Il tributo
è disciplinato dal Capo III (artt. 58 e segg.)
del D.Lgs
15 novembre 1993, n. 507 e dai relativi regolamenti
comunali.
Si ritiene utile illustrare sinteticamente gli
aspetti essenziali della tassa in questione, rimandando
comunque alle fonti normative ed alla prassi del
competente Ufficio per ogni eventuale questione
o precisazione di carattere amministrativo, legale,
o contenzioso, costituendo le presenti mere informazioni
al pubblico tese a favorire la conoscenza del
tributo anche ai fini di una maggiore trasparenza
nel rapporto con l'utenza.
Perché
si deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 62 D.Lgs. 507/93 - Presupposto per l'imposizione,
e le relative esclusioni)
In estrema sintesi la Tassa è dovuta per l'occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale
in cui viene svolto in regime di privativa comunale
il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni. Infatti, per far fronte ai costi del predetto
servizio l'art. 58 del D.Lgs. citato attribuisce ai
comuni il potere di istituire una tassa annuale, da
disciplinare con apposito regolamento, ed applicare
in base a tariffa, secondo le disposizioni del medesimo
Decreto.
Chi
deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 63 D.Lgs. 507/93 - Soggetti passivi e i
soggetti responsabili del tributo)
La tassa è dovuta con vincolo
di solidarietà dai soggetti (persona fisica,
giuridica, ecc.) che occupano o detengono i medesimi
locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui
viene svolto in regime di privativa comunale, il servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di
cui si è detto.
Da
che momento, e fino a quando, si deve pagare la TARSU
?
(Rif. art. 64 D.Lgs. 507/93
- Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)
La
tassa è dovuta per ogni anno solare, in base
ad una tariffa rapportata a metri quadri e diversa
a seconda della destinazione ed utilizzo della superficie
occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo
a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (esempio:
inizio utenza 16 marzo cioè 2° bimestre,
la tassa sarà dovuta dal primo giorno del 3°
bimestre, cioè dal 1° maggio).
La cessazione della occupazione o detenzione dei suddetti
locali o delle aree nel corso dell'anno dà
diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1°
giorno del bimestre successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
accertata.
Come
pagare la TARSU ?
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Presso
l'ufficio tributi solo mediante Bancomat presentando
il bollettino compilato inviato dal comune |
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In
tutti gli uffici postali |
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Presso lo sportello del tesoriere Carisbo -
Agenzia di Monghidoro P.zza Ramazzotti, n 16 |
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- |
Mediante
addebito su conto corrente bancario. In questo
caso è necessario compilare il R.I.D.
da ritirare all'ufficio tributi e riconsegnare
alla propria banca. |
MODULISTICA
Normativa
di riferimento:
INFORMAZIONI
Per
informazioni e distribuzione della domanda:
| Dove
Rivolgersi |
UFFICIO
RAGIONERIA |
| Indirizzo |
via
Matteotti, 1 |
| Telefono |
051.655.56.39 |
| Fax |
051.655.55.20 |
| Orario
al pubblico |
| Lunedì |
CHIUSO |
| Martedì |
dalle
9.00 alle 13.00 |
dalle 14.30 alle 17.30 |
| Mercoledì |
dalle
9.00 alle 13.00 |
dalle 14.30 alle 17.30 |
| Giovedì |
dalle
9.00 alle 13.00 |
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| Venerdì |
dalle
9.00 alle 13.00 |
|
| Sabato |
dalle
9.00 alle 13.00 |
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| E-mail |
giorgi@comune.monghidoro.bo.it
bugane@comune.monghidoro.bo.it
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| Ente/Organizzazione |
COMUNE
DI MONGHIDORO |
| Responsabile
del servizio |
Bugané
Francesco |