Rivendita giornali e riviste
Il sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica si articola, su tutto il territorio nazionale,
in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Tale
attività è soggetta al rilascio di
autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere
stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo
3 del D. Lgs 170/2001. Per i punti di vendita esclusivi
l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto
dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo
n.6 del suddetto decreto.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto
vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali
con il limite minimo di superficie pari a metri
quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree
di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi
altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie
e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie
di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita
di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo
di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita
delle riviste di identica specializzazione.
Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999,
n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è
rilasciata di diritto.
I soggetti che non hanno effettuato la sperimentazione,
sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita
non esclusivo successivamente alla presentazione
al comune territorialmente competente di una dichiarazione
di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e
7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere
stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per
quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della
densità della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità
delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi
due anni, delle condizioni di accesso, nonché
dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Esenzione dall'autorizzazione.
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti,
chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni,
di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale
o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società
editrici e delle loro redazioni distaccate, dei
giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate
non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita
ambulante da parte degli editori, distributori ed
edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando
essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture
pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico
che ha accesso a tali strutture.
Le attività
di rivendita di giornali e riviste sono regolamentate
da apposito piano
di localizzazione dei punti ottimali di vendita,
ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 24 aprile
2001 n. 170, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 01.03.2003, che si propone di
realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono
i criteri fondamentali e l’elemento di interpretazione
del Piano stesso:
· Assicurare un più razionale insediamento
delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale
della popolazione;
· Favorire una migliore produttività
del servizio, anche attraverso la ristrutturazione
e l’ampliamento delle rivendite esistenti;
compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche
e gli interessi generali dell’uso pubblico
dei suoli;
· Facilitare agli utenti il più facile
accesso ai punti di vendita.
AUTORIZZAZIONE
L’attività
di rivendita di giornali e riviste non può
essere esercitata senza la specifica autorizzazione
di cui all’art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001
n. 170, salvo i casi di esenzione ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170.
L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile
dello Sportello Unico.
L’autorizzazione abilita esclusivamente la
vendita di “giornali, riviste e loro supplementi,
altre pubblicazioni periodiche registrate come tali
presso il Tribunale”.
Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni
a carattere stagionale.
Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre
in modo ben visibile al pubblico l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
La sospensione dell’attività di vendita
per effettive e comprovate cause di forza maggiore
deve essere comunicata al Responsabile dello sportello
unico entro 5 giorni dall’avvenuta chiusura
dell’esercizio.
Il titolare di rivendita, nei periodi di chiusura,
è tenuto ad esporre apposito cartello indicante
il punto di vendita aperto più vicino.
MODALITA’
La domanda
di autorizzazione per i nuovi punti vendita (Marca da bollo € 14,62)e
per i
trasferimenti di sede (Marca da bollo € 14,62) deve essere presentata
allo Sportello Unico corredata dai seguenti dati
e documenti:
· Planimetria dei locali di vendita e di
servizio in scala 1: 100;
· Dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, a norma del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000, contenente le seguenti
dichiarazioni: codice fiscale e/o partita Iva, disponibilità
dei locali, dichiarazione del possesso di eventuali
altre autorizzazioni, condanne e/o procedimenti
penali
DECADENZA
O REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione
decade o viene revocata nei seguenti casi:
· quando venga sospesa l’attività
per un periodo superiore ad un anno;
· quando la rivendita venga aperta o trasferita
senza la preventiva autorizzazione. In tal caso
la revoca viene disposta dopo apposita diffida e
si predisporrà l’immediata chiusura
della rivendita ed in caso di trasferimento il ripristino
della stessa nell’ubicazione originaria in
un termine non superiore ai trenta giorni;
· quando non venga assicurata la parità
di trattamento tra le diverse testate prevista dall’art.
4 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170
REQUISITI
Minimi di superficie
1) Gli esercizi
di rivendita collocati in edifici devono disporre
di una superficie minima di vendita di mq . 15.
2) Non è ammessa la realizzazione di chioschi.
3) Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare
parità di trattamento alle diverse testate.
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
Dove Rivolgersi |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
Indirizzo |
via Matteotti, 1 |
Telefono |
051.655.56.39 |
Fax |
051.655.55.20 |
Orario al pubblico |
Dal lunedì al sabato dalle 08.45 alle 12.30 |
E-mail |
stefano@comune.monghidoro.bo.it |
| Ente/Organizzazione |
COMUNE DI MONGHIDORO |
| Dirigente Responsabile |
Catia Stefàno |