L’uso dei locali per l’attività
di Bed & Breakfast svolto nei limiti di cui
alla legge regionale n. 29 del 2001, non costituisce
cambio di destinazione d'uso residenziale già
in atto nelle unità immobiliari utilizzate
ai fini urbanistici e quindi non è necessaria
alcuna autorizzazione comunale in tal senso. Comporta
per i proprietari o i possessori delle unità
immobiliari stesse l'obbligo di residenza e dimora
nella medesima.
Chi esercita l’attività di Bed &
Breakfast non è obbligato ad aprire la partita
IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle
Finanze nella Risoluzione Ministeriale n.180 del
14.12.98.§
Per svolgere l’attività di B&B
non è necessario essere proprietari dei locali
adibiti a B&B.
CONSIGLI UTILI
Acquistare un blocco per le ricevute
E’ necessario rilasciare alle persone ospitate
delle ricevute contenenti il proprio codice fiscale;
le ricevute devono essere emesse in duplice copia,
numerate progressivamente, una copia va consegnata
all’ospite, la rimanente resta al gestore
di Bed & Breakfast; a fine anno occorre fare
la somma di tutte le ricevute emesse e dichiararle
sul 730/740 alla voce "altri redditi".
Assicurazione
Sarà opportuno stipulare apposita polizza
assicurativa per danni da e verso terzi, onde cautelarsi
durante lo svolgimento dell’attività
di B&B.
Commercializzazione
Viene lasciato ai privati il compito di incrociare
domanda e offerta nel settore B&B. obiettivo
che sarà più facile raggiungere aggregandosi
in associazioni o consorzi, considerando che l’emergente
settore del turismo B&B è, per definizione,
particolarmente parcellizzato.
Sarà perciò opportuno contattare,
qualche circuito di Bed & Breakfast, magari
utilizzando i siti web di internet, per inserirsi
sul mercato e farsi conoscere meglio dalla clientela.
Iniziative di promozione e commercializzazione.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre 1996,
n. 47,L.R. 20 maggio 1994, n. 22, L.R. 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9
agosto 1993, n. 28), le direttive applicative del
programma poliennale deliberato dalla Giunta regionale
indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento
di iniziative di promozione o commercializzazione
turistica.
2. I titolari di tali esercizi possono accedere
ai cofinanziamenti suddetti a condizione che sussistano
gli elementi di cui all'art. 13 della L.R. n. 7
del 1998.
Requisiti dei locali da adibire a Bed & Breakfast
Requisiti strutturali
I locali adibiti all'attività ricettiva devono
possedere i requisiti igienico - sanitari previsti
per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale
e dal Regolamento d'igiene vigenti.
Devono essere comunque assicurati i seguenti servizi
minimi:
a) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti
dell'esercizio, qualora l'attività si svolga
in più di una stanza;
b) la pulizia quotidiana dei locali;
c) il cambio della biancheria, compresa quella del
bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno
una volta alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento;
e) somministrazione della prima colazione.
Nota bene
Il Comune provvede all'effettuazione di apposito
sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità
all'esercizio dell'attività, comunicandone
l'esito alla Provincia.
Formazione degli operatori
La Regione può concedere contributi per l'attuazione
di iniziative di studio, formazione, qualificazione
professionale e aggiornamento degli operatori degli
esercizi di cui all'articolo 1 a favore di enti
e associazioni con comprovata esperienza nel settore
o di organizzazioni specializzate nell'offerta di
servizi al turismo o costituite fra gli operatori
medesimi.
MODULI
NORMA DI
RIFERIMENTO
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
Dove Rivolgersi |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
Indirizzo |
via Matteotti, 1 |
Telefono |
051.655.56.39 |
Fax |
051.655.55.20 |
Orario al pubblico |
Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE DI MONGHIDORO |
| Dirigente Responsabile |
Catia Stefàno |