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Bed & Breakfast



Il B&B crea la possibilità di offrire ospitalità in ambiente familiare, valorizzando le eccellenze del territorio tosco-emiliano: la sua identità, la sua unicità e il carattere schietto della sua gente.

Una sorta di turismo a portata di mano e ora, con la nuova normativa regionale dove flessibilità fa rima con professionalità.

La formula B&B significa un modo di fare turismo che crea una rete di rapporti, relazioni e amicizie tra le persone. Non è un caso che, in molte culture, la parola "ospite" indichi sia chi offre l’ospitalità che chi la riceve, ponendo l’accento sul valore dello scambio che avviene in queste due esperienze.

Un’opportunità per sviluppare nuove forme di offerta turistica, semplificando al massimo gli adempimenti burocratici e venendo incontro a una diffusa richiesta.


Che cos’è

Con la nuova legge regionale n. 29 del 21.08.2001 pubblicata nel B.U. Emilia - Romagna 24 agosto 2001, n. 121, è possibile offrire, saltuariamente, nelle proprie abitazioni, alloggio e colazione ai turisti che vengono a visitare Monghidoro.

La formula Bed & Breakfast, nata nel nord Europa, dove è molto diffusa, permette di svolgere attività ricettiva in ambiente familiare, fornendo un’ospitalità informale ed economica, fortemente polarizzata sul contatto umano.

E' stata così accolta, anche nella nostra regione, la domanda da parte di una fascia crescente di Associazioni e semplici cittadini di una normativa semplificata per il turismo, che consenta una nuova forma di operatività.


Che cosa è necessario sapere per aprire un Bed & Breakfast : le regole

L’attività ricettiva non deve essere continuativa, ma svolta con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni.

La permanenza degli ospiti negli esercizi di cui all'articolo 1 non può protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a trenta giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

E’ necessario, durante la prestazione di ospitalità, dimorare nella stessa abitazione dove si esercita l’attività di Bed & Breakfast.

Non si può esercitare l’attività in più di quattro camere e per più di dieci posti letto complessivi.

Il servizio sarà assicurato utilizzando la normale organizzazione familiare.

I prezzi sono liberi e verranno quindi regolati dal mercato in relazione alla qualità dei servizi offerti.

I locali adibiti all'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene vigenti, e sono riassunti più avanti in vademecum.


Che cosa è necessario fare: gli adempimenti

Denuncia di inizio dell’attività e del periodo (o dei periodi) di non attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90.

Comunicazione, sempre al Comune e alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo di apertura dell'attività ed i prezzi minimi e massimi con validità dall'1 gennaio dell'anno successivo. Copia di tale comunicazione è esposta all'interno della struttura ricettiva. vedi fac-simile allegato.

La Provincia, sulla base delle comunicazioni suddette (di cui al comma 4 dell'articolo 3 della LR 29/2001), redige annualmente l'elenco delle attività ricettive, con particolare riferimento ai prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme ritenute opportune.

Gli esercenti l'attività di B&B comunicano mensilmente al Comune ed alla Provincia, su apposito modulo ISTAT, il movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.

Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all’autorità di pubblica sicurezza competente, secondo le disposizioni vigenti all’art. 109 del T.U. (Testo Unico) delle leggi di pubblica sicurezza (informarsi in Questura).

Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite allo I.A.T. (ufficio informazione e accoglienza turistica) competente v. elenco allegato in ultima pagina, da effettuarsi entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di permanenza, sul modello c/59 da ritirarsi in Comune o presso gli I.A.T.


PRESCRIZIONI SANZIONI E CONTROLLI


I Comuni svolgono l'attività ispettiva necessaria al fine di assicurare il costante rispetto delle disposizioni della L.R. 26/2001, applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), comunicandone, in ogni caso, le risultanze alle province.

I Comuni applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative al mancato adempimento delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 26 del 2001:

a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'articolo 1;
b) superamento della capacità ricettiva.
Le province applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative a:
a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al comma 4 dell'art. 3;
b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 dell'art. 3.

In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 sono raddoppiate e, nei casi più gravi, il Comune può procedere alla sospensione temporanea o alla chiusura dell'attività.


Cosa non c’è bisogno di fare

L’attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio presso la Camera di Commercio.
L’uso dei locali per l’attività di Bed & Breakfast svolto nei limiti di cui alla legge regionale n. 29 del 2001, non costituisce cambio di destinazione d'uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate ai fini urbanistici e quindi non è necessaria alcuna autorizzazione comunale in tal senso. Comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l'obbligo di residenza e dimora nella medesima.
Chi esercita l’attività di Bed & Breakfast non è obbligato ad aprire la partita IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n.180 del 14.12.98.§
Per svolgere l’attività di B&B non è necessario essere proprietari dei locali adibiti a B&B.


CONSIGLI UTILI

Acquistare un blocco per le ricevute

E’ necessario rilasciare alle persone ospitate delle ricevute contenenti il proprio codice fiscale; le ricevute devono essere emesse in duplice copia, numerate progressivamente, una copia va consegnata all’ospite, la rimanente resta al gestore di Bed & Breakfast; a fine anno occorre fare la somma di tutte le ricevute emesse e dichiararle sul 730/740 alla voce "altri redditi".

Assicurazione

Sarà opportuno stipulare apposita polizza assicurativa per danni da e verso terzi, onde cautelarsi durante lo svolgimento dell’attività di B&B.

Commercializzazione

Viene lasciato ai privati il compito di incrociare domanda e offerta nel settore B&B. obiettivo che sarà più facile raggiungere aggregandosi in associazioni o consorzi, considerando che l’emergente settore del turismo B&B è, per definizione, particolarmente parcellizzato.

Sarà perciò opportuno contattare, qualche circuito di Bed & Breakfast, magari utilizzando i siti web di internet, per inserirsi sul mercato e farsi conoscere meglio dalla clientela.
Iniziative di promozione e commercializzazione.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47,L.R. 20 maggio 1994, n. 22, L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), le direttive applicative del programma poliennale deliberato dalla Giunta regionale indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione o commercializzazione turistica.

2. I titolari di tali esercizi possono accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che sussistano gli elementi di cui all'art. 13 della L.R. n. 7 del 1998.
Requisiti dei locali da adibire a Bed & Breakfast


Requisiti strutturali

I locali adibiti all'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene vigenti.
Devono essere comunque assicurati i seguenti servizi minimi:

a) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio, qualora l'attività si svolga in più di una stanza;

b) la pulizia quotidiana dei locali;

c) il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;

d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

e) somministrazione della prima colazione.

Nota bene
Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito alla Provincia.


Formazione degli operatori

La Regione può concedere contributi per l'attuazione di iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale e aggiornamento degli operatori degli esercizi di cui all'articolo 1 a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori medesimi.


MODULI

Denuncia inizio attività
Comunicazione di chiusura o sospensione temporanea dell'attività
Comunicazione delle attrezzature e dei prezzi
Cartellino prezzi

NORMA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 28 Luglio 2004 n.16 del 2004

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno

 



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