Dichiarazione raccolte uve e produzione vinicola
DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA
Chi deve fare la dichiarazione
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni
di dette persone che producono uve devono presentare
dichiarazione, su apposito modello in 5 copie disponibili
c/o lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Chi
è esonerato
| - |
Le persone fisiche o giuridiche
la cui produzione di uve è interamente
destinata ad essere consumata come tale, o essiccata,
o trasformata in succo d'uva. |
| - |
Coloro che hanno ottenuto un quantitativo
di vino inferiore a 10 hl e che non sarà
commercializzato. |
| - |
I produttori con meno di dieci are di vigneto
la cui produzione non è commercializzata,
oppure coloro che consegnano la produzione ad
un organismo associativo.
Tali soggetti devono comunque compilare l'allegato
F2, da ritirare presso lo Sportello Unico per
le Attività Produttive, a cui andrà
riconsegnato entro il 30 novembre, e che ne
restituisce copia controfirmata. |
Termine
di presentazione
Le dichiarazioni
di raccolta uve e produzione vinicola devono essere
presentate entro e non oltre il 10 dicembre
di ciascun anno relativamente alla provincia nel
cui territorio si trovano i vigneti e gli impianti
di vinificazione.
Qualora dopo la presentazione della dichiarazione
e comunque prima della data del 30 novembre si siano
verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato,
il produttore deve presentare una dichiarazione
sostitutiva entro la data del 10 dicembre.
Presentazione
della dichiarazione
Per i dichiaranti
che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA,
dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto
sul sito internet www.sian.it
nella sezione accessibile a chiunque, una funzione
disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione
in bianco.
DENUNCIA
DELLE UVE
Chi deve fare la denuncia
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni
di dette persone che hanno prodotto uve destinate
alla produzione del vino a denominazione d'origine
controllata. Presentazione dal 01/11 al 10/12 di
ogni anno.
Dove
fare la domanda
L' Ufficio Tributi provvede a consegnare i fogli
per la denuncia delle uve per la produzione del
vino DOC (i fogli vengono consegnati e compilati
anche dai sindacati).
Per il trasporto del vino e surrogati (uva, feccia,
vinacce, aceto, ecc.) del privato o del piccolo
imprenditore (cioè colui che non ha il registro
di carico e scarico) l'Ufficio Tributi provvede
alla vidimazione delle bollette di accompagno prima
dell'uso.
E'
DI COMPETENZA DEI VIGILI URBANI METTERE IL
VISTO NELLE BOLLE DI ACCOMPAGNO. |
Per i VIGNETI DOC
la denuncia è da presentare entro il 30 giugno,
gli stampati possono essere reperiti presso i sindacati
di categoria.
DICHIARAZIONE GIACENZE VINI E/O MOSTI
Le dichirazioni di
giacenza possono essere presentate all'Agea dal
1° Agosto e, comunque, entro e non
oltre il 10 settembre di ciascun anno
Soggetti
obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di
giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche,
le cantine o le associazioni di dette persone che
detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati
e/o mosti concentrati rettificati alla data del
31 Luglio.
Soggetti
esonerati dall'obbligo
Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della
dichiarazione di giacenza:
· i consumatori privati;
· i rivenditori al minuto che esercitano
professionalmente un'attività commerciale
comprendente la cessione diretta al consumatore
finale di quantitativi di vino non superiori, per
ciascuna vendita, a 60 litri;
· i rivenditori al minuto che utilizzano
cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento
di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Termine
di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni
di giacenza sono presentate entro e non oltre il
10 settembre di ciascun anno.
Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte
alle sanzioni di cui all'Art.12 del Reg. CE n.1282,2001.
La dichiarazione di giacenza è presentata
per via telematica o per posta raccomandata.
Modalità di presentazione
| 1° |
A mezzo dei CAA - Centri
di Assistenza Agricola
Per la compilazione e la presentazione delle
dichiarazioni di giacenza , i soggetti che hanno
già dato mandato ad un CAA devono avvalersi
dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti
ad un CAA che hanno intenzione di avvalersi
di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola
(CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.
