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Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

Il tributo è disciplinato dal Capo III (artt. 58 e segg.) del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dai relativi regolamenti comunali.
Si ritiene utile illustrare sinteticamente gli aspetti essenziali della tassa in questione, rimandando comunque alle fonti normative ed alla prassi del competente Ufficio per ogni eventuale questione o precisazione di carattere amministrativo, legale, o contenzioso, costituendo le presenti mere informazioni al pubblico tese a favorire la conoscenza del tributo anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto con l'utenza.

Perché si deve pagare la TARSU ?

(Rif. art. 62 D.Lgs. 507/93 - Presupposto per l'imposizione, e le relative esclusioni)

In estrema sintesi la Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto in regime di privativa comunale il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Infatti, per far fronte ai costi del predetto servizio l'art. 58 del D.Lgs. citato attribuisce ai comuni il potere di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento, ed applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni del medesimo Decreto.

Chi deve pagare la TARSU ?

(Rif. art. 63 D.Lgs. 507/93 - Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo)

La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà dai soggetti (persona fisica, giuridica, ecc.) che occupano o detengono i medesimi locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto in regime di privativa comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui si è detto.

Da che momento, e fino a quando, si deve pagare la TARSU ?

(Rif. art. 64 D.Lgs. 507/93 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)

La tassa è dovuta per ogni anno solare, in base ad una tariffa rapportata a metri quadri e diversa a seconda della destinazione ed utilizzo della superficie occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (esempio: inizio utenza 16 marzo cioè 2° bimestre, la tassa sarà dovuta dal primo giorno del 3° bimestre, cioè dal 1° maggio).
La cessazione della occupazione o detenzione dei suddetti locali o delle aree nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Come pagare la TARSU ?

-
Presso l'ufficio tributi solo mediante Bancomat presentando il bollettino compilato inviato dal comune
-
In tutti gli uffici postali
-
Presso lo sportello del tesoriere Carisbo - Agenzia di Monghidoro P.zza Ramazzotti, n 16
-
Mediante addebito su conto corrente bancario. In questo caso è necessario compilare il R.I.D. da ritirare all'ufficio tributi e riconsegnare alla propria banca.

MODULISTICA

Denuncia dei locali ed aree scoperte adibite ad abitazione
Denuncia dei locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni
Denuncia di cessazione locali adibiti ad abitazione
Denuncia di cessazione locali adibiti ad attività


Normativa di riferimento:

Decreto legislativo del 15/11/1993 n.507
Regolamento comunale Tassa Rifiuti (T.A.R.S.U.)

INFORMAZIONI

Per informazioni e distribuzione della domanda:

Dove Rivolgersi

UFFICIO RAGIONERIA

Indirizzo

via Matteotti, 1

Telefono

051.655.56.39

Fax

051.655.55.20

Orario al pubblico

Lunedì
CHIUSO
Martedì dalle 9.00 alle 13.00 dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 dalle 14.30 alle 17.30
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato dalle 9.00 alle 13.00  

E-mail

giorgi@comune.monghidoro.bo.it
bugane@comune.monghidoro.bo.it

Ente/Organizzazione COMUNE DI MONGHIDORO
Responsabile del servizio Bugané Francesco


 

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COMUNE DI MONGHIDORO
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