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Dichiarazione raccolte uve e produzione vinicola


DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA


Chi deve fare la dichiarazione
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve devono presentare dichiarazione, su apposito modello in 5 copie disponibili c/o lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Chi è esonerato

- Le persone fisiche o giuridiche la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, o essiccata, o trasformata in succo d'uva.
- Coloro che hanno ottenuto un quantitativo di vino inferiore a 10 hl e che non sarà commercializzato.
- I produttori con meno di dieci are di vigneto la cui produzione non è commercializzata, oppure coloro che consegnano la produzione ad un organismo associativo.
Tali soggetti devono comunque compilare l'allegato F2, da ritirare presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a cui andrà riconsegnato entro il 30 novembre, e che ne restituisce copia controfirmata.

Termine di presentazione

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il 10 dicembre di ciascun anno relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti e gli impianti di vinificazione.
Qualora dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione sostitutiva entro la data del 10 dicembre.

Presentazione della dichiarazione

Per i dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.

 

DENUNCIA DELLE UVE

Chi deve fare la denuncia
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che hanno prodotto uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata. Presentazione dal 01/11 al 10/12 di ogni anno.

Dove fare la domanda
L' Ufficio Tributi provvede a consegnare i fogli per la denuncia delle uve per la produzione del vino DOC (i fogli vengono consegnati e compilati anche dai sindacati).
Per il trasporto del vino e surrogati (uva, feccia, vinacce, aceto, ecc.) del privato o del piccolo imprenditore (cioè colui che non ha il registro di carico e scarico) l'Ufficio Tributi provvede alla vidimazione delle bollette di accompagno prima dell'uso.

E' DI COMPETENZA DEI VIGILI URBANI METTERE IL VISTO NELLE BOLLE DI ACCOMPAGNO.

Per i VIGNETI DOC la denuncia è da presentare entro il 30 giugno, gli stampati possono essere reperiti presso i sindacati di categoria.

 

 
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DICHIARAZIONE GIACENZE VINI E/O MOSTI

Le dichirazioni di giacenza possono essere presentate all'Agea dal 1° Agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno

Soggetti obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 Luglio.

Soggetti esonerati dall'obbligo
Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione di giacenza:
· i consumatori privati;
· i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
· i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Termine di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art.12 del Reg. CE n.1282,2001.
La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o per posta raccomandata.


Modalità di presentazione

A mezzo dei CAA - Centri di Assistenza Agricola

Per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza , i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione di avvalersi di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.

In applicazione dell'art. 15 del D.M. 27 Marzo 2001, il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse

Produttori in proprio - Comunicazione tramite raccomandata

Per i dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.

La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzaranno inviandolo poi per raccomandata all'Agea prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sarà abbinato il barcode identificativo univoco.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli Uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via Internet.

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa.

Ai sensi dell'art.38 comma 3 del d.P.R. n.445/2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unicamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbliagtoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA entro la data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

AGEA
Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004
Via Torino, 45
00184 - Roma


I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Nome
Cognome/Ragione Sociale
Indirizzo
CAP - Comune (Prov)
Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative alla medesima figura giuridica.

SANZIONI
Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sazione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art.12 dal Reg. CE n.1282/2001, in particolare:

- Entro 5 giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24,29,30,34 e 35 dei rEG. ce N.1493/99.
- Dal 6° giorno al 10° giorno lavorativi si applica, invece, una riduzione del 30%
- Dal 11° giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti.

Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato Membro, dei benefici delle misure previste agli articoli 24,29, 30 e 34 del Reg. CE 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.



SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione o delle dichiarazioni in questione, ovvero l'effettua in difformità, è assoggettato, in particolare dell'art. 4 , 12° comma, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n.460, alla sanzione amministrativa del pagamento da € 309,00 a 3.098,00 €


INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30

E-mail

stefano@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Dirigente Responsabile Catia Stefàno

 



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