In applicazione dell'art. 15 del D.M. 27 Marzo
2001, il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente,
mandato scritto ad operare nel suo interesse |
| 2° |
Produttori in proprio
- Comunicazione tramite raccomandata
Per i dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza
di un CAA, dichiaranti in proprio, l'Amministrazione
ha predisposto sul sito internet www.sian.it
nella sezione accessibile a chiunque, una
funzione disponibile per la stampa di un modello
di dichiarazione in bianco.
Tale modello dovrà essere scaricato
ed utilizzato in originale in quanto su esso
è stampato un codice a barre (barcode)
che fungerà da identificativo univoco.
Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli
scaricati in originale e recanti il codice
a barre univoco.
La funzione che permette lo scarico da internet
del modello che i dichiaranti in proprio utilizzaranno
inviandolo poi per raccomandata all'Agea prevede
che il richiedente indichi il proprio codice
fiscale o CUAA al quale sarà abbinato
il barcode identificativo univoco.
Per usufruire del modello, il dichiarante
che non abbia la possibilità di reperirlo
autonomamente può recarsi anche presso
gli Uffici della Regione o dell'Organismo
Pagatore competente per territorio che provvederanno
a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento
via Internet.
La sottoscrizione della dichiarazione è
un requisito indispensabile per la validità
della dichiarazione stessa.
Ai sensi dell'art.38 comma 3 del d.P.R. n.445/2000
la sottoscrizione della dichiarazione non
è soggetta ad autenticazione ove la
dichiarazione sia presentata unicamente a
copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità
alla data di deposito della stessa. I dati
di riferimento del documento devono essere
obbliagtoriamente trascritti nel frontespizio
del modulo di dichiarazione.
La dichiarazione, compilata in ogni sua parte
e completa della documentazione richiesta
nonché della fotocopia fronte retro
di un documento di identità in corso
di validità, dovrà pervenire
all'AGEA entro la data del 10 settembre, direttamente
o tramite terzi, mediante raccomandata.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo
di destinazione, riportato nel seguente modo:
AGEA
Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004
Via Torino, 45
00184 - Roma
I dati anagrafici dei richiedenti, riportati
sulla busta nello spazio dedicato al mittente,
devono contenere le seguenti informazioni:
Nome
Cognome/Ragione Sociale
Indirizzo
CAP - Comune (Prov)
Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004
La busta deve contenere tutte le informazioni
sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello
e può contenere più di una dichiarazione,
purché relative alla medesima figura
giuridica.
|
SANZIONI
Le dichiarazioni presentate successivamente al 10
settembre saranno sottoposte sia a sazione amministrativa
su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate
dall'art.12 dal Reg. CE n.1282/2001, in particolare:
| - |
Entro 5
giorni lavorativi si applica una riduzione del
15% degli importi da versare per la campagna
in corso relativamente ai benefici delle misure
previste agli articoli 24,29,30,34 e 35 dei
rEG. ce N.1493/99.
|
| - |
Dal
6° giorno al 10° giorno lavorativi si
applica, invece, una riduzione del 30% |
| - |
Dal
11° giorno lavorativo la dichiarazione si
considera non presentata ai fini della richiesta
di aiuti. |
Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore
considerati dallo Stato Membro, dei benefici delle
misure previste agli articoli 24,29, 30 e 34 del
Reg. CE 1493/99 per la campagna di cui trattasi
ed anche per la successiva.
SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI
Chi non ottempera
all'obbligo della presentazione della dichiarazione
o delle dichiarazioni in questione, ovvero l'effettua
in difformità, è assoggettato, in
particolare dell'art. 4 , 12° comma, del D.L.
7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 novembre 1987, n.460, alla sanzione
amministrativa del pagamento da € 309,00 a
3.098,00 €
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
Dove
Rivolgersi |
SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
Telefono |
051.655.56.39 |
Fax |
051.655.55.20 |
Orario
al pubblico |
Martedì - Giovedì e Venerdì dalle 8.45 alle 12.30 |
E-mail |
cavazza@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Dirigente
Responsabile |
Gianalberto Cavazza |