Lotterie, tombole, pesche per beneficenza
È vietata ogni sorta di lotteria, tombola,
riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché
ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Ferma restando la vigente disciplina in materia
di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi
di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni
e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all'articolo 10, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni
sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie
degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi
di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti
politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2,
purché svolte nell'àmbito di manifestazioni
locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento
al di fuori delle dette manifestazioni locali si
applicano le disposizioni previste per i soggetti
di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in àmbito familiare
e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Ai
fini della disposizione di cui alla lettera a) del
comma 1del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001:
a) per lotterie
s'intende la manifestazione di sorte effettuata
con la vendita di biglietti staccati da registri
a matrice, concorrenti ad uno o più premi
secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è
consentita se la vendita dei biglietti è
limitata al territorio della provincia, l'importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi,
comunque sia frazionato il prezzo degli stessi,
non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad
euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati
da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte
effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una
data quantità di numeri, dal numero 1 al
90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate
le combinazioni stabilite. La tombola è consentita
se la vendita delle cartelle è limitata al
comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi
e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione
progressiva. Non è limitato il numero delle
cartelle che si possono emettere per ogni tombola,
ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente,
la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono
le manifestazioni di sorte effettuate con vendita
di biglietti, le quali, per la loro organizzazione,
non si prestano per la emissione dei biglietti a
matrice, una parte dei quali è abbinata ai
premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza
sono consentiti se la vendita dei biglietti è
limitata al territorio del comune ove si effettua
la manifestazione e il ricavato di essa non eccede
la somma di euro 51.645,69.
È vietata la vendita dei biglietti e delle
cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri
sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 2 del D.P.R.
n. 430 del 26.10.2001, consistono solo in servizi
e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici
e privati, i valori bancari, le carte di credito
ed i metalli preziosi in verghe.
REQUISITI
Adempimenti dei promotori e controlli
I rappresentanti legali degli enti organizzatori
delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno
trenta giorni prima, al Prefetto competente e al
Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento
della manifestazione sono comunicate ai predetti
organi in tempo utile per consentire l'effettuazione
dei controlli.
Alla comunicazione di cui al comma 1 del
D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, va allegata la seguente
documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono
indicati la quantità e la natura dei premi,
la quantità ed il prezzo dei biglietti da
vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi,
il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e
la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi
e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento
della cauzione in misura pari al valore complessivo
dei premi promessi, determinato in base al loro
prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale
degli stessi. La cauzione è prestata a favore
del comune nel cui territorio la tombola si estrae
ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data
di estrazione. La cauzione è prestata mediante
deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria
provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa
in bollo con autentica della firma del fidejussore.
Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore
indica nella comunicazione di cui al comma 1 del
D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 il numero dei biglietti
che intende emettere ed il relativo prezzo.
Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni
in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento
della manifestazione per far fronte alle esigenze
finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti
e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio
1997, n. 2.
I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento
delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità
competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono
i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di
sorte locali si applicano le sanzioni di cui al
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma
5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti
e delle cartelle è indicata nella fattura
di acquisto rilasciata dallo stampatore.
L'estrazione della lotteria e della tombola è
pubblica; le modalità della stessa sono portate
a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni
interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono
indicati gli estremi della comunicazione fatta ai
predetti organi, il programma della lotteria e della
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento
nonché la serie e la numerazione dei biglietti
e delle cartelle messe in vendita.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante
dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione
a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti
o le cartelle rimaste invendute e verifica che la
serie e la numerazione dei registri corrispondano
a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti
e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli
agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà
atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione
è effettuata alla presenza di un incaricato
del Sindaco. Di dette operazioni è redatto
processo verbale del quale una copia è inviata
al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato
del Sindaco.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile
dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti
venduti e procede, alla presenza di un incaricato
del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo
il relativo processo verbale del quale una copia
è inviata al Prefetto e un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco.
Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione,
l'ente organizzatore presenta all'incaricato del
sindaco la documentazione attestante l'avvenuta
consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarità della documentazione
prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.
Il comune dispone l'incameramento della cauzione
in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori
nel termine di cui al presente comma.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con
riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a).
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
Dove Rivolgersi |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
Indirizzo |
via Matteotti, 1 |
Telefono |
051.655.56.39 |
Fax |
051.655.55.20 |
Orario al pubblico |
Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE DI MONGHIDORO |
| Dirigente Responsabile |
Catia Stefàno |