L'accertamento delle sanzioni al codice della strada avviene quando dli operatori di Polizia Locale, incaricati della qualifica di agente di Polizia Stradale, emettono il verbale di contestazione al proprietario e/o al conducente del veicolo che ha commesso la violazione.
La violazione deve essere immediatamente contestata se il proprietario o il conducente del veicolo è presente al momento dell'accertamento. In caso contrario, come normalmente avviene con le violazioni alle norme che disciplinano la sosta, è possibile emettere un preavviso di violazione sul parabrezza del veicolo oggetto della violazione. Il preavviso non è il verbale di accertamento di violazione, esso è solo un atto che viene fatto a favore del cittadino, con il quale si avverte che è stata accertata un'infrazione a suo carico e quindi avrà la possibilità di estinguere subito detta sanzione senza i costi aggiuntivi di notifica.
Tuttavia, nel caso in cui detto preavviso non sia pagato nel termine indicato sullo stesso, verrà effettivamente notificato da questo ufficio il verbale di violazione ai sensi del CdS all'obbligato in solido.
Avverso il preavviso di violazione non è possibile proporre ricorso. È necessario attendere la notifica del verbale. Si precisa che la elevazione del preavviso di accertamento non è un atto obbligatorio ai fini della emissione del verbale vero e proprio, ma un'atto a favore del trasgressore che così evita i costi aggiuntivi di notifica, come da sempre consuetudine